Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11591 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. III, 15/06/2020, (ud. 27/01/2020, dep. 15/06/2020), n.11591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25358-2017 proposto da:

UBI FACTOR SPA, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA A. VESALIO, 22, presso lo studio

dell’avvocato NATALE IRTI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIOVANNI DESIDERI;

– ricorrente –

contro

AUSL ROMA (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASAL

BERNOCCHI PRESSO ASL, presso lo studio dell’avvocato FABIO FERRARA,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4350/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2020 dal Consigliere Dott. FIECCONI FRANCESCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per l’accoglimento del motivo del

ricorso con assorbimento dei rimanenti motivi;

udito l’Avvocato ALFREDO IRTI per delega orale; udito l’Avvocato

GIOVANNI BERTONI per delega orale.

Oggetto: rapporti tra ASL e istituti sanitari privati in regime di

convenzione – efficacia dei pregressi giudicati in relazione

all’accreditamento automatico.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 26/4/2005 alla ASL Roma (OMISSIS), al tempo Roma (OMISSIS), la UBI Factor, al tempo CBI Factor S.p.A., adiva il Tribunale di Roma per ottenere il pagamento della somma di Euro 1.431.605,20, deducendo di essere cessionaria di crediti vantati dalla Casa di Cura Villa Giovanna S.r.l. nei confronti della ASL Roma (OMISSIS) per prestazioni sanitarie di riabilitazione erogate dalla clinica cedente dall’1/3/1996 al 31/12/1998. Il giudice di prime cure, con sentenza non definitiva n. 7438/2009, e con la successiva sentenza definitiva n. 21187/2011, accoglieva la pretesa di UBI Factor, tuttavia escludendo il credito per prestazioni sanitarie rese in data anteriore al 10/6/1996 ritenendo che, in quel periodo, la casa di cura fosse sprovvista di accreditamento provvisorio.

2. Avverso entrambe le sentenze la UBI Factor proponeva appello facendo valere, per quanto qui d’interesse, un precedente giudicato reso tra le medesime parti; nonchè, la violazione e la falsa applicazione della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 6, il quale riconosce l’accreditamento provvisorio alle case di cura “già convenzionate”, che abbiano accettato il nuovo sistema di remunerazione secondo tariffe predefinite.

3. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 1 luglio 2017, respingeva il gravame. Avverso tale sentenza U.B.I. Factor S.p.A. – Unione Banche Italiane per il Factoring ha proposto ricorso affidato a nove motivi, cui l’Azienda Sanitaria Locale Roma (OMISSIS), già ASL Roma (OMISSIS), ha resistito con controricorso.

4. La trattazione del ricorso veniva fissata per l’adunanza camerale del 12 giugno 2019, in vista della quale parte ricorrente depositava memoria. All’esito della camera di consiglio, il Collegio riteneva che la questione in ordine alla sussistenza di un giudicato esterno, posta dalla ricorrente, meritasse la trattazione della causa in pubblica udienza e rinviava la controversia a nuovo ruolo.

5. La trattazione veniva, quindi, fissata per l’odierna udienza pubblica, in vista della quale parte ricorrente depositava memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonchè la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dei principi generali in materia di prova. Si deduce il vizio di extrapetizione – ex art. 112 c.p.c., – in quanto la convenuta ASL non avrebbe mai invocato la pretesa distinzione tra accreditamento per prestazioni di “generica riabilitazione” e di “riabilitazione in Day Hospital”. La distinzione, in quanto fatto impeditivo all’accoglimento della domanda di UBI Factor, costituirebbe – in tesi – “eccezione in senso proprio” e, dunque, sarebbe sottratta al potere di rilevazione officiosa del giudice. Pertanto, la Corte d’Appello non avrebbe dovuto pronunciarsi d’ufficio su un’eccezione riservata al potere dispositivo della parte. Con un secondo profilo di doglianza, quello evocativo dell’art. 115 c.p.c., si deduce che la convenuta non avrebbe neppure assolto all’onere della prova – e, ancor prima, non avrebbe allegato alcunchè – circa la pretesa distinzione tra le due tipologie di riabilitazione, sicchè la decisione risulterebbe assunta anche in violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere il giudice di secondo grado basato la sua decisione su un fatto impeditivo che non è mai stato dedotto o allegato dalla parte.

