Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11593 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. III, 15/06/2020, (ud. 27/01/2020, dep. 15/06/2020), n.11593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14888-2017 proposto da:

V.C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

GRACCHI 278, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA CANNIZZARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO SANASI;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA in persona del Procuratore Speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE GRAZIOSI, che la rappresenta e difende;

UNIONE EURO AMERICANA ASSICURAZIONI SPA IN LCA, in persona del

Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

DE ROSA, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

nonchè contro

I.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 248/2016 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di

TARANTO, depositata il 09/05/2016; udita la relazione della causa

svolta nella pubblica udienza del 27/01/2020 dal Consigliere Dott.

P.G.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per l’accoglimento del 2 motivo,

rigettato il 1 motivo;

udito l’Avvocato ANTONIO SANASI;

udito l’Avvocato ROBERTO FACCINI per delega;

udito l’Avvocato ANDREA DE ROSA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 9/5/2016 la Corte d’Appello di Lecce ha respinto il gravame interposto da V.F.C. in relazione alla pronunzia del Tribunale di Taranto n. 1614/2011 di rigetto della domanda originariamente proposta nei confronti della società Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a. (oggi Groupama Assicurazioni s.p.a.), nella qualità d’impresa cessionaria dell’Unione EuroAmericana di Assicurazioni s.p.a in L.c.a. e per conto del F.G.V.S. D.L. n. 576 del 1978, ex art. 4, nonchè dell’Unione Euro-Americana di Assicurazioni s.p.a in L.c.a. e di I.C..

2. L’attore aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto l’11/8/2001 sulla S.S. 7 Appia, allorquando l’autovettura rubata sulla quale era trasportato, di proprietà di I. e condotta da S.G., usciva di strada “andando a schiantarsi contro un albero”, all’esito del quale riportava lesioni, con postumi permanenti invalidanti gravissimi. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito, il V. proponeva ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

3. Resistevano con separati controricorsi la società Groupama Assicurazioni s.p.a. e la Unione Euro-Americana di Assicurazioni s.p.a in L.c.a.. L’altro intimato non svolgeva attività difensiva.

4. Fissata la trattazione in camera di Consiglio dinanzi a questa Sezione, all’esito, con ordinanza interlocutoria del 5 febbraio 2019, il Collegio preliminarmente rilevava che, stante la rilevanza della circostanza della inconsapevolezza da parte del trasportato che l’autovettura circolava prohibente domino, doveva essere disposta la trattazione in pubblica udienza, ex art. 375 c.p.c., u.c..

5. Il ricorrente e Groupama Assicurazioni depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia “violazione ed erronea interpretazione” della L. n. 990 del 1969, art. 1, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte di merito non avrebbe considerato che il sinistro de quo “non può ritenersi al di fuori della tutela assicurativa, atteso che l’unico caso di esclusione ricorre quando l’assicuratore è in grado di provare, cosa che qui non ha fatto, che il trasportato fosse a conoscenza del fatto che il veicolo fosse rubato. Infatti, nella sentenza Churchill contro Wilkinson, la Corte di Giustizia Europea, ai punti nn. 34-35 afferma che “l’art. 2, n. 1, comma 2, della seconda Direttiva prevede che talune vittime potranno non essere risarcite dall’assicuratore tenuto conto della situazione da esse stesse creata, vale a dire le persone che hanno preso posto nel veicolo che ha causato il danno qualora l’assicuratore possa provare che esse erano a conoscenza del fatto che il veicolo era stato rubato”.

2. Con il secondo motivo denunzia “violazione ed erronea interpretazione” del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si duole che la Corte di merito abbia erroneamente revocato il provvedimento di ammissione a gratuito patrocinio.

3. Il primo motivo presenta profili d’inammissibilità poichè si traduce in una critica all’interpretazione data dalla Corte territoriale alla L. n. 990 del 1969, art. 1, comma 3, in combinato disposto con l’art. 2054 c.c., lasciando sullo sfondo la normativa, non applicabile ratione temporis, del D.Lgs. n. 209 del 2005, che all’art. 283 prevede -comunque- la responsabilità del fondo di garanzia nel caso in esame.

4. La censura non è ritualmente formulata, trovando applicazione il consolidato principio secondo cui l’interpretazione operata dal giudice di appello, riguardo al contenuto e all’ampiezza delle domande, è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l’identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio (Cass. n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719 – 01; Cass. n. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752 – 01).

5. Il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015, Rv. 637476 – 01).

6. Nella specie, il ricorrente, lungi dallo specificare i modi o le forme dell’eventuale scostamento del giudice a quo dai canoni ermeneutici legali che ne orientano il percorso interpretativo (anche) della domanda avanzata in appello, si è limitato ad argomentare unicamente il proprio dissenso dall’interpretazione fornita dal giudice d’appello, così risolvendo le censure proposte a una questione di fatto non proponibile in sede di legittimità.

