Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11597 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 04/05/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 04/05/2021), n.11597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4822/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Caffe Mokapalma di M.G.M. & C s.a.s.,

elettivamente domiciliata in Roma, via F. Denza, 20, presso lo

studio dell’avv. Laura Rosa, rappresentata e difesa dall’avv.

Roberto Cordeiro Guerra;

– controricorrente –

e contro

M.M., M.G., B.M.,

M.F.;

-intimati –

Avverso la sentenza n. 72/24/2013 della Commissione tributaria

regionale della Toscana, depositata il 26/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2020 dalla Dott.ssa Valeria Pirari.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In seguito ad accertamenti compiuti nei confronti della società Mokapalma s.a.s., esercente l’attività di lavorazione del caffè, quest’ultima fu invitata presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate al fine di chiarire le ragioni degli scostamenti tra i ricavi dichiarati e quelli stimati in base agli studi di settore SD45U per il 2005 e il 2006 e TD45U per il 2007. In esito al contraddittorio, nel corso del quale la società addusse alcune cause giustificative del contestato scostamento, venuta meno la possibilità di un accertamento con adesione, furono emessi nei confronti della società tre distinti avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e Iva per gli anni 2005, 2006 e 2007, in relazione ai maggiori ricavi accertati, con irrogazione delle relative sanzioni, e dodici avvisi di accertamento, quattro per ciascuno dei quattro soci, M.G., M. e F. e B.M., per maggiori redditi di partecipazione, imputati D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 5.

Impugnati dalla società e dai soci, con distinti ricorsi, i suddetti avvisi, la Commissione tributaria provinciale di Firenze, riuniti i procedimenti, rigettò le domande con sentenza n. 65/01/11. Proposto gravame avverso tale sentenza da parte dei contribuenti, la Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 72/24/13, accolse il gravame, dichiarando inesigibile la pretesa dell’Ufficio.

2. Contro la predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. I contribuenti resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo, l’Ufficio lamenta l’insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo (e comunque l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la C.T.R. aveva apoditticamente affermato che, sia nell’avviso di accertamento, sia in sede giudiziaria, l’Ufficio si fosse basato sulla pura applicazione dei parametri, senza valutare le giustificazioni dello scostamento addotte dai contribuenti. Ad avviso della ricorrente, invece, il giudicante non aveva sufficientemente manifestato l’iter logico seguito per arrivare a tali conclusioni, in quanto aveva omesso di indicare gli elementi istruttori raccolti e di valutare e dar conto di alcune circostanze meglio descritte in ricorso.

2. La censura è fondata.

Va innanzitutto evidenziata l’infondatezza del rilievo, sollevato dalla contribuente in controricorso, circa l’inapplicabilità al processo tributario delle disposizioni di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, sul ricorso per cassazione e, in particolare, del vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno infatti affermato che tali disposizioni “si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, non ha connotazioni di specialità”, con la conseguenza che “l’art. 54, comma 3-bis, del D.L. n. 83 del 2012, quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546″, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito” (vedi Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053).

2.1 Venendo al merito, deve preliminarmente evidenziarsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisca un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività -, ma nasca soltanto in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, a pena di nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, quest’ultimo ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale e l’allontanamento della sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento (Cass. Sez. 5, 6/8/2014, n. 17646; Cass. 10047/2016; Cass., Sez. 5, 30/10/2018, n. 27617), al fine di giustificare l’inferiorità del reddito accertato rispetto a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato. In tal caso l’ente impositore è tenuto a dimostrare l’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (Cass., Sez. 5, 13/07/2016 n. 14288; Cass. sez. 6-5, 18/12/20017, n. 30370) e, ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte, ad integrare la motivazione dell’atto impositivo, non potendo la stessa esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma dovendo contenere (anche sotto il profilo probatorio) le ragioni del convincimento dell’Ufficio (Cass. Sez. 5, 6/8/2014, n. 17646; Cass., sez. 6-5, 16/5/2016, n. 10047; Cass., Sez. 5, 30/10/2018, n. 27617), ossia la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e i motivi per i quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, giacchè solo così emergerebbero la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente (vedi Cass., sez. 6-5, 18/12/20017, n. 30370; Cass. Sez. 5, 12/12/2013, n. 27822; Cass., Sez. 5, 20/9/2017, n. 21754; Cass., Sez. 5, 7/6/2017, n. 14091; Cass., Sez. U., 18/12/2009, n. 26635).