1.1. Il motivo si articola, dunque, in due diversi profili di doglianza. Quello di violazione dell’art. 112 c.p.c., risulta gradatamente inammissibile e – se non sussistesse la ragione di inammissibilità – infondato. La ragione di inammissibilità ricorre per la palese inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

1.2. La censura, infatti, si fonda sulle sentenze che evoca, ma, pur indicandole come prodotte in questa sede e, dunque, assolvendo all’onere di cui alla norma quanto alla c.d. localizzazione, omette completamente di riprodurre, direttamente o indirettamente (in questo secondo caso precisando la parte dell’atto cui si riferisce l’indiretta riproduzione), il contenuto in relazione al quale sostiene che sarebbe avvenuto il rilievo di un’eccezione in senso stretto. Questo rilievo è dirimente, perchè è idoneo a giustificare l’inammissibilità della censura, in quanto la citata norma è violata sotto il profilo dell’onere di riproduzione del contenuto dei due atti su cui si fonda, il che si risolve in una sorta di mandato a questa Corte a ricercare che cosa nelle sentenze potrebbe in ipotesi corrispondere a quanto sostenuto dalla parte ricorrente e considerato dalla sentenza impugnata.

1.3. In effetti, nemmeno si fornisce l’indicazione del contenuto dell’eccezione di cosa giudicata che parte ricorrente aveva prospettato. Viene in rilievo il principio di diritto, secondo cui: “I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza” (cfr. da ultimo, Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019; Cass., Sez. 5, sentenza n. 29093 del 13/11/2018).

1.4. Peraltro, se fosse superabile il rilievo di inammissibilità della prima censura, la censura in base alla quale si sostiene che sarebbe stata rilevata un’eccezione in senso stretto nel procedere alla lettura delle sentenze sarebbe priva di pregio e dunque infondata in primo luogo perchè la Corte di merito, essendo stata sollecitata a rilevare un giudicato, era legittimata a leggerlo nel suo contenuto. L’investitura in tal senso le derivava dalla sollecitazione ad esaminare l’eccezione di giudicato. La Corte, lungi dal rilevare un’eccezione, ha compiuto un’opera di esegesi delle sentenze per individuare su che cosa avevano giudicato e qual era la regula iuris relativa alla fattispecie concreta da esse somministrate e, semmai, avrebbe potuto compierla in modo errato, ma non certo sotto il profilo di un vizio ai sensi dell’art. 112 c.p.c., come prospettato da parte ricorrente attraverso l’evocazione del concetto di eccezione in senso stretto.

1.5. Passando alla censura di violazione dell’art. 115 c.p.c., si deve, invece, rilevare che non è dato comprendere come la Corte, leggendo le sentenze e rilevando che cosa avevano deciso e su che cosa si era formata l’efficacia della cosa giudicata e, dunque, individuando la regula iuris del caso concreto, abbia potuto introdurre nel giudizio “fatti” non provati. Il “fatto” esaminato e valutato, appunto il preteso giudicato, era stato introdotto dalla ricorrente e la Corte non avrebbe che svolto, lo si ripete, un’attività, cui era stata sollecitata, di individuazione del suo significato. L’inammissibilità del motivo sotto il profilo dell’inosservanza dell’art. 366, n. 6, che concerne anche la censura in esame, non consente di esaminare la censura pur riqualificandola (alla stregua di Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013).

2. Con il secondo motivo si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2. La società ricorrente rileva che il Giudice ha posto a fondamento della decisione una questione, rilevata d’ufficio e consistente nella distinzione tra prestazioni sanitarie di riabilitazione ordinaria e prestazioni sanitarie rese in day hospital, senza assegnare alle parti un termine per consentire alle medesime di esercitare il contraddittorio. Per converso, ove la Corte d’Appello, in osservanza dell’art. 101 c.p.c., comma 2, avesse aperto il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio, avrebbe dovuto prendere atto dell’assoluta irrilevanza della pretesa distinzione. Difatti, nel motivo si sostiene che le prestazioni, rese dalla casa di cura in data anteriore al 10 giugno 1996 e fatte valere con la domanda di condanna al pagamento, sono tutte prestazioni di riabilitazione “ordinaria” o “generica” (per le quali, in tesi, sussisterebbe l’accreditamento in forza del giudicato), e non già di riabilitazione in day hospital.

