Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11594 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. III, 15/06/2020, (ud. 27/01/2020, dep. 15/06/2020), n.11594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22256-2017 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE

104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato FEDERICO GORI;

– ricorrente –

contro

A-LEASING SPA, in persona del Procuratore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA ALBALONGA, 7, presso lo studio dell’avvocato GAETANO

GIORDANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARCELLO VASCELLARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 909/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 14/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2020 dal Consigliere Dott. POSITANO GABRIELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GAETANO GIORDANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione notificato il 12 novembre 2009, la S.p.A. A-Leasing evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Pesaro, A., C., A. e P.F. per sentir accertare il credito vantato nei confronti di A. e P.C. e, conseguentemente, dichiarare inefficace l’atto pubblico con cui A. aveva venduto ad P.A. la quota di 1/4 del diritto di proprietà di un bene immobile in Pesaro, l’atto con cui C. aveva rinunziato a favore di F. alla quota di 3/4 del diritto di abitazione su un appartamento di Pesaro e l’atto con il quale C. aveva donato a F. l’usufrutto su un immobile di Pesaro. A-Leasing S.p.A. deduceva che, con locazione finanziaria del 3 ottobre 2007, aveva concesso alla società Cap System Srl un capannone ad uso industriale e che, a causa della morosità dell’utilizzatrice, il contratto era stato risolto con restituzione del bene. Conseguentemente la società era obbligata a pagare i canoni scaduti e tale obbligazione era stata garantita con fideiussione da A. e P.C..

2. Si costituivano questi ultimi disconoscendo le sottoscrizioni delle fideiussioni depositate e chiedendo di accertare l’insussistenza di debiti nei confronti della A-Leasing S.p.A. con conseguente rigetto dell’azione revocatoria.

3. Si costituivano A. e P.F. chiedendo la sospensione del giudizio fino alla definizione del concordato preventivo che riguardava il debitore principale, Cap System, e per sentir dichiarare l’insussistenza di debiti nei confronti della società A-Leasing S.p.A. attesa l’inesistenza dell’obbligazione fideiussoria e, conseguentemente, l’assenza dei presupposti per l’azione revocatoria.

4. Con sentenza dell’8 maggio 2012, il Tribunale di Pesaro accoglieva la domanda revocatoria proposta dalla società A-Leasing S.p.A. nei confronti di A. e P.C., nonchè nei confronti di A. e P.F., condannando A. Pensalfine a restituire ad P.A. la somma di Euro 3.900 oltre interessi e provvedendo sulle spese.

5. Con separati atti proponevano appello avverso tale decisione A. e P.F. e A. e P.C., deducendo, tutti, la violazione l’art. 112 c.p.c., perchè il Tribunale avrebbe pronunziato ultra petita revocando, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto del 4 dicembre 2008 intercorso tra C. e P.F., là dove la domanda revocatoria, relativa a tale atto, riguardava soltanto la rinuncia da parte dell’attrice. Contestavano la ritenuta tardività del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce agli atti di garanzia, sul presupposto che il giudicato costituito al decreto ingiuntivo non opposto precludesse l’esame della questione relativa all’apocrifìa delle sottoscrizioni delle fideiussioni. Deducevano l’erronea interpretazione degli elementi di fatto costituenti i presupposti dell’azione revocatoria. A. e P.F. rilevavano, altresì, la non opponibilità del giudicato monitorio nei propri confronti, giacchè estranei all’ingiunzione.

6. Si costituiva, in entrambi i procedimenti di impugnazione, la società A-Leasing S.p.A. che deduceva l’inammissibilità degli appelli ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e ai sensi dell’art. 348 bis e seguenti c.p.c. e, nel merito, il rigetto delle domande, ad eccezione di quella riguardante la revoca della declaratoria di inefficacia dell’atto notarile del 4 dicembre 2008.

7. Disposta la riunione dei procedimenti e disattesa l’eccezione di inammissibilità degli appelli, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis e seguenti c.p.c., la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 14 giugno 2017, dava atto dell’intervenuta rinuncia da parte della società A-Leasing S.p.A. alla domanda di revocatoria limitatamente all’atto del 4 dicembre 2008 e, in parziale riforma della sentenza impugnata, respingeva la relativa domanda revocatoria, confermando, nel resto, l’impugnata sentenza.

