Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11599 del 06/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 06/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 06/06/2016), n.11599
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1824/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
E.A.;
– intimata –
e sul ricorso 1849/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS),in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
EDIL E. DI E.A. SAS;
– intimata –
avverso le sentenze nn. 299/34/2013 e 300/34/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della Campania del 15/10/2013, depositate
i103/12/2013;
udita la relazione delle cause svolta nella camera di consiglio
dell’11/05/2016 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di E.A., quale socia della Edil E. sas (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 300/34/2013, depositata in data 3/12/2013, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento per maggiore IRPEF dovuta per l’anno 2005, in relazione al reddito da partecipazione nella Edil Eroico sas – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.
La stessa Agenzia delle Entrate propone altro ricorso per cassazione, sempre affidato a due motivi, nei confronti della Edil Eroico sas (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 299/34/2013, depositata in data 3/12/2013, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento per maggiore IRPEG dovuta per l’anno 2005, a seguito di rettifica, in via induttiva, del reddito sociale –
è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nelle due sentenze, aventi motivazione contestuale e sostanzialmente identica, nel respingere i gravami dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenute che, da un lato, gli atti dell’appellante si limitavano a richiamare il “contenuto dell’avviso di accertamento senta operare alcuna censura alla senten.za del giudice di prime cure” e che, dall’altro lato, erano corrette le motivazioni delle decisioni impugnate, in punto di illegittimità degli atti impositivi e di insussistenza dei presupposti per la ricostruzione induttiva, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, non sussistendo “elementi certi, precisi e concordanti”.
A seguito di deposito di relazioni ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Diritto
IN DIRITTO
1. Preliminarmente, va disposta la riunione del ricorso n. 1849/2015 RG a quello n. 1824/2015 RG, stante la connessione oggettiva tra le due cause, aventi ad oggetto le impugnazioni separate di atti impositivi riguardanti, rispettivamente, società di persone e socia.
Trattasi di giudizi di merito incardinati, simultaneamente, relativi, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi ai soci (nella specie alla socia accomandataria, avendo l’Agenzia ricorrente dato atto del decesso, sin dall’aprile 2009, dell’altro socio accomandante R.F.S.), giudizi fondati su identiche difese e trattati contemporaneamente.
2. Tanto premesso, sempre in via preliminare, pronunciando sui ricorsi riuniti, va rilevata e dichiarata la nullità del giudizio, per vizio del contraddittorio.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito, con la sentenza n. 14815 del 2008, che – per il principio per cui i redditi delle società di persone si imputano automaticamente a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi D.P.R. (22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (T.U.I.R.)) – la rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone e le conseguenti rettifiche delle dichiarazioni dei redditi dei relativi soci si fondano su un accertamento unitario.
Dal che discende che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali), cosicchè in tali casi ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra tutti questi soggetti, con conseguente nullità assoluta, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, del giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.
3. Nella specie, i ricorsi della società e della socia E. A. hanno si avuto andamento distinto ma contestuale e, tuttavia, non risulta che abbiano partecipato al suddetto giudizio gli eredi del socio R.F.S., deceduto nell’aprile 2009, litisconsorti necessari (cfr. Cass. 16937/2015).
La ritenuta nullità delle fasi di merito comporta che le sentenze impugnate devono essere cassate, con rinvio per nuovo esame, a contraddittorio integro, alla C.T.P. di Caserta.
Sussistono giusti motivi, considerato lo sviluppo processuale della vicenda, per disporre la compensazione delle spese processuali del giudizio di merito, irripetibili quelle del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, riunito al ricorso n. 1824/2015 RG quello n. 1849/2025 RG, pronunciando sui ricorsi riuniti, dichiara la nullità degli interi giudizi, cassa le sentenze impugnate, con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta per nuovo esame a contraddittorio integro; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di merito ed irripetibili quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016