2.1. Il motivo è infondato. A parte il rilievo che l’art. 101 c.p.c., comma 2, è inapplicabile, ratione temporis, al processo de quo, giacchè il comma è stato, infatti, aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 13 ed è espressamente applicabile ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore (id est: 4 luglio 2009), là dove l’atto di citazione di UBI Factor risale all’aprile 2005, si deve rilevare che la doglianza – cioè l’essere stata emessa una sentenzA cd. “a sorpresa” o della “terza via” – una volta ancorata al tenore ante riforma dell’art. 183 c.p.c., il quale al comma 3 (oggi comma 4) faceva carico al giudice di indicare alle parti “le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione”, e al principio del contraddittorio di matrice costituzionale, non ha pregio. Deve infatti sottolinearsi che, nel caso di specie, non si tratta di una questione rilevata dal giudice d’ufficio. Vale qui quanto detto rispetto al motivo precedente riguardante la questione del giudicato sollevata dalla stessa parte ricorrente: il giudice di merito, sollecitato dall’odierna ricorrente a dare risposta all’eccezione di giudicato, ne ha dovuto individuare il significato e, in concreto, ha ritenuto che le prestazioni ad esso relativo fossero differenti rispetto a quelle oggetto del presente giudizio. Tanto non esime dall’osservare che anche il motivo in esame in via preliminare soffrirebbe inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, sempre per la ragione indicata a proposito del primo motivo.

3. Con il terzo motivo si censura – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione dell’art. 2909 c.c. e dei principi generali in materia di giudicato; nonchè dell’art. 12 preleggi e dei principi generali in materia di interpretazione degli atti normativi. Secondo il ricorrente, il giudice di secondo grado non avrebbe adeguatamente considerato un giudicato esterno che farebbe stato nel presente giudizio ai sensi dell’art. 2909 c.c.. Si tratta, in particolare, di un giudicato traente origine da due sentenze – la prima del Tribunale di Roma del 20 luglio 2005, n. 16699 e la seconda della Corte di Appello di Roma del 5 ottobre 2009, n. 3813, quest’ultima non soggetta ad impugnazione e, dunque, passata in giudicato – con le quali sarebbe stata statuita l’automatica operatività del regime di accreditamento provvisorio, in ragione della L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6, per le strutture sanitarie già convenzionate come, per l’appunto Villa Giovanna. All’automatica operatività del regime di accreditamento provvisorio conseguirebbe anche l’automatico accreditamento delle prestazioni relative al “gruppo di fatture” oggetto del giudizio, per circa due miliardi e mezzo di lire relativamente, concernenti prestazione sanitarie effettuate, ante accreditamento, nel periodo marzo-giugno 1996.

3.1. La sentenza qui impugnata – rileva parte ricorrente – ha rigettato l’eccezione di giudicato sulla base di due assunti: in primo luogo, ritenendo che le due sentenze richiamate dalla società ricorrente statuiscano su una fattispecie diversa rispetto a quella oggetto dell’appello, in quanto il giudicato si sarebbe formato in ordine all’accreditamento per prestazioni di “generica riabilitazione” e non di “riabilitazione in day hospital”; in secondo luogo, rilevando che ogni procedimento autorizzativo è autonomo e, pertanto, non può farsi riferimento a giudicati di altre e diverse strutture o della stessa struttura nella precedente gestione. Nel caso di specie, infatti, al tempo dei fatti la Casa di cura in questione aveva cessato la propria attività che era ripresa poi in capo ad un nuovo soggetto, Tosinvest, che aveva chiesto un nuovo accreditamento provvisorio.

3.2. Per converso, quanto alla diversità di fattispecie oggetto dei procedimenti rilevata dalla sentenza oggi impugnata, il ricorrente adduce che il precedente giudicato si riferisse all’esistenza – L. 23 dicembre 1994, n. 724, ex art. 6, comma 6, – di “accreditamento provvisorio a svolgere attività di riabilitazione prima della data del 10/6/1996”. E, dunque, non distingue tra “tipi” di riabilitazione, ma accerta l’automatico accreditamento per tutte le “prestazioni effettuate” per il periodo di marzo-giugno ‘96 che, peraltro, è il medesimo periodo che costituisce oggetto del presente giudizio. Quanto, invece, all’idem personae, rileva l’efficacia del giudicato – ex art. 2909 c.c., – anche nei confronti della società avente causa, secondo le regole del diritto societario. Posta, dunque, la riferibilità del giudicato esterno alle “prestazioni effettuate” tout court senza distinzione alcuna alle medesime persone, o comunque alli avente causa, la decisione assunta dalla Corte d’Appello di non far valere la forza del giudicato sarebbe errata.