8. Nel merito, la Corte territoriale ribadiva l’efficacia preclusiva del decreto ingiuntivo non opposto rispetto alla questione dell’inesistenza delle fideiussioni per apocrifìa, richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale. Il giudicato sostanziale copre non soltanto l’esistenza del credito, ma anche del rapporto di cui esso è oggetto, escludendo la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito precedenti al ricorso per ingiunzione, ed impedendo alle parti di sollevare in altri giudizi le stesse questioni oggetto di giudicato. Rilevava l’infondatezza dell’inopponibilità del giudicato nei confronti di A. e P.F., estranei al rapporto monitorio, sulla base di una doppia motivazione. In primo luogo, perchè la contestazione in punto di apocrifia delle firme era generica e dubitativa. In secondo luogo, in virtù dell’efficacia riflessa del giudicato anche nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo. Per il resto, ribadiva la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria, rilevando che i debitori non avevano neppure dedotto l’esistenza di ulteriori immobili idonei a garantire il credito.

9. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione P.A. affidandosi a tre motivi illustrati da memoria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.. Resisteva con controricorso A-Leasing S.p.A..

10. Con ordinanza interlocutoria n. 27979 del 30 ottobre 2019 questa Corte, in considerazione della complessità delle questioni e della rilevanza nomofilattica dell’efficacia riflessa del giudicato, riteneva opportuna la trattazione del giudizio in pubblica udienza. A-Leasing S.p.A. deposita memoria ex art. 378 c.p.c. e nota specifica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 34 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte d’Appello assimilato il decreto ingiuntivo non opposto alla sentenza passata in giudicato ed avere erroneamente attribuito a tale decreto autorità di cosa giudicata formale e sostanziale, anche in relazione all’asserito diritto di credito sotteso, rispetto al quale nessuna ingiunzione sarebbe stata emessa. Ciò avrebbe precluso l’indagine nel merito su un punto decisivo della controversia.

2. In particolare, il giudice del gravame, pur dando atto dell’esistenza di diversi orientamenti in ordine all’efficacia di giudicato del decreto non opposto, aveva aderito all’impostazione più estensiva, assimilando il decreto ingiuntivo alla sentenza. Tale orientamento non sarebbe condivisibile perchè, nel giugno 2009, la società A-Leasing S.p.A. aveva chiesto un decreto ingiuntivo limitato al riconoscimento dell’ammontare del credito azionato nei confronti del debitore principale Cap System e dei fideiussiori A. e P.C.. Si tratterebbe, pertanto, di pretese differenti rispetto a quelle oggetto del presente giudizio. Ciò consentirebbe un nuovo esame, ad altri fini, delle medesime circostanze di fatto. La tesi della valenza restrittiva del giudicato del decreto ingiuntivo troverebbe conferma nella giurisprudenza di legittimità. Sotto altro profilo A. e P.C. avevano disconosciuto le sottoscrizioni delle fideiussioni e ciò avrebbe dovuto indurre i giudici di merito ad una differente valutazione giuridica della vicenda.

3. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2909 c.c., artt. 112,116 e 216 c.p.c., dell’art. 1306 c.c., art. 1485c.c., art. 2859c.c. e art. 2870c.c., dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5, per avere la Corte d’Appello esteso il giudicato monitorio ad P.A. e a P.F., terzi estranei al decreto ingiuntivo. Contrariamente a quanto rilevato dalla Corte territoriale secondo cui la contestazione, in punto di apocrifia delle sottoscrizioni fideiussorie dei propri cedenti, sarebbe generica e semplicemente dubitativa, dalla lettura degli atti emerge che il disconoscimento (da parte dei sottoscrittori) è stato tempestivo, chiaro e specifico. Peraltro, l’istanza ai sensi dell’art. 216 c.p.c., da parte di A-Leasing S.p.A. attesterebbe la tempestività dell’eccezione. Quanto all’efficacia riflessa sostenuta dalla Corte territoriale mancherebbero indicazioni univoche nel diritto positivo. Al contrario, l’art. 1306 c.c., esclude che la sentenza resa sul rapporto pregiudiziale possa avere efficacia contro il terzo coobbligato solidale. Lo stesso principio si può trarre dagli artt. 2859,2870 e 1485 c.c..

4. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 2901 c.c., artt. 112 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte di appello confermato la revoca di due dei tre atti, in assenza dei presupposti richiesti per l’azione revocatoria. La Corte ha affermato che il requisito della scientia damni può essere dimostrato per presunzioni, ma le stesse avrebbero dovuto essere gravi, precise e concordanti. Mentre, nel caso di specie, si fonderebbero sui due profili del rapporto di parentela tra cedenti e cessionari e sulla partecipazione di A. e P.F. alla compagine della società Cap System. Al contrario, i cedenti non avevano sottoscritto alcuna fideiussione nei confronti della società A-Leasing S.p.A. e la Corte territoriale avrebbe semplicemente ribadito in maniera acritica le valutazioni del Tribunale. Quanto all’elemento oggettivo, il valore degli atti revocati era inconsistente (rispettivamente, di Euro 3.900 e di Euro 55.000 a fronte di una posizione debitoria notevolissima).

