Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11594 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 08/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28677-2015 proposto da:

E.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati SALVATORE MARIGLIANO, FLORINDA PERNA e FABIO OREFICE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, CF. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede

dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELòA

CAPANNOLO e PULLI CLEMENTINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2597/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/03/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con ricorso per cassazione affidato all’agente notificante in data 23 novembre 2015, la ricorrente impugna la sentenza della Corte territoriale pubblicata in data 9 aprile 2015;

2. l’INPS ha resistito con controricorso ed eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività;

3. il ricorso si appalesa tardivo perchè notificato ben oltre il termine semestrale d’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, alla stregua della novella introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46 (trattandosi di giudizio di primo grado introdotto dopo il 4 luglio 2009; cfr., sul discrimine temporale per l’applicabilità della citata novella al codice di rito, ex Cass. 4 maggio 2012, n. 6784);

4. è appena il caso di ricordare che nelle controversie di cui agli artt. 409 c.p.c. e segg. non si applica la sospensione feriale dei termini (v. L. n. 742 del 1969, art. 3) e che tale esclusione concerne anche i giudizi di cassazione (cfr. Cass., Sez. U., 16 gennaio 2007, n. 749) e tutte le cause che siano state trattate con il rito speciale (v., da ultimo, Cass. 20 luglio 2016, n. 14945);

5. il ricorso va dichiarato inammissibile;

6. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

7. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del quindici per cento, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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