Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11592 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. III, 26/05/2011, (ud. 04/03/2011, dep. 26/05/2011), n.11592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6456/2009 proposto da:

B.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO

LONGO, rappresentato e difeso dall’avvocato MANNO Gian Paolo giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MONTE ZEBIO 7, presso lo studio dell’avvocato PERONE MARIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BANCHERI Roberto giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 885/2008 del TRIBUNALE di GENOVA, Sezione

Seconda Civile, emessa il 19/01/2008, depositata il 22/02/2008 R.G.N.

8899/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/03/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato MANNO GIAN PAOLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Genova, quale giudice di appello, con sentenza depositata il 22-2-2008, respingeva l’impugnazione proposta da B.F. avverso la decisione di primo grado che lo aveva condannato al risarcimento dei danni nei confronti di F. E. e F.P., quali eredi di Fe.Pi..

Il giudizio civile era stata preceduto da un giudizio penale su gli stessi fatti.

Il Tribunale riteneva infondata , per quello che ancora interessa, la doglianza relativa all’identità della persona del giudice in sede penale ed in sede civile, non essendo stata proposta tempestiva istanza di ricusazione; nel merito, che la decisione di primo grado era fondata non solo sulle prove raccolte in sede penale, ma anche su quelle raccolte in sede civile.

Avverso detta sentenza B.F. propone ricorso per cassazione sorretto da due motivi.

Resiste con controricorso F.E. eccependo la non integrità del contraddittorio, per non essere stata l’impugnazione notificata anche, F.P., erede del F. che aveva partecipato al giudizio di appello.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Come primo motivo di ricorso viene denunziata violazione dell’art. 111 Cost., comma 2, con conseguente nullità del processo in quanto lo stesso giudice aveva giudicato del fatto sia in sede penale che in sede civile.

2) Come secondo motivo viene denunziato vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla mancanza di prova della responsabilità del ricorrente, in quanto l’unico teste escusso in sede civile era un collaboratore del difensore dell’attore e non era presente ai fatti.

1.1. Per quanto concerne la dedotta nullità della sentenza impugnata, perchè pronunciata dallo stesso giudice che ebbe a pronunciare sui fatti in sede penale, la doglianza, come affermato dal Tribunale, è stata sollevata per la prima volta in sede di appello: laddove, invece, la parte che ne abbia interesse è tenuta – in caso di mancata astensione del Giudice (art. 51 c.p.c.) – a proporre ricorso per ricusazione nelle forme e nei termini di cui all’art. 52 c.p.c.. Infatti, secondo un indirizzo pacifico e consolidato di questa Corte, “la violazione da parte del giudice dell’obbligo di astenersi può essere fatta valere dalla parte unicamente con l’istanza di ricusazione nei modi e nei termini di cui all’art. 52 c.p.c., e, ad eccezione dell’ipotesi di interesse diretto del giudice nella causa, non come motivo di nullità della sentenza” (Cass. civ., sez. T, 16.7.1999, n. 7504; sez. 1^, 12.7.2001, n, 9418). Orbene, poichè non risulta che un siffatto rimedio sia stato tempestivamente attivato, ne consegue che giustamente i giudici di appello hanno ritenuto infondata la doglianza sul punto.

2.1. Anche il secondo motivo è infondato.

Si osserva che sotto l’apparente denunzia di vizio di omessa motivazione il ricorrente richiede a questa Corte un riesame del merito della controversia , con una valutazione delle risultanze probatorie diversa da quella motivatamente fatta propria dai giudici di merito. La Corte di Cassazione non ha potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito.

Il ricorrente, dopo aver genericamente riproposto le censure già formulate in sede di appello, sollecita una diversa valutazione del materiale probatorio evidenziando la inattendibilità del teste ascoltato: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione.

L’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio proposta dalla resistente F. è assorbita dal rigetto del ricorso in quanto il rispetto del primario principio della ragionevole durata del processo, in presenza di una evidente ragione di rigetto del ricorso, impone invero di definire con immediatezza, attraverso la necessaria pronunzia di rigetto, il ricorso stesso senza che si debba pervenire allo stesso esito definitorio dopo aver integrato il contraddittorio.

Il ricorso deve essere rigettato e le spese del grado seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado liquidate in Euro 1.000,00 di cui Euro 800,00 per onorario, oltre spese ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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