Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11597 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. III, 13/05/2010, (ud. 09/04/2010, dep. 13/05/2010), n.11597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

INPS in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. S.

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, – VIA DELLA FREZZA

17, presso lo studio dell’avvocato NARDI MANLIO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati TRIOLO VINCENZO, GAVIOLI GIANNI con

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 2, presso lo studio dell’avvocato BLASI

PAOLO, che lo rappresenta e difende con delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18406/2005 del TRIBUNALE di ROMA, Sezione

Quarta Civile, emessa il 22/08/2005; depositata il 23/08/2005;

R.G.N.83978/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/04/2010 dal Consigliere Dott. FILADORO Camillo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per inammissibilita’ o rigetto

con condanna alle spese.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 22 – 23 agosto 2005 il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione dell’INPS agli atti esecutivi proposta avverso la ordinanza di assegnazione emessa nella procedura esecutiva 12231 del 2004, deducendo che il pignoramento presso terzi richiesto da M.G., sulla base di una sentenza emessa dal Tribunale, divenuta esecutiva, era affetto da nullita’, essendo stato notificato presso una sede territoriale diversa da quella di residenza dell’assistito e che tale vizio era stato dedotto tempestivamente, non potendo ritenersi che il termine di cinque giorni – ai fini della proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi – decorresse dalla data di notifica presso diversa sede territoriale.

Osservava il Tribunale che il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, comma 1 convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44 convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326, prevede la necessita’ della notifica, a pena di nullita’, presso la struttura territoriale dell’ente pubblico corrispondente alla residenza o domicilio dei “soggetti privati interessati”degli atti di sequestro e pignoramento. La deduzione di tale vizio di nullita’, tuttavia, attenendo al “quomodo” della procedura deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi; pertanto, la relativa opposizione deve essere proposta nel termine di cinque giorni, decorrenti dalla conoscenza dell’atto viziato.

Considerato che la notifica presso sede territoriale dell’ente diversa da quella nella cui circoscrizione risiede il privato interessato non puo’ ritenersi inesistente, e da tale data l’ente e’ in effetti posto in condizione di dedurre il vizio del pignoramento, il rilievo di tardivita’ della opposizione (gia’ espresso in sede di diniego della istanza di sospensione) doveva essere confermato.

Avverso tale decisione l’INPS ha proposto ricorso per Cassazione, sorretto da due distinti motivi.

Resiste il M. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio:

Il secondo motivo pone questioni che appare necessario esaminare con carattere di priorita’.

Con questo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 291 e 617 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La sentenza impugnata – ad avviso del ricorrente – si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, per la quale la decorrenza del termine perentorio di cinque giorni previsto dall’art. 617 c.p.c. – per la proposizione della opposizione agli atti esecutivi coincide con il momento in cui l’esistenza dell’atto e’ resa palese alle parti del processo esecutivo e, quindi, con il momento in cui l’interessato ha avuto legale conoscenza dell’atto stesso, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone.

Nel caso di specie, rileva il ricorrente, nessun effetto sostanziale e processuale poteva farsi discendere dalla errata notifica di un atto processuale, ossia da una notifica nulla.

Le censure proposte sono prive di fondamento.

Con motivazione coerente, che sfugge a qualsiasi violazione di norme di legge, il Tribunale romano ha concluso che la notifica – effettuata in sede territoriale diversa dalla sede competente (quella nella cui circoscrizione risiede il privato interessato) – non puo’ ritenersi inesistente, ma semplicemente nulla, con la conseguenza che da tale data l’ente era comunque in condizioni di dedurre il vizio del pignoramento.

Conseguentemente, il Tribunale ha confermato la decisione di inammissibilita’ della opposizione, perche’ tardiva, gia’ adottata in sede di diniego del provvedimento di sospensione.

La giurisprudenza di questa Corte individua la decorrenza del termine di cui all’art. 617 c.p.c. per la opposizione agli atti esecutivi dalla “conoscenza legale” dell’atto solo quando vi sia incertezza in ordine al momento in cui vi sia stata effettiva conoscenza del provvedimento impugnato.

Si richiama il principio gia’ formulato in altre decisioni, secondo il quale: “In tema di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni (elevato a venti del dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), n. 41, convertito con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80) previsto valgono sia il principio per cui il tempo del compimento dell’atto coincide con quello in cui l’esistenza di esso e’ resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l’interessato ha avuto legale conoscenza dell’atto medesimo ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga, sia il principio della piena validita’1 della conoscenza di fatto dell’atto stesso in capo all’interessato” (Cass. 30 aprile 2009 n. 10099).

Con il primo motivo, si deduce la violazione del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14 convertito in L. 28 febbraio 1997, n. 30 e successivamente modificato dal D.L. 30 settembre 269, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326.

Il motivo e’ inammissibile. Infatti, lo stesso non contiene alcuna censura alla motivazione della sentenza impugnata.

In effetti, la sentenza del Tribunale riconosce espressamente il contenuto delle disposizioni richiamate, le quali prevedono a pena di nullita’, che la notifica degli atti di sequestro e pignoramento devono essere notificati presso la struttura territoriale dell’ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.

Tuttavia, ha concluso la sentenza impugnata, la notifica presso la sede territoriale non competente non puo’ ritenersi “inesistente” (come invece ritenuto dall’attuale ricorrente) con la conseguenza che da quel momento deve ritenersi che l’ente abbia avuto la conoscenza di fatto del pignoramento e sia quindi in grado di dedurre il vizio di notifica.

Si tratta di considerazione in fatto, contro la quale non e’ stata formulata contestazione alcuna, sotto il profilo del vizio di motivazione.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.700,00 (millesettecento/00) di cui Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Blasi Paolo, dichiaratosi antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

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