Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11596 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. III, 13/05/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 13/05/2010), n.11596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A. (OMISSIS), B.M.

(OMISSIS), M.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIULIO ARISTIDE SARTORIO 60,

presso lo studio dell’avvocato CAMARDA MARCO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CROCETTA FRANCO con delega a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ASSITALIA SPA (OMISSIS), LA PANORAMICA SNC, A.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SABOTINO 46, presso lo studio

dell’avvocato MORABITO CHIARA MARIA, rappresentati e difesi

dall’avvocato TORINO RODRIGUEZ MARIO con delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1737/2005 del TRIBUNALE di PESCARA, emessa il

10/10/2005; depositata il 01/12/2005; R.G.N.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/03/2010 dal Consigliere Dott. SPAGNA MUSSO Bruno;

udito l’Avvocato CAMARDA MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atti di citazione in data 31.07.2002, M.A. e M. A., rispettivamente conducente e proprietario di un’autovettura, convenivano innanzi al Giudice di Pace di Pescara A.S., la societa’ La Panoramica s.n.c. e Assitalia Le Assicurazioni d’Italia, nelle rispettive qualita’ di conducente, proprietaria ed assicuratrice di un autobus, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in (OMISSIS).

Costituitisi i convenuti e proseguito il giudizio da parte di B.M., M.A. e M.G., eredi di Ma.An., l’adito Giudice di Pace, con sentenza in data 12.11.2003, rigettava le domande, ritenendo responsabile esclusivo del tamponamento (avvenuto tra il veicolo condotto da M.A. e l’autobus che lo precedeva) lo stesso M.A..

Proponevano appello M.A., M.G. e B. M. (chiedendo che fosse accertata la concorrente responsabilita’ di A.S., quale conducente dell’autobus, con conseguente condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni) e, il Tribunale di Pescara, costituitisi gli appellati, con la sentenza in esame, depositata in data 1.12.2005 e notificata il 2.3.2006, in riforma dell’impugnata decisione, cosi’ provvedeva: “condanna Spa Assitalia Le Assicurazioni d’Italia, A.S., La Panoramica s.n.c. a pagare a M.A., B.M. e M. G., pro quota, nella qualita’ di eredi di Ma.An., la somma di Euro 518,82 ai valori attuali. Condanna gli appellati Spa Assitalia Le Assicurazioni d’Italia, A.S., s.n.c. La Panoramica a pagare a M.A. per la ragioni di cui in parte motiva la somma di Euro 2.442,16 complessiva secondo i valori attuali con gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo”.

In particolare, i giudici di secondo grado, dopo aver ritenuto la responsabilita’ dell’ A. nella causazione del sinistro nella misura percentuale del 50% (residuando l’ulteriore 50% a carico del M.A.), e dopo aver statuito nella parte motiva affermando testualmente “per quanto concerne le spese del giudizio, appare opportuno, compensare in toto quelle del primo grado mentre quelle del grado di appello debbono essere rimborsate dagli appellati soccombenti. A carico di costoro debbono essere anche definitivamente liquidate le spese di c.t.u. svolta in primo grado”, cosi’ provvedevano in dispositivo: “in riforma della gravata sentenza condanna gli appellati Spa Assitalia Le Assicurazioni d’Italia, A.S., Snc La Panoramica a pagare a M.A., B.M. e M.G. pro quota nella qualita’ di eredi di Ma.An. la somma di Euro 518,82 ai valori attuali.

Condanna gli appellati Spa Assitalia Le Assicurazioni d’Italia, A.S., s.n.c. La Panoramica a pagare a M.A. per le ragioni di cui in parte motiva la somma di Euro 2.442,16 complessiva secondo i valori attuali con gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo”.

Avverso tale decisione M.A., M.G. e B. M. proponevano istanza per correzione di sentenza ex art. 287 c.p.c., con ricorso in data 16.12.2005, onde ottenere la modifica del dispositivo della sentenza relativamente alla liquidazione delle spese legali in favore di essi istanti.

Con provvedimento in data 23.2.2006, lo stesso giudicante, a scioglimento della riserva assunta, rigettava l’istanza di correzione dichiarandola inammissibile sul presupposto che, come evidenziato dagli appellati, l’omessa liquidazione delle spese legali in favore di una parte, configurando omessa pronuncia, non poteva essere emendabile con il rimedio previsto dall’art. 287 c.p.c., bensi’ con il ricorso per Cassazione.

Ricorrono per Cassazione, con atto notificato in data 16.5.2006, con un unico motivo, M.A., B.M. e M. G., avverso “la sentenza n. 1737/05 del Tribunale Civile di Pescara in grado di appello, decisa in data 10.10.2005 e depositata in data 1.12.2005, con un unico motivo”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, “errore in procedendo – omessa pronunzia violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”. Si afferma che nel caso di specie si verte in un vero e proprio vizio di omessa pronuncia incidente sulla sentenza pronunciata dal giudice del gravame e risolventesi nella violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., con conseguente integrazione di un error in procedendo, in relazione al quale la Suprema Corte e’ anche giudice del fatto ed ha il potere – dovere di esaminare direttamente gli atti di causa ed in particolare le istanze e le deduzioni delle parti. Si aggiunge che, in base a tali principi, con riferimento alla istanza relativa alle spese del giudizio (riproposta anche in sede di precisazioni delle conclusioni), risulta indispensabile la cassazione dell’impugnata decisione ed il rinvio ad altro tribunale per la statuizione su dette spese.

Nel controricorso si deduce, tra l’atro, l’inammissibilita’ del ricorso in quanto “certamente mai poteva essere posto a base del ricorso depositato il motivo previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 4”.

Il ricorso e’ fondato e merita accoglimento.

Nell’impugnata decisione risulta evidente che il Tribunale di Pescara, in sede di appello, ha omesso in dispositivo di provvedere alla liquidazione delle spese di secondo grado.

Occorre ribadire in proposito, quanto gia’ statuito da questa Corte di legittimita’ (tra le altre, Cass. n. 12104/2003), che il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice che (a norma dell’art. 91 c.p.c.) avrebbe dovuto provvedervi con la sentenza o altro provvedimento a contenuto decisorio emesso a definizione del procedimento medesimo, integra un vizio di omesso pronuncia, riparabile soltanto con l’impugnazione (anche mediante ricorso per Cassazione, ove del caso) e non gia’ con la speciale procedura di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. e segg., ne’ con il procedimento di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato e procuratore previsto dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 28 e 29.

Ne deriva la cassazione dell’impugnata decisione e il rinvio al Tribunale di Pescara perche’ provveda in ordine a detta liquidazione.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese della presente fase al Tribunale di Pescara in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

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