Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11592 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. III, 15/06/2020, (ud. 27/01/2020, dep. 15/06/2020), n.11592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19635-2018 proposto da:

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS) unipersonale, in persona del

Procuratore Speciale, domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati ANDREA DE VINCENTIS, LISA MARGHERITA MICHELA ARMENIO;

– ricorrente –

contro

EDIL SETTE COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO

PETRETTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

FEDERICA TERZI, GABRIELE TERZI;

– controricorrente –

nonchè contro

D.A., C.G.V., M.P.,

R.S., F.G., R.F.,

F.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1929/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2020 dal Consigliere Dott. FIECCONI FRANCESCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che chiede che la Corte si ritiri in Camera di Consiglio

per pronunciarsi sulla sospensione del giudizio in relazione alla

querela di falso; chiede l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato ANDREA DE VINCENTIS;

udito l’Avvocato GABRIELE TERZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Generali Italia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione contro la Edilsette Costruzioni s.r.l. e nei confronti di D.L.A., C.G.V., M.P., R.S., F.G., R.F. e F.L., avverso la sentenza del 17 aprile 2018, con la quale la Corte di Appello di Milano ha provveduto in sede di giudizio di rinvio disposto dalla sentenza n. 8152 del 2014 di questa Corte.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso la Edilsette Costruzioni, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

3. La trattazione del ricorso veniva fissata nell’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, del 18 settembre 2019, e in vista di essa le parti costituite depositavano memoria.

4. All’esito della discussione in camera di consiglio il Collegio pronunciava ordinanza interlocutoria con cui rimetteva la trattazione alla pubblica udienza, osservando che: “La Edilsette Costruzioni s.r.l. ha posto, in via preliminare, un problema relativo alla sottoscrizione del ricorso da parte dell’avv. De Vincentis, l’unico dei due difensori della società ricorrente ad essere patrocinante in cassazione. Sostiene, in particolare, che sia la sottoscrizione dell’avv. De Vincentis apposta in calce al ricorso per cassazione, sia quella in calce alla procura speciale per autentica della sottoscrizione del legale rappresentante della Generali Italia s.p.a., potrebbero essere in realtà riferite all’Avv. Armenio. Poichè quest’ultima non è iscritta nell’albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, il ricorso per cassazione sarebbe nullo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza d’appello. Ha formulato riserva di proporre querela di falso. La Generali Italia s.p.a. ha controdedotto, con memorie difensive, che il difetto di sottoscrizione della copia notificata al convenuto non comporterebbe la nullità dell’atto, poichè comunque chiaramente riferibile, dal contesto dell’atto stesso, al suo autore effettivo. La questione risulta meritevole di trattazione in pubblica udienza.”.

5. La trattazione veniva fissata in udienza pubblica ed in vista di essa parte resistente depositava nuova memoria, una relazione grafologica notificando l’elenco della produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c..

In apertura dell’udienza pubblica parte resistente depositava dichiarazione ai sensi dell’art. 221 c.p.c., che chiedeva unirsi al verbale di udienza e proponeva querela di falso.

6. Il Collegio, dopo aver dato corso all’attività prevista dall’art. 222 c.p.c., si ritirava in camera di consiglio e, quindi, all’esito di essa pronunciava in udienza la seguente ordinanza: “Rilevato che nell’odierna udienza pubblica la parte resistente ha proposto, a norma dell’art. 221 c.p.c., querela di falso contro la sottoscrizione della procura relativa al ricorso e contro quella apposta sullo stesso ricorso da parte dell’Avv. Andrea De Vincentis; considerato che la querela sarebbe astrattamente rituale ai sensi dell’art. 221 c.p.c., comma 2, in quanto concernente atti del giudizio di cassazione, riguardo ai quali la giurisprudenza della Corte l’ammette; preso atto che in sede di udienza i difensori ed in particolare lo stesso Avv. De Vincentis hanno fatto delle dichiarazioni in ordine a quanto prescrive l’art. 222 c.p.c., come da verbale di udienza; considerato che la dichiarazione dell’Avv. De Vincentis, là dove egli ha affermato che le sottoscrizioni a lui riferibili non sono state da lui apposte, si risolve in una sostanziale e inequivoca affermazione di non volersi avvalere delle stesse e quindi degli atti che la loro apposizione sottendono; rilevato che la contemporanea dichiarazione di volersi avvalere del ricorso e della procura, in quanto sottoscritti dall’Avv. Armenio, non implica in alcun modo che tale avvalimento riguardi le sottoscrizioni dell’Avv. De Vincentis e quindi gli atti con essi compiuti; ritenuto quindi che la querela a questo punto, in quanto riferita alle due sottoscrizioni, concerne atti non più rilevanti nel presente giudizio.

P.Q.M.;

visto l’art. 222 c.p.c., applicato per quanto di ragione al giudizio di cassazione, dichiara inammissibile la querela di falso e dispone procedersi alla discussione sul ricorso, da intendersi sottoscritto dal solo Avv. Armenio e corredato da procura da esso rilasciata. Dispone che la cancelleria, all’esito della decisione del ricorso, rimetta copia degli atti del fascicolo d’ufficio e dell’odierno verbale al Pubblico Ministero presso la Corte per le valutazioni di sua competenza in ordine all’esistenza di eventuali fattispecie di reato. Così deciso nella Camera di Consiglio e letto in udienza.”.

7. Seguiva la discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio in questa sede ribadisce il contenuto dell’ordinanza letta in udienza e, stante quanto in essa osservato e considerato che la dichiarazione con cui l’Avvocato Andrea De Vincentis, abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte, ha riconosciuto di non avere apposto la sottoscrizione sul ricorso e quella per autenticazione della procura in calce ad esso, determina la conseguenza che il ricorso deve ritenersi proposto senza una procura idonea ai sensi dell’art. 365 c.p.c., rileva che ne deve essere dichiarata l’inammissibilità ai sensi del disposto dell’art. 365 c.p.c..

2. Il Collegio rileva che la dichiarazione resa in udienza dall’Avvocato De Vincentis nel senso di voler far proprio il contenuto del ricorso è assolutamente inidonea a superare la causa di inammissibilità prevista dall’art. 365 c.p.c., in quanto si risolve in una sorta di pretesa di integrazione ex post della condizione di ammissibilità rappresentata dalla sottoscrizione del ricorso e dall’esistenza della procura speciale quanto alla sua redazione. Una simile integrazione è impossibile, in quanto l’ordinamento esige che la sottoscrizione del ricorso e la procura debbano esistere nel momento in cui il ricorso è chiamato a svolgere la sua funzione quale atto introduttivo del processo di cassazione, e, dunque, al momento del suo operare in tal senso, cioè all’atto della sua notificazione. La sottoscrizione del difensore è un requisito di contenuto-forma come fa manifesto la norma dell’art. 125 c.p.c.. La procura speciale altrettanto, se non conferita con atto separato, ma in calce o a margine di essa, mentre, se conferita con atto separato (art. 369 c.p.c., n. 3), deve essere indicata nel ricorso (art. 366 c.p.c., n. 5). La prescrizione della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore abilitato e dell’esistenza della procura quali requisiti di ritualità del ricorso a pena di inammissibilità nei sensi indicati rendono impossibile che la loro mancanza possa essere superata da attività o atti successivi al momento della notificazione del ricorso, dovendo l’una e l’altra necessariamente esistere in quel momento.

3. Il ricorso deve, dunque, dichiararsi inammissibile.

4. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, con assorbimento dei motivi, e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 8000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfetarie e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis se dovuto.

“Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per l’impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a)”.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della terza sezione civile, il 27 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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