7. A prescindere da ciò, la censura è infondata perchè il giudice di appello si è uniformato all’orientamento di questa Corte in materia secondo cui la responsabilità dell’assicuratore è legittimamente predicabile a condizione che venga affermata la responsabilità dell’assicurato, e cioè del proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove il veicolo stesso circoli, (come nella specie), contro la volontà del proprietario per effetto di furto, non solo deve essere rigettata ogni domanda risarcitoria contro il predetto proprietario (in applicazione della “regula iuris” di cui all’art. 2054 c.c., comma 3, ultima parte), ma non può, del pari, trovare accoglimento quella eventualmente proposta nei confronti del suo assicuratore da parte del terzo trasportato a bordo del veicolo rubato, atteso che la deroga al suddetto principio di esclusione di responsabilità è limitata (L. n. 990 del 1969, ex art. 1, comma 3, alle sole ipotesi di danneggiato non trasportato e di danneggiato trasportato contro la propria volontà. (Fattispecie disciplinata “ratione temporis” dalla suddetta L. n. 990 del 1969: Cass. 6893 del 2005 e Cass., n. 3296 del 12/02/2013).

8. Non è praticabile un’esegesi che in un caso di inconsapevolezza da parte del trasportato dell’essere l’autovettura circolante prohibente domino consideri questa inconsapevolezza come significativa di una circolazione contro la volontà del medesimo, cioè presuma una volontà contraria alla circolazione.

9. Una simile presunzione non avrebbe fondamento, in quanto chi sale a bordo di un’autovettura senza sapere che circola contro la volontà del proprietario compie un atto neutro, nel senso che tale condotta consente, sia di inferire che se egli se fosse stato consapevole si sarebbe fatto trasportare, sia del contrario.

10. Sotto tale profilo il ricorrente nulla deduce di specifico ed in fatto sulle modalità del trasporto, sui rapporti con il conducente e sulle eventuali informazioni richieste a quest’ultimo riguarda alla disponibilità del veicolo.

11. Questa Corte intende ribadire che non si può equiparare la posizione del trasportato inconsapevole della illecita circolazione del veicolo, a quella del trasportato contro la propria volontà. Questione, peraltro, sottoposta, per violazione dell’art. 3 Cost., all’esame della Corte Costituzionale e ritenuta dal Giudice delle leggi, inammissibile con le ordinanze n. 406 del 2008 e n. 336 del 2010, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.

12. A diverse conclusioni non può pervenirsi sulla base della recente decisione di questa cosa, richiamata nella memoria dalla ricorrente (Cass. n. 12231 del 2019) poichè la fattispecie esaminata in quel caso era differente. La questione oggetto di quel giudizio non era se l’art. 283 fosse interpretato in maniera diversa dal precedente testo della L. n. 990 del 1969, equiparando il trasporto inconsapevole al trasporto contro la propria volontà, ma se la dimostrazione della consapevolezza del furto dell’auto fosse un elemento costitutivo della domanda o meno.

13. Va al riguardo, pertanto, ribadito il principio già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di assicurazione obbligatoria, la responsabilità dell’assicuratore è legittimamente predicabile, a condizione che venga affermata la responsabilità dell’assicurato, e cioè del proprietario del veicolo. Pertanto, ove il veicolo circoli contro la volontà del proprietario per effetto di furto, deve essere rigettata la domanda risarcitoria contro il predetto proprietario e il suo assicuratore, da parte del terzo trasportato a bordo del veicolo rubato (Cass. 1 aprile 2005, n. 6893).

14. A tanto deve aggiungersi che questa Corte ha precisato che, nella vigenza della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1, comma 3, (abrogata a partire dal 1 gennaio 2006), la vittima di un sinistro stradale che, al momento del fatto, era trasportata col suo consenso su un veicolo rubato (e sempre che il furto non fosse stato colposamente agevolato dalla negligenza del proprietario), non ha azione per il risarcimento del danno nè nei confronti dell’assicuratore del veicolo, concessa dalla L. n. 990 del 1969, citato art. 1, comma 3, solo ai trasportati contro la propria volontà; nè nei confronti dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, perchè il sinistro provocato da veicolo assicurato ma circolante prohibente domino non può ritenersi causato da un veicolo non assicurato.

15. Il suddetto trasportato consenziente, pertanto, può domandare il risarcimento al solo conducente responsabile (Cass. 23 ottobre 2012, n. 18159).

16. Per mera completezza si evidenzia peraltro che il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283, non applicabile ratione temporis al caso di specie, ha inserito fra i destinatari della garanzia anche i trasportati inconsapevoli della circolazione illegale del veicolo, ponendo al riguardo il risarcimento dei danni a carico non della compagnia assicuratrice del veicolo rubato, come pretenderebbe nel caso all’esame il ricorrente, bensì del FGVS.

17. In sostanza, secondo il regime normativo applicabile al sinistro in oggetto riguardante la posizione del terzo trasportato nel veicolo in circolazione contro la volontà del proprietario, il risarcimento spetta solo al terzo trasportato contro la sua volontà, mentre le altre forme di trasporto del terzo non prevedono copertura assicurativa per i danni subiti dal sinistro provocato dall’autovettura rubata. Nel caso di terzo trasportato contro la sua volontà, la copertura assicurativa grava sulla compagnia che aveva stipulato la polizza e, nel caso di successiva liquidazione coatta amministrativa di questa, sul fondo di garanzia.

18. Il secondo motivo è inammissibile. La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione dello stesso D.P.R. ex art. 170. Pertanto, la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, non è, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal D.P.R. citato, art. 113 (Cass. Sez. 3 n. 3028 del 08/02/2018 – Rv. 647941 – 01).

19. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione possono essere compensate attesa la particolarità della questione.

20. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di lite. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Si dà atto presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a);

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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