5. Il ricorso è infondato. Rileva preliminarmente la Corte che il contraddittorio non è integro, in quanto non è stato evocato in giudizio il debitore assoggettato alla revocatoria, dante causa dell’odierno ricorrente accipiente, cioè P.A.. Tuttavia, l’esito della controversia consente di superare tali profili in applicazione del principio espresso da questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 6826/2010). Infatti, in caso di ricorso per cassazione inammissibile o “prima facie” infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (da ultimo, Cass. n. 12515 del 21/05/2018).

6. Preliminarmente sono inammissibili, con riferimento al primo e secondo motivo, le censure formulate anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ricorrendo l’ipotesi di pronunzia di appello che ha confermato la decisione di primo grado sulla base dei medesimi accertamenti fattuali (doppia conforme) rispetto alla quale il disposto dell’art. 384 c.p.c., comma 4, non consente il ricorso per cassazione per l’ipotesi prevista dall’art. 360 c.p.c., n. 5. Nello stesso modo sono inammissibili i motivi riferiti alla posizione di P.F. e P.C. che non hanno svolto attività processuale in questa sede.

7. Il primo motivo è inammissibile perchè assertivo e generico e privo di specificità, non chiarendo il ricorrente in cosa risieda la diversità rilevante tra il credito che costituisce il presupposto per la azione revocatoria e il credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo (pagina 12 del ricorso).

8. Sotto altro profilo, non si confronta con la decisione impugnata insistendo nel richiamare giurisprudenza risalente (decisioni degli anni 70, 80 e 90) senza contrastare l’analitica motivazione della Corte territoriale, con la quale è stato ribadito che il decreto ingiuntivo non opposto copre non soltanto l’esistenza del credito, ma anche il rapporto di cui esso è oggetto ed il titolo su cui si fondano il credito ed il rapporto, nonchè l’esistenza di fatti impeditivi o estintivi del rapporto del credito, precedente al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione (Cass. n. 6673 del 2015).

9. Pertanto, correttamente la Corte ha esteso l’efficacia del giudicato anche al rapporto fideiussorio su cui l’ingiunzione era basata, la cui validità rappresenta la premessa giuridica necessaria all’affermazione dell’esistenza del credito.

10. In sostanza, il provvedimento monitorio non opposto si configura come provvedimento idoneo ad acquisire autorità di cosa giudicata, sia sul punto della regolarità del titolo, sia sotto lo specifico aspetto della esistenza del credito. Ciò in ordine all’oggetto e ai soggetti del rapporto, con la conseguenza che l’efficacia del decreto impedisce che in un separato giudizio, avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto giuridico, quel rapporto possa essere legittimamente posto in discussione. L’estensione del giudicato monitorio è costituita da tutto ciò che ha formato oggetto di cognizione e valutazione da parte del giudice dell’ingiunzione, purchè si tratti di accertamento necessariamente connesso alla statuizione finale. In questo caso, l’efficacia del giudicato riguarda anche gli accertamenti che costituivano l’antecedente necessario ed il presupposto logico giuridico della pronunzia.

11. Quanto al secondo profilo, relativo al disconoscimento delle sottoscrizioni, si tratta di una censura inammissibile per difetto di interesse, poichè superata dalla predetta efficacia del giudicato.

12. In ogni caso, il rilievo è dedotto in violazione l’art. 366, n. 6, non avendo parte ricorrente trascritto o allegato di avere specificamente contestato in primo grado l’esistenza della fideiussione. A riguardo la Corte territoriale ha anche evidenziato la genericità della censura in quanto A. e P.F. avevano chiesto l’accertamento dell’inesistenza delle obbligazioni fideiussorie sottoscritte da Aldimiro e P.C., ma non hanno dedotto e allegato di avere disconosciuto un atto sottoscritto, peraltro, da terzi.

13. A prescindere da ciò, il ricorrente che ha interesse a far valere il tema della falsità della firma avrebbe dovuto agire con opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404 c.p.c., comma 2, nel termine di cui all’art. 326 c.p.c..

