Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11597 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. III, 15/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 15/06/2020), n.11597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25584-2017 proposto da:

FINSERVICE SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI N. 73, presso lo

studio dell’avvocato FABIO DI CAGNO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (già FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA),

in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato VASCO ANNA MARIA;

T.R., T.M., T.N., T.L.,

T.R., T.M., T.G., T.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio

dell’avvocato MARCO GARDIN, rappresentati e difesi dall’avvocato

FRANCESCO METTA;

GENERALI ITALIA SPA (già INA ASSITALIA SPA), in persona dei

procuratori speciali, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE

DELLA VITTORIA 5, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ARIETA,

che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

nonchè contro

V.L.S., G.R., S.P.C.,

C.F., A.S.;

– intimati –

Nonchè da:

V.L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BARNABA TORTOLINI, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO PIO FOGLIA;

– ricorrente incidentale –

contro

C.F., S.P.C., A.S.,

G.R., UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, FONDIARIA SAI SPA, GENERALI BUSINESS

SOLUTION SPA, T.M., T.G., T.R.,

T.R., T.N., T.L., T.M., T.A.,

FINSERVICE SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 307/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 27/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/01/2020 dal Consigliere Dott. SCODITTI ENRICO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

A., M., L., N., R., M., G. e T.R. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia la Casa di Cura – Centro Medico di Riabilitazione “Vita” e V.L.S., quale medico responsabile del reparto di degenza all’interno della struttura, chiedendo il risarcimento del danno conseguente alla morte per suicidio della propria congiunta C.A. mentre era ricoverata presso la struttura riabilitativa per gli esiti di un politrauma che la stessa si era procurata in seguito a precedente tentativo di suicidio. Si costituirono Finservice s.r.l., quale proprietaria della struttura riabilitativa, ed il V., ciascuno chiamando in garanzia le rispettive società assicuratrici. Finservice propose altresì domanda di rivalsa nei confronti del V. e quest’ultimo chiamò in giudizio anche D.G.R., quale direttore sanitario della struttura, ed altri medici ( A.S., S.P.C. e C.F.). Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza proposero appello principale gli originari attori ed appello incidentale Finservice e Fondiaria SAI in relazione alla proposta eccezione di prescrizione. Con sentenza di data 27 marzo 2017 la Corte d’appello di Bari accolse parzialmente l’appello principale, condannando Finservice e V.L.S. in solido al risarcimento del danno, liquidato come da dispositivo, e La Fondiaria SAI s.p.a. e Generali Business Solutions s.c.p.a., nei limiti del massimale pattuito, a tenere indenni rispettivamente Finservice e V.L.S..

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, premesso che infondata era l’eccezione di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c., desumendosi dall’atto in modo chiaro ed inequivoco sia i punti della decisione attinti dall’impugnazione che le argomentazioni critiche, e che in sede di appello il V. non aveva riproposto la domanda nei confronti D.G.R. e degli altri medici, che sussisteva la responsabilità della struttura. Aggiunse che ad analoga conclusione doveva pervenirsi anche per il V. il quale, a prescindere dal suo esatto inquadramento giuridico all’interno della struttura sanitaria, era risultato essere il medico responsabile del reparto (o piano) in cui era degente la C., come emerso dalla testimonianza S. (secondo cui il V. era per il personale il punto di riferimento per il 2 piano, anche se il capo da un punto di vista sanitario era il D.G.) e come confermato in sede di sommarie informazioni alla polizia giudiziaria dal D.G. (che aveva affermato che il V. era il medico responsabile dei pazienti del 2 piano). Osservò infine che Generali Business Solutions, la quale non aveva formulato obiezioni salvo evidenziare il massimale, andava condannata a tenere indenne il V. e che Fondiaria SAI, la quale non aveva sollevato eccezioni in ordine all’operatività della copertura assicurativa, andava condannata a tenere indenne Finservice.

Ha proposto ricorso per cassazione Finservice s.r.l. sulla base di tre motivi e resistono con distinti controricorsi i T., Unipolasai Assicurazioni s.p.a. (già Fondiaria Sai s.p.a.), Generali Italia s.p.a. e V.L.S., che ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di tre motivi. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

muovendo dal ricorso principale, con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente in via principale che il giudice di appello ha omesso di pronunciare sulla domanda di rivalsa proposta da Finservice nei confronti di V.L.S..

Il motivo è inammissibile. In violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, la ricorrente non ha specificatamente indicato se nel grado di appello abbia espressamente riproposto ai sensi dell’art. 346 c.p.c., la domanda di rivalsa, come era suo onere (cfr. Cass. n. 832 del 2017 e 770 del 2016). Nell’articolazione del motivo vi è menzione solo della comparsa di costituzione contenuta nel fascicolo di primo grado.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., e art. 132 c.p.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente che, mentre nel dispositivo la condanna alla rivalsa nei confronti di entrambe le società assicuratrici è stata disposta nei limiti del massimale pattuito, in motivazione tali limiti sono stati riconosciuti solo quanto a Generali Business Solutions, che era l’unica che aveva sollevato la relativa eccezione, e che pertanto la motivazione è apparente.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1917 c.c., comma 1, art. 1223 c.c., e art. 1224 c.c., comma 2, e art. 1282 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente, con riferimento alla condanna alla rivalsa nei limiti del massimale, che l’obbligazione indennitaria dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato sorge nel momento in cui il danno si manifesta nella sfera del danneggiato e che sull’assicuratore gravano le conseguenze per il ritardo in termini di svalutazione ed interessi, anche in ipotesi di mala gestio, la quale è comunque ravvisabile nel mero ritardo della prestazione.

