Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11598 del 26/05/2011
Cassazione civile sez. III, 26/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 26/05/2011), n.11598
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 22423/2006 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente del
Consiglio in carica, MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro
in carica, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono difesi per
legge;
– ricorrenti –
contro
G.A., P.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2432/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA –
Sezione Prima Civile, emessa l’11/5/2005, depositata il 30/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
07/04/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 15 maggio 2005 la Corte di appello di Roma, adita con atto di citazione in riassunzione del 7 aprile-3 maggio 1989 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’interno, affinchè, agli effetti civili, si riconoscesse la responsabilità di G.A. e P.L. per l’uccisione di due agenti di polizia e, quindi, gli stessi fossero condannati al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, rigettava la domanda delle Amministrazioni, che ora propongono avverso siffatta sentenza ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.
Gli intimati non risulta che abbiano svolto attività difensiva.
All’udienza del 13 ottobre 2010 la Corte, rilevato che il ricorso non era stato notificato ad G.A. ne ordinava il rinnovo.
L’ordinanza risulta notificata all’Avvocatura il 19 ottobre 2010, ma l’incombente non risulta essere stato espletato, come da annotazione della cancelleria , precisandosi, ulteriormente che l’avviso per la odierna udienza è stato ritualmente notificato.
Al collegio non resta che prenderne atto e dichiarare la inammissibilità del ricorso. Nulla va disposto per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla dispone per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011