Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11594 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 04/05/2021, (ud. 27/02/2020, dep. 04/05/2021), n.11594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18335/2013 proposto da:

BELFORTE 94 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via di Ripetta n. 70, presso lo

studio dell’Avv. Massimo Lotti che, anche disgiuntamente all’Avv.

Arnaldo Bertolini, la rappresenta e difende giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso

cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/05/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 29 gennaio 2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 febbraio 2020 dal Cons. ROBERTO MUCCI.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR della Lombardia ha accolto il gravame interposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Varese di accoglimento del ricorso di Belforte 94 s.r.l. contro un avviso di accertamento in rettifica a fini IRAP, IVA e IRES, relativamente all’anno 2004, per maggiori ricavi non contabilizzati;

2. afferma la CTR che: a) Belforte 94 ha venduto a Piemonte Engineering s.r.l., svolgente attività di valorizzazione e vendita immobiliare, un terreno edificabile per Euro 330.000,00, poi rivenduto da quest’ultima a Bennet s.p.a., esercente l’attività di supermercato, dopo due mesi per Euro 816.000,00; b) l’amministrazione ha rettificato il prezzo della prima cessione a tale ultimo più elevato importo in considerazione del breve lasso di tempo intercorso tra le due vendite, in assenza di elementi suscettibili di condizionare il valore del terreno e anche alla luce della riscontrata correlazione tra le compagini societarie di Belforte 94 e Piemonte Engineering; c) tutto ciò considerato, “pur prendendo atto della documentazione allegata al ricorso avanti i giudici di primo grado per cui il terreno oggetto dell’accertamento era necessario per bloccare qualsiasi iniziativa da parte di concorrenti della società Bennet S.p.A., (…) Indubbiamente la vendita di un terreno a due mesi di distanza dall’acquisto ad un prezzo così elevato, la mancanza di documentazione ritenuta probante dall’ufficio e il conseguente risparmio di imposta calcolato dall’ufficio stessi, hanno fatto legittimamente sorgere dubbi di sospetta evasione e di rettifica dell’atto di compravendita” (p. 3 della sentenza);

3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Belforte 94 affidato a un unico motivo, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

4. con l’unico mezzo Belforte 94 denuncia vizio motivazionale per avere la CTR del tutto obliterato gli elementi deducibili dalla “scrittura privata di designazione di terzo” del 20 marzo 2004 allegata al ricorso di primo grado, elementi “che si palesano idonei a condurre, sul piano astratto ed in base a criteri di verisimiglianza ad una decisione del tutto diversa da quella adottata dal giudice di merito” (p. 6 del ricorso); in virtù di tale scrittura, avente gli effetti di un contratto a favore di terzo, le parti avrebbero “previsto in capo a Belforte, l’obbligo di acquistare le “aree difensive” al solo scopo di trasferirle a Piemonte Engineering la quale, a sua volta, le avrebbe così potute trasferire a Bennet” (p. 9); il chiaro tenore letterale della scrittura varrebbe ad escludere in toto che l’operazione possa essere qualificata come “antieconomica” proprio a motivo del fatto che sia il prezzo di acquisto da parte di Belforte, sia quello successivo di vendita a Piemonte Engineering erano stati prefissati fra le parti e non risultavano suscettibili di modificazione unilaterale da parte di Belforte” (p. 10);

5. la censura è complessivamente infondata;

5.1. premesso che nella specie deve applicarsi il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – atteso che la sentenza impugnata risulta pubblicata dopo l’11 settembre 2012 (ossia il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, il cui art. 54, comma 1, lett. b), reca la nuova formulazione restrittiva dell’art. 360 c.p.c.), cit. n. 5) -, l’omessa considerazione della scrittura privata non ricorre;

5.2. la CTR ha infatti considerato, sia pure con motivazione sintetica (riportata retro sub 2; ma si v. anche le pp. 2-3 della motivazione della sentenza), detto fatto, assunto come decisivo dalla società contribuente, dell’operazione immobiliare formalizzata dalle parti scrutinandolo plausibilmente alla luce del complesso degli elementi probatori acquisiti (mancato riscontro delle compravendite similari nella zona; “compagine aziendale” delle società coinvolte nell’operazione; breve lasso di tempo intercorso tra le due cessioni immobiliari; antieconomicità dell’operazione; evidenza del risparmio d’imposta conseguito), così pervenendo ad un giudizio di gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi correttamente esplicitato (si v., tra le tante, in tema di adeguatezza della valutazione presuntiva nelle compravendite immobiliari, Sez. 5, 25 gennaio 2019, n. 2155; Sez. 5, 4 aprile 2019, n. 9453; Sez. 5, 12 aprile 2017, n. 9474);

5.3. nel resto, la censura è manifestamente inammissibile, finendo essa per risolversi nella sollecitazione di un non consentito apprezzamento alternativo dei fatti e della valutazione delle prove rispetto a quello operato dalla CTR.

6. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese del giudizio di legittimità regolate in dispositivo secondo soccombenza; doppio contributo unificato a carico della ricorrente, sussistendone i presupposti processuali.

PQM

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

 

 

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