Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11597 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23266-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– ricorrente –

contro

R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCELLO DE VIVO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2096/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 21/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. l’Inps ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari che ha riconosciuto in favore di R.L. l’assegno di invalidità civile L. n. 118 del 1971, ex art. 13 per il periodo dal 1 gennaio 2008 al 1 maggio 2010, con la condanna al pagamento dei relativi ratei.

2. Come unico motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 13 anche nel testo sostituito dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 94, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 11 disp. gen.. Lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto che a far data dall’entrata in vigore della L. n. 247 del 2007 il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa (che ha sostituito quello dell’incollocazione al lavoro) sarebbe divenuto mera condizione di erogazione del beneficio e non più elemento costitutivo del diritto alla provvidenza, ed abbia quindi esonerato la parte dalla relativa prova.

3. R.L. ha resistito con controricorso.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso dell’Inps è fondato.

Con la modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, il requisito occupazionale per l’assegno di invalidità è cambiato: non si richiede più l'”incollocazione al lavoro”, che richiede l’attivazione del meccanismo per l’assunzione obbligatoria, ma semplicemente lo stato di inoccupazione, in quanto la legge individua il requisito in questi termini: disabili “che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste”.

La nuova disciplina ha comunque mantenuto la natura di elemento costitutivo del diritto della circostanza che attiene al non aver lavorato nel periodo interessato dalla domanda proposta, e lasciato immutato l’onere del disabile di fornirne la prova, prova che in giudizio potrà essere data con qualsiasi mezzo, anche mediante presunzioni (cfr. Cass. ord. 10/09/2015 n. 17929).

Nel caso, la Corte territoriale, pur avendo correttamente rilevato il mutamento legislativo e ritenuto sufficiente il mancato svolgimento di attività lavorativa a far data dal 1.1.2008, non ne ha tuttavia accertato la sussistenza nè valutato le prove offerte a tale riguardo dalla ricorrente, ritenendo erroneamente che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia una condizione esterna di erogabilità della prestazione e non un elemento costitutivo del diritto.

2. In conclusione, il ricorso dev’essere accolto, e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame attenendosi agli esposti principi.

3. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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