Il contraddittorio con il contribuente costituisce, dunque, elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa, in ispecie quando si faccia riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, di per sè soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, e sia necessario adeguarle alla realtà reddituale del singolo contribuente, potendo solo così emergere gli elementi idonei a commisurare la presunzione indotta dal rilevato scostamento del reddito dichiarato dai parametri applicati alla concreta realtà economica dell’impresa, così da dare sostanza all’accertamento stesso (vedi, anche, Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2009, n. 26635; Cass. Sez. 5, 31/5/2018, n. 13908).

2.2 Orbene, in coerenza con tali principi, l’Ufficio, a fronte degli elementi addotti dal contribuente a giustificazione dell’inferiorità del reddito accertato rispetto ai parametri adottati, sostanzialmente riconducibili allo svolgimento, da parte dei soci accomandanti, delle funzioni amministrative, con conseguente necessità di valutare i costi relativi alla loro attività gestoria, alla sostanziale immutazione di impianti e attrezzature per oltre un ventennio, alla perdita di un importante cliente avvenuta nel 2003 e all’inclusione, tra i beni strumentali, di attrezzature fornite ai clienti in comodato d’uso allo scopo della loro fidelizzazione, ha valorizzato, nel giudizio di merito, alcuni aspetti che viceversa avrebbero confermato, a suo dire, la correttezza dei criteri adottati in sede di verifica, sostenendo che il valore dei beni strumentali proposto dalla parte non comprendesse anche i beni rilevanti ai fini degli studi di settore, che i compensi percepiti dai due soci accomandanti, assunti con contratto di lavoro subordinato, non potessero essere imputati interamente ad attività gestionale, trovando causa essenzialmente nella prestazione lavorativa e partecipando perciò, al pari degli altri dipendenti, alla produzione dei ricavi, che il valore dei beni strumentali concessi in comodato gratuito ai clienti fosse incluso nel programma di calcolo dello studio di settore e che la stessa finalità di fidelizzazione dei clienti, propria dei predetti comodati, dimostrasse la loro incidenza sulla produzione dei ricavi.

Ebbene, di tutti questi fatti, menzionati negli avvisi di accertamento, che richiamavano a loro volta il processo verbale di constatazione, e nel processo verbale dell’incontro tenutosi in contraddittorio coi contribuenti in data 18 novembre 2010 (nel quale era chiaramente detto che non potevano essere accolte le giustificazioni da essi fornite) e riproposti nelle controdeduzioni esposte in grado d’appello, sulla cui decisività non vi sono dubbi, anche in ragione della chiarita considerazione, nei parametri adottati, di alcuni degli elementi difensivi proposti dalla contribuente, non vi è alcuna menzione nella sentenza impugnata, la quale si limita anzi ad affermare laconicamente che “Alle deduzioni di parte contribuente, sin dalla fase precontenziosa, l’A. non controdeduce alcunchè, negando per principio che lo studio di settore possa essere adattato al caso concreto. Nessun ulteriore elemento viene addotto dall’Ufficio a sostegno dello strumento parametrico, cosicchè questo, da solo, risulta insufficiente a provare la gravità dell’incongruenza tra ricavo dichiarato e ricavo stimato”.

Dalla mancata analisi dei fatti sottoposti all’attenzione della C.T.R. da parte dell’Ufficio, che addirittura evidenzia un’inerzia difensiva dello stesso incompatibile con le questioni invece proposte, discende pertanto la fondatezza della doglianza da questo avanzata in questa sede.

3. Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la statuizione delle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la statuizione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

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