14. Il secondo motivo è infondato. Il ricorrente, in particolare, censura l’argomentazione della Corte territoriale riportata a pagina 9 della sentenza impugnata con la quale si ritiene infondata la censura degli appellanti secondo cui il giudicato derivante dal decreto ingiuntivo non opposto, non avrebbe efficacia nei confronti di A. e P.F., poichè costoro erano estranei al procedimento di ingiunzione, che avrebbe implicitamente accertato la validità delle fideiussioni.

15. Questa tesi viene disattesa dalla Corte con due autonome argomentazioni. Con la prima, la Corte d’Appello evidenzia che la contestazione di A. e F. riguardo alla presunta apocrifia delle sottoscrizioni fideiussorie è generica e dubitativa. Con autonoma argomentazione la corte territoriale ritiene egualmente infondata la tesi degli appellanti sulla base dell’efficacia riflessa del giudicato derivante dal decreto ingiuntivo non opposto. L’efficacia riflessa, secondo la Corte d’Appello, avrebbe rilievo come affermazione oggettiva di verità che produce conseguenze giuridiche anche nei confronti dei terzi estranei al processo in cui è stato emesso e ciò nel caso in cui tali soggetti siano titolari di diritti e obblighi dipendenti dalla situazione giuridica definita in quel giudizio. Nello specifico, A. e P.F., sarebbero titolari di diritti ed obblighi dipendenti dalla situazione giuridica definita nel decreto ingiuntivo e ciò in quanto il decreto ingiuntivo costituisce la prova del credito posto a fondamento di una domanda revocatoria proposta anche nei confronti di A. e P.F..

16. Orbene, la censura è infondata attesa la irrilevanza del tema della efficacia riflessa del giudicato esterno, in quanto il decreto ingiuntivo riguarda il credito vantato dall’attore, ma – per giurisprudenza pacifica – il presupposto dell’azione revocatoria non è la esistenza di un credito che sia accertato con provvedimento passato in giudicato, ma anche quello controverso o litigioso (da ultimo, cassazione 24 gennaio 2020 numero 1539). Inoltre, trattandosi di obbligo del fideiussore, il profilo della anteriorità del credito va riferito al momento della sottoscrizione della fideiussione (cassazione 19 gennaio 2016 numero 762). Per tali ragioni il tema centrale oggetto del secondo motivo non è rilevante.

17. Quanto al diverso profilo della chiarezza e specificità della contestazione in ordine alla apocrifia della firma la censura è dedotta in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, ed è assolutamente generica.

18. Non rileva, infatti, la circostanza che la Società A-Leasing S.p.A. abbia cautelativamente formulato istanza ai sensi dell’art. 216 c.p.c., trattandosi di richieste necessarie per paralizzare l’eventuale disconoscimento, comunque effettuato nei confronti dei cedenti e non nei confronti degli acquirenti.

19. In sostanza, secondo la Corte d’Appello, il ricorrente non avrebbe specificamente contestato, in primo grado, l’esistenza delle sottoscrizioni “limitandosi a rinviare alle argomentazioni difensive delle altre parti convenute, peraltro ribadite nei medesimi termini dubitativi solo con la memoria ai sensi dell’art. 186 c.p.c., comma 6, n. 3. Tale argomentazione della Corte territoriale non è adeguatamente contrastata in questa sede, con la conseguenza che quella fideiussione, anche per tale ragione, delle ritenersi regolarmente sottoscritta.

20. Tali considerazioni rendono – altresì – irrilevanti, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., le deduzioni con cui il ricorrente contesta l’efficacia riflessa, per le ragioni già evidenziate con riferimento al precedente motivo.

21. Il terzo motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni.

In primo luogo perchè le doglianze relative ai presupposti della prova per presunzioni riguardano esclusivamente valutazioni in fatto, inibite alla Corte di legittimità.

22. In secondo luogo la censura non si occupa della più articolata motivazione della Corte territoriale che fonda la prova per presunzione su elementi ulteriori rispetto ai due, già consistenti, evidenziati dallo stesso ricorrente.

23. Quanto, poi, alla prova della consapevolezza, le doglianze sono assolutamente generiche a fronte di una motivazione specifica, relativa alla valutazione degli elementi presuntivi.

24. Infine, riguardo alla consistenza dei beni da revocare, il motivo non si confronta con la motivazione della Corte d’Appello che richiama il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui è sufficiente una valutazione di maggiore difficoltà nell’esecuzione del credito e di diminuzione generica della garanzia.

25. Le argomentazioni oggetto della memoria ex art. 378 c.p.c., non aggiungono elementi di novità a quanto sopra dedotto.

26. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

27. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Si dà atto presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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