Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11597 del 06/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 06/06/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 06/06/2016), n.11597
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11200/2015 proposto da:
FARMAN s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE TORRE, rappresentata e difesa
dall’avvocato UMBERTO RUBERA, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3160/27/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA – SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata
il 20/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/04/2016 dal Consigliere Relatore Doti ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
FARMAN s.r.l. ricorre, affidandosi ad unico articolato motivo, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, riformando la decisione di primo grado, ha dichiarato valido l’atto di recupero di credito di imposta per l’anno 2002, in quanto non era stata tramessa, entro il 28.2.2003, la comunicazione “modello CVS”, contenente i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Il ricorso è infondato.
Costituisce, invero, principio consolidato quello secondo cui “L’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, dei contributi, concessi sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (cosiddetto “modello CVS”) essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 cit. a pena di decadenza, e non avendo, altrimenti, alcun senso la sua previsione ove il beneficio del contributo fosse subordinato alla realizzazione dell’investimento, e non anche all’invio della comunicazione telematica” (Cass. n. 3578/2009). Il trascritto principio risulta, d’altronde, ribadito in successive pronunce (Cass. n. 19627/2009, n. 19692/2012; e di recente n. 16711/2015), nelle quali la Corte ha, pure, avuto modo di chiarire che “non assume alcun rilievo la circostanza che il provvedimento del Direttore sia stato emesso in data tale da non consentire al contribuente di disporre, rispetto alla predetta scadenza, del termine di sessanta giorni previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3 (ed statuto del contribuente) per le norme che introducono adempimenti tributari, in quanto l’interessato è stato posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità della scadenza del termine per adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13 novembre 2002, data di pubblicazione del D.L. 12 novembre 2002, n. 253, ed il predetto termine legale non è comunque superabile con una diversa previsione di natura amministrativa”. Si è, inoltre, avuto modo, recentemente, di ribadire e precisare, sia che le disposizioni contenute nello Statuto del contribuente pongono criteri guida per risolvere dubbi ermeneutici, ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria (Cass. n. 4815/2014), sia pure l’irrilevanza costituzionale della questione (Cass. n. 5324/2012), peraltro già esclusa dalla stessa Corte Costituzionale, giuste ordinanze n. 124/2006, n. 180/2007 e n. 185/2009.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 800,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016