Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11598 del 06/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 06/06/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 06/06/2016), n.11598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16186/2015 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CORNELIO

NEPOTE, 21, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE CAVANNA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO CONFORTI, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 555/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 20/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. Roberta Crucitti;

udito l’Avvocato Vincenzo Conforti difensore del ricorrente che si

riporta al ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

B.G. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, emesso per IRPEF ed addizionale regionale, in relazione all’anno 2007, a seguito di rideterminazione in via sintetica del reddito imponibile – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i Giudici d’appello, nel rigettare l’appello proposto dal B., hanno integralmente condiviso la rideterminazione del reddito imponibile, in misura ridotta rispetto a quanto accertato dall’Ufficio erariale, come operata dalla Commissione di prima istanza.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il secondo motivo del ricorso, implicante vizio di nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili nonchè per motivazione apparente”, in violazione dell’art. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, è fondato, con assorbimento dei restanti motivi.

I giudici della C.T.R., nel richiamare, nell’esercizio “del diritto al libero convincimento”, quanto espresso in primo grado hanno anzitutto affermato, in generale, che, in ambito di accertamento sintetico, fondato su “presunzioni semplici”, il contribuente è soltanto “tenuto a fornire giustificazioni convincenti in ordine alla sua capacità di spesa”, per poi concludere, nello specifico, sull’inesistenza di “seri motivi per contestare la valutazione operata dai primi giudici”, quanto all’anno 2007, in ordine alla rideterminazione del reddito imponibile in novantamila Euro.

Ora, non è dato comprendere le ragioni poste a fondamento di tale pronuncia, in antitesi al costante insegnamento di questa Corte secondo cui sussiste il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione, quando essa sia priva dell’esposizione dei motivi in fatto ed in diritto sui quali è basata la decisione (Cass. 16581/2009; Cass. 18108/2010).

Nè possono richiamarsi utilmente i principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 642/2015, riguardo alla motivazione per relationem (ad atti di parte o ad altri atti processuali o a provvedimenti giudiziari), in quanto in essa si è, comunque, ribadito che debbono essere sempre “esposte, in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata”.

In effetti, i giudici della Commissione Tributaria Regionale, al di là delle apodittiche affermazioni in ordine alla “correttezza” della rideterminazione del reddito sintetico, operata nel primo grado di giudizio, ed alla insussistenza di “seri motivi” per discostarne, non hanno spiegato perchè, quanto all’anno 2007, il reddito imponibile andasse rideterminato in Euro 90.000,00, così incorrendo nel vizio denunciato di motivazione apparente.

Ne consegue, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. Lombardia, in diversa composizione.

PQM

La Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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