Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11595 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. III, 13/05/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 13/05/2010), n.11595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GUIDO RENI 2, presso lo studio dell’avvocato DE GREGORIO

MADDALENA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NERI

SEMINARA FILIPPO con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MARCO POLO SNC, FONDIARIA SAI ASSIC SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1/2005 del TRIBUNALE di TRAPANI Sezione

distaccata di ALCAMO, emessa il 27/12/2004; depositata il 07/01/2005;

R.G.N. 139/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/03/2010 dal Consigliere Dott. SPAGNA MUSSO Bruno;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del primo motivo

accoglimento del secondo motivo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione in data 5.3.2001, C.G. conveniva innanzi al Giudice di Pace di Alcamo la societa’ Marco Polo s.n.c. e la Sai Assicurazioni s.p.a., chiedendo i danni subiti dal proprio autocarro che, in data (OMISSIS) si trovava a bordo di una motonave e che, durante le operazioni di sbarco nel porto di (OMISSIS), era stato urtato da altro automezzo condotto da S.C., di proprieta’ della societa’ Marco Polo s.n.c. ed assicurato con la Sai Assicurazioni.

Si costituiva la Sai mentre rimaneva contumace la Marco Polo e l’adito Giudice di Pace di Alcamo, con sentenza n. 103/2003, espletata consulenza di ufficio, rigettava la domanda, ritenendola non sufficientemente provata.

A seguito dell’appello del C., il Tribunale di Trapani – sezione distaccata di Alcamo, costituitasi la Fondiaria Sai s.p.a. e contumace la Marco Polo, con la decisione in esame, depositata in data 7.1.2005, rigettava il gravame e confermava quanto statuito in primo grado; affermava, in particolare, che la consulenza di ufficio aveva accertato come verosimile anche una “diversa” dinamica del sinistro in questione e che comunque il C., al di la’ della denuncia dei danni, non aveva adempiuto l’onere probatorio a suo carico, non potendo assurgere a prova la sola denunzia di sinistro da parte dello S..

Ricorre per Cassazione il C. con due motivi; non hanno svolto attivita’ difensiva la Marco Polo e la Fondiaria Sai.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce “omessa motivazione circa l’iter logico seguito nell’apprezzamento degli elementi probatori acquisiti”; si censura la decisione impugnata, in particolare, la’ dove afferma che, se e’ “indubitabile che il Giudicante possa liberamente apprezzare il contenuto della confessione, traendo – o meno – elementi probatori anche nei confronti delle altre parti del giudizio, cio’ deve pero’ avvenire secondo i principi della logica, cioe’ con un’argomentazione scevra da vizi logico – giuridici che motivi il libero apprezzamento del giudice”.

Con il secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2; si afferma in proposito che “in ogni caso, a tutto concedere, il decidente proprio nel non ritenere adempiuto l’onere probatorio del danneggiato circa la responsabilita’ del sinistro, avendo apprezzato la confessione stragiudiziale come semplice indizio per la compagnia assicuratrice, ben avrebbe dovuto applicare il secondo comma dell’art. 2054 c.c., presumendo la responsabilita’ di entrambi i conducenti nella verificazione dell’evento dannoso”.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione ad entrambe dette censure.

Correttamente il Tribunale ha, nell’ambito del potere discrezionale spettante al giudice del merito in ordine alla valutazione delle risultanze processuali, ritenuto che la dichiarazione stragiudiziale resa, quale assicurato, da S.C. al C., e’ priva di valore probatorio nei confronti dell’impresa assicuratrice; gia’ questa Corte (tra le altre, Cass. n. 7542/2003) ha, infatti, affermato che riguardo ad un giudizio per risarcimento danni per r.c.a., la confessione stragiudiziale effettuata dall’assicurato al danneggiato, se fa piena prova nei rapporti fra loro, non ha alcun valore di prova legale nei confronti dell’impresa di assicurazioni, riguardo alla quale il contenuto della confessione stessa e’ liberamente apprezzabile.

Successivamente, peraltro, le S.V. di questa Corte hanno precisato che, in ipotesi di litisconsorzio necessario, la confessione resa da uno dei litisconsorzi e’ liberamene apprezzata dal Giudice in relazione a tutti i litisconsorzi (S.U. 10311/06). Cio’ vale a maggior ragione quando la confessione provenga non da un litisconsorte ma dal conducente del veicolo assicurato – che litisconsorte non e’ (cfr. Cass. 11855/07) e che sia rimasto estraneo al giudizio (come nella specie).

Tra l’altro, il giudice di secondo grado ha, sulla base dell’esame della consulenza di ufficio (quaestio facti non ulteriormente esaminabile in sede di legittimita’), ritenuto di escludere la ricostruzione dell’incidente per come effettuata dall’odierno ricorrente: e proprio in base a cio’, con conseguente rigetto anche del secondo motivo di ricorso, non ha applicato la presunzione di corresponsabilita’ di cui all’art. 254 c.c. In proposito, questa Corte (Cass. n. 3958/2004) ha affermato che detta presunzione di corresponsabilita’ ha carattere meramente sussidiario e trova applicazione ogni volta in cui non sia possibile ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente; nella vicenda in esame i giudici di merito hanno posto in dubbio proprio che quest’ultimo si sia verificato.

Il mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte degli intimati comporta di non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

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