3.3. Il motivo è inammissibile. Sebbene sia incontestabile, come questa Corte insegna, che il giudicato va assimilato agli elementi normativi, cosicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme, è necessario precisare che il giudicato “funziona” come “norma di diritto”, ma costituisce “norma sul caso concreto”. Dunque, per consentirne la corretta interpretazione e rilevarne la eventuale violazione è necessaria l’indicazione del suo oggetto, ossia, le specifiche circostanze del caso concreto (Cass., Sez. 3-, ordinanza n. 30838 del 29/11/2018; Cass., Sez. 2, ordinanza n. 15339 del 12/6/2018; Cass., Sez. U., sentenza n. 11501 del 9/5/2008; Cass., Sez. U., sentenza n. 24664 del 28/11/2007).

3.4. Deve allora rilevarsi, nuovamente, la violazione da parte del ricorso dell’art. 366 c.p.c., n. 6, posto che, proprio perchè il giudicato rappresenta “la legge della fattispecie concreta”, la ricorrente avrebbe dovuto assolvere ad oneri di individuazione e specificazione ancora più stringenti, avendo fatto valere la censura come error in iudicando in relazione a un giudicato costituito dall’insieme di due sentenze, di cui però non è richiamato il contenuto nè dell’una nè dell’altra, impedendo così a questa Corte di mettere a fuoco le questioni di fatto e di diritto da porre a confronto con la fattispecie qui in discussione. Ed invero, solo con la trascrizione o, quanto meno, la sintesi esatta del contenuto delle due sentenze, con riferimento all’oggetto della controversia e alle questioni ivi trattate e decise, che in tesi fungerebbero da regula iuris nel procedimento de quo, questa Corte avrebbe potuto verificare la reale portata del giudicato, risultante dal combinato disposto delle due sentenze.

3.5. Ciò che emerge dal motivo, invece, è esclusivamente che nel precedente giudicato (anzi dalla combinazione dei giudicati dei due gradi di giudizio, costituiti dalla prima e dalla seconda sentenza), i giudici del merito hanno statuito -sulla base di una interpretazione della L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6, – che l’accreditamento provvisorio discenda automaticamente dal precedente convenzionamento della Casa di cura, senza che si abbia – tuttavia – contezza delle circostanze di fatto e, addirittura, dell’oggetto del giudizio precedente al di là dell’indicazione relativa a generiche “prestazioni effettuate, ante accreditamento, nel periodo marzo-giugno 1996”. Restano, dunque, del tutto oscuri i profili che, in relazione al contenuto delle sentenze evocate, dovrebbero evidenziare le ragioni del dedotto giudicato esterno e valgono i rilievi di inammissibilità svolti con riferimento alla norma dell’art. 366, n. 6, quanto al primo motivo: in pratica, senza assolvere all’onere riproduttivo diretto od almeno indiretto delle sentenze costituenti il giudicato, demanda a questa Corte di procedere alla loro lettura per individuare che cosa in ipotesi possa sorreggere la prospettazione di cui al motivo. D’altra parte, la resistente ha eccepito che le prestazioni de quibus non ricadevano per loro natura nel regime di antecedente convenzione e di successivo accreditamento provvisorio, relativamente al breve periodo fatto valere automaticamente nei due giudicati, tra l’altro con riferimento ad altre prestazioni fatturate, comprensive di periodi anteriori al periodo in contestazione, e comunque non meglio identificate; dunque, a fronte dei rilievi sollevati circa la non estendibilità del giudicato a tali prestazioni, ratione temporis et materiae, sarebbe stato onere della ricorrente svolgere una più compiuta allegazione sul punto.

4. Con il quarto motivo si denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 6, nonchè dell’art. 12 preleggi e dei principi generali in materia di atti normativi. Secondo la ricorrente, il giudice di secondo grado ha escluso l’automatico accreditamento provvisorio della Casa di Cura sulla base di una errata esegesi della L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6, che, in tesi, stabilisce per il biennio 1995-1996 l’accreditamento automatico nei confronti dei soggetti convenzionati – tra cui, appunto, la casa di cura Villa Giovanna a partire dal ‘92 – sottoponendolo ad un unico onere: l’accettazione del nuovo sistema a remunerazione basato su tariffe predeterminate. Fermo restando il successivo potere di verifica della pubblica amministrazione.