I motivi secondo e terzo, da valutare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili. La ricorrente ha con la memoria dichiarato che con la società assicuratrice è intervenuta accordo transattivo (circostanza confermata dalla stessa controricorrente UnipolSai) e ha rinunciato ai motivi. Va quindi rilevato il sopravvenuto venir meno dell’interesse a ricorrere per cessata materia del contendere.

Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente in via incidentale che l’appello è stato proposto dai T. in violazione dell’art. 342, stante l’impostazione generica e laconica dell’atto di impugnazione e la mancanza di una critica specifica e puntuale alle ragioni della decisione di primo grado e del progetto alternativo di sentenza.

Il motivo è inammissibile. In violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il ricorrente non ha indicato lo specifico contenuto dell’atto di appello al fine di apprezzare la violazione processuale denunciata. L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato. Così come si afferma che, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. 20 settembre 2006, n. 20405; 29 settembre 2017, n. 22880), allo stesso modo, ove si denunci specularmente l’inammissibilità del motivo di appello, deve essere riportato il contenuto dell’atto nella misura necessaria ad evidenziarne il difetto dei requisiti di legge.

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e D.P.R. n. 761 del 1979, art. 63. Osserva il ricorrente che il V., quale “assistente medico”, era privo delle funzioni di reggenza del reparto, dovendo soggiacere agli indirizzi del direttore sanitario, Dott. D.G.R., soggetto responsabile dei vari reparti della struttura, così come emerso dalle testimonianze, e che nella decisione impugnata il V. viene, con motivazione apparente, apoditticamente reputato medico responsabile del reparto. Aggiunge che il giudice di appello ha posto a fondamento della decisione una prova atipica, quale il verbale di sommarie informazioni rese dal D.G., trascurando il materiale istruttorio di formazione giudiziale.

Il motivo è inammissibile. Sotto le spoglie di una denuncia di vizio motivazionale e di motivazione apparente, il ricorrente mira ad una rivalutazione del giudizio di fatto, preclusa nella presente sede di legittimità. Ed invero l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053). Nel motivo di censura vengono richiamate alcune testimonianze relative al fatto storico della funzione svolta dal V. nella struttura che è già stato esaminato dal giudice di merito, nè è ravvisabile una carenza di motivazione, essendo ravvisabile la ratio decidendi alla base della ritenuta responsabilità del medico. Peraltro, nel denunciare che la decisione sarebbe basata sulla prova atipica, come pure sarebbe consentito dall’ordinamento processuale che non pone preclusioni all’utilizzo di prove atipiche, la censura non coglie la rado decidendi, avendo il giudice fatto riferimento anche ed in primo luogo al teste S..

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente, con riferimento alla statuizione secondo cui in sede di appello il V. non aveva riproposto la domanda nei confronti di D.G.R. e degli altri medici, che in tutto l’arco dei procedimenti il V. non ha mai abbandonato la domanda di accertamento di esclusiva responsabilità degli altri sanitari, come si evince dagli atti difensionali del giudizio di secondo grado e dal continuo richiamo alle difese svolte in primo grado.

Il motivo è inammissibile. In violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il ricorrente non ha specificatamente indicato la sede processuale dell’espressa riproposizione in appello della domanda proposta nei confronti degli altri sanitari. E’ appena il caso comunque di rammentare che il generico richiamo al contenuto degli scritti difensivi di primo grado non è idoneo a manifestare la volontà della parte di sottoporre nuovamente al giudice del gravame tutte le domande non accolte in primo grado e, quindi, a ritenere assolto l’onere previsto dall’art. 346 c.p.c., di specifica riproposizione in appello di quelle domande, a pena di rinuncia alle stesse (fra le tante da ultimo Cass. n. 20520 del 2018).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Va disposta la compensazione delle spese fra le due parti ricorrenti, principale ed incidentale, stante la reciproca soccombenza. La compensazione delle spese processuali va estesa anche Generali Italia s.p.a., per la prevalente natura di controricorso adesivo al ricorso incidentale dell’atto proposto, ed anche al rapporto processuale fra la ricorrente principale ed Unipolsai Assicurazioni s.p.a. stante l’intervenuto accordo transattivo.

Poichè i ricorsi, principale ed incidentale, sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Condanna il ricorrente incidentale al pagamento, in favore di A., M., L., N., R., M., G. e T.R., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Dispone la compensazione delle spese processuali fra Finservice s.r.l., Generali Italia s.p.a., V.L.S. e Unipolsai Assicurazioni s.p.a..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Dispone che in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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