Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11598 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10785/2016 proposto da:

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

VALERIA D’ADDEZIO;

– ricorrente –

contro

CEMENTERIA COSTANTINOPOLI S.R.L. – C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante e amministratore delegato, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato

PLACIDI STUDIO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI

SALVIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 332/2015 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 23/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. G.D. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Potenza che aveva rigettato il reclamo da lui proposto della L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 58, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva dichiarato l’illegittimità del recesso irrogatogli da Cementeria Costantinopoli Srl in data 4/6/2013 e condannato la società al pagamento di un’ indennità pari a 15 mensilità di retribuzione, in applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, oltre alle spese. La Corte confermava la valutazione del primo giudice, secondo la quale il licenziamento appariva non proporzionato agli addebiti, pur risultando fondate le contestazioni secondo le quali il G. aveva acquistato carbon coke in data (OMISSIS) da Enercore s.p.a. ad un prezzo maggiore rispetto a quello effettivamente praticato dall’altro fornitore Unicoal s.p.a. e aveva usato il telefono cellulare fornito dall’azienda per telefonate personali di notte e nei giorni festivi. Non potevano poi considerarsi le deduzioni dell’appellante aventi ad oggetto, quanto alla prima contestazione, il fatto che Unicoal non potesse fornire tutto il materiale che serviva alla società, e quanto alla seconda il fatto che, non essendovi traccia in busta paga della concessione in uso del telefonino, esso non poteva considerarsi fringe benefit e pertanto nell’ esclusiva disponibilità del lavoratore, formulate per la prima volta in secondo grado. Aggiungeva che comunque le fatture emesse dalla società e prodotte dal G. a fondamento di tale circostanza parevano dimostrare il contrario e che il G., che ne aveva l’onere, non aveva dimostrato che le telefonate, effettuate a numeri telefonici diversi da quelli attinenti l’attività lavorativa, non fossero personali. Aggiungeva poi che la conseguenza reintegratoria richiesta dal G. era esclusa dal passaggio in giudicato dell’affermazione del primo giudice secondo la quale altri fatti contestati e risalenti ad acquisti precedenti non potevano porsi a giustificazione del recesso per intempestività della contestazione, ma erano comunque stati accertati in concreto.

2. La Cementeria Costantinopoli s.r.l. ha resistito con controricorso, nel quale ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per cassazione, deducendo che la copia della sentenza della Corte d’appello è stata comunicata a mezzo pec al difensore del G. in data 23/10/2015, mentre il ricorso introduttivo del giudizio di cassazione è stato presentato per la notifica in data 14/4/2016, oltre il termine di 60 gg. previsto a pena di decadenza dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 62. Il G. ha depositato anche memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. l’eccezione preliminare non è fondata.

Questa Corte ha chiarito che ai fini della decorrenza del termine breve previsto dalla disciplina speciale di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 62, per l’impugnazione della sentenza emessa in sede di reclamo, non è sufficiente il mero avviso di deposito del provvedimento, ma è necessaria la comunicazione del testo integrale della decisione che, analogamente a quanto avviene per la notificazione, consente alla parte di avere conoscenza delle ragioni sulle quali la pronuncia è fondata e di valutarne la correttezza (Cass. 16/05/2016 n. 10017, Cass. 16/01/2017 n. 856).

Nel caso, risulta dalla stampa dell’allegato del biglietto di cancelleria della Corte d’appello inviato via pec in data 23.10.2015, prodotta dalla difesa della parte ricorrente, che è stata trasmessa copia delle sole pagine dispari della sentenza, ciascuna per due volte. L’evidente errore materiale ha impedito alla parte, e per essa al difensore, di avere piena conoscenza del testo della sentenza, e quindi di predisporre la difesa usufruendo per intero del già breve termine previsto dall’art. 1, comma 62, sopra richiamato. Deve pertanto ritenersi, come sostenuto nella memoria dal ricorrente, che tale comunicazione sia stata in concreto inidonea a far decorrere il termine breve, dovendosi invece applicare quello ordinario previsto dall’art. 327 c.p.c., come stabilito della citata L. n. 92, art. 1, comma 64, per il caso di mancanza di comunicazione o notificazione, che nel caso è stato rispettato.

2. A fondamento del ricorso, G.D. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c; violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 437 c.p.c. – violazione dell’art. 2106 c.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto che le contestazioni mosse ai due addebiti ritenuti fondati costituissero deduzioni nuove in appello, laddove invece esse erano state proposte sin dal primo grado di giudizio e la loro valutazione avrebbe dovuto condurre la Corte ad una valutazione d’inidoneità a risolvere il rapporto di lavoro, con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria. Aggiunge che la controparte solo con la comparsa di costituzione in appello aveva sostenuto che l’intempestività della ulteriori contestazioni impediva comunque la reintegrazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Deve premettersi che la sentenza della Corte territoriale, come risulta dalla narrativa in fatto che precede, è fondata su una serie di rationes decidendi tra loro concorrenti.

3.1. In primo luogo, quanto ai due addebiti ritenuti tempestivi e fondati, la Corte di merito non solo ha ritenuto che le deduzioni in fatto formulate dall’appellante fossero tardive, ma anche che comunque esse non fossero idonee a privare di rilievo le contestazioni, sicchè non vi era la radicale insussistenza del fatto contestato, ma la non proporzionatezza della sanzione espulsiva. Solo la prima delle due argomentazioni è stata fatta oggetto di specifico motivo di censura, mentre nessun rilievo è svolto in ordine alla seconda.

Resta quindi non revocabile in dubbio il presupposto fattuale sotteso al ragionamento della Corte territoriale, secondo il quale la non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra nel comma 4, quando risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, che esso facciano corrispondere una sanzione conservativa, diversamente ricorrendo le “altre ipotesi” di non ricorrenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa per le quali dell’art. 18, comma 4, prevede la tutela indennitaria c.d. forte (soluzione conforme a diritto, v. Cass. 06/11/2014 n. 23669 Cass. 13/10/2015 n. 20540, Cass. 20/09/2016 n. 18418 e Cass. 12/5/2016 n. 10019).

3.2. Inoltre, la Corte ha valorizzato come elemento impeditivo della reintegra il fatto che altre contestazioni afferenti le forniture del (OMISSIS), pur intempestive, fossero state ritenute fondate dal primo giudice. In ordine a tale argomentazione, il ricorrente svolge un rilievo inammissibile, in quanto si limita a sostenere che tale argomentazione sarebbe stata formulata dalla controparte solo con la memoria di costituzione in appello, ma non riporta i passaggi rilevanti della sentenza di primo grado in proposito valorizzati dalla Corte territoriale, nè le argomentazioni formulate dalle parti a tale riguardo in secondo grado, mentre è stato chiarito che nello scrutinio dei vizi processuali la Corte di Cassazione è anche giudice del fatto, inteso come fatto processuale, ed è investito del potere-dovere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la parte ricorrente indichi gli elementi caratterizzanti il fatto processuale di cui si chiede il riesame, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (ex plurimis, Cass. Sez. Un. 22/05/2012 n. 8077, Cass. 30/07/2015 n. 16164, 2015, Cass. 05/02/2015 n. 2143).

3.3. Opera quindi conclusivamente il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 7931 del 29/03/2013 (cui molte altre conformi, tra cui da ultimo n. 4259 del 03/03/2015), secondo il quale qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi: ciò in quanto il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti.

4. Segue l’inammissibilità ricorso.

5. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza.

6. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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