4.1. Il motivo, su cui nelle memorie depositate nemmeno si è insistito, è privo di fondamento, sia perchè nemmeno individua la motivazione che vorrebbe criticare, sia e comunque perchè l’assunto che prospetta è contrario alla giurisprudenza di questa Corte. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti: “L’obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex L. n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio; con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonchè i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l’anno di esercizio; per l’altro, l’ente pubblico assume l’obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa” (cfr. Cass., Sez. 3-, ordinanza n. 17588, del 5/7/2018; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12392 del 03/06/2014).

4.2. Pertanto, è necessario precisare che, nel caso in questione, l’accreditamento provvisorio non era subordinato alla mera condizione dell’accettazione del tariffario nazionale, ma necessitava anche di apposita negoziazione con la ASL.

4.3. Più precisamente, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime di accreditamento previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 e poi integrato dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, – non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l’Amministrazione pubblica e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria, con la conseguenza che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali (Cfr. Cass., Sez. 3, sentenza n. 1740 del 25/1/2011), restando irrilevante, ai fini del compenso, la mera prosecuzione dell’attività, ancorchè sorretta da provvedimenti amministrativi della Regione (Cfr., Cass., Sez. 1, sentenza n. 17711 del 6/8/2014). La qualità di soggetto provvisoriamente o definitivamente – “accreditato” è, infatti, condizione certamente necessaria ma non sufficiente per conseguire il pagamento delle prestazioni assistenziali erogate agli utenti del SSR, come si desume inequivocabilmente dal D.Lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, che all’art. 8-bis, comma 4, subordina anche l’esercizio, da parte delle strutture private, delle attività sanitarie a carico del SSN, al triplice requisito del possesso della “autorizzazione” all’esercizio di attività sanitaria, dell'”accreditamento istituzionale” e della stipulazione di “accordi contrattuali.

4.4. La remunerabilità delle prestazioni, dunque, è condizionata alla necessaria sottoscrizione di specifici accordi, anche nella fase di accreditamento provvisorio cui, a maggior ragione, è coessenziale un esplicito intervento dell’Amministrazione sanitaria per modificare la situazione già oggetto di convenzionamento, al fine dell’inserimento nella programmazione sanitaria regionale e conseguente incidenza sul fondo sanitario regionale (Cfr., Consiglio di Stato, Sez. 5, sentenza n. 4977 del 28/9/2007 che, proprio in considerazione della evoluzione della tipologia di prestazioni inserite nel nomenclatore tariffario, rende indispensabile la previsione di specifici accordi tra la struttura “già” convenzionata e l’ente pubblico).

5. Con il quinto motivo si denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione degli artt. 180 e 183 c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte con D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80), nonchè dell’art. 189 c.p.c. e si censura la motivazione con cui la Corte d’Appello ha disatteso la domanda subordinata di arricchimento senza causa sull’assunto, osservando che “l’odierna appellante non solo non ebbe ad articolare la domanda in prime cure, e peraltro nella precisazione delle conclusioni venne fatto riferimento al contenuto dell’atto introduttivo, la relativa doglianza deve quindi essere disattesa”. La critica a tale motivazione è svolta assumendo che la domanda ex art. 2041 c.c., era stata invece ritualmente proposta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., u.c., nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la riforma del 2005 e sostenendo, quindi, che era stata tenuta ferma e fatta valere negli scritti difensivi successivi alla precisazione delle conclusioni.

5.1. Il motivo è inammissibile in primo luogo per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, perchè non localizza in questo giudizio la memoria del 23 giugno 2006 in cui la domanda subordinata sarebbe stata articolata, giacchè non la indica come prodotta, e comunque nemmeno (alla stregua di quanto consentito da Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011) dichiara di voler fare riferimento alla sua presenza nel fascicolo d’ufficio del giudice d’appello (in cui eventualmente fosse presente, in quanto acquisito, quello di primo grado), dichiarazione che la avrebbe esentata dall’onere di produzione della memoria ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ma che sarebbe stata necessaria per adempiere all’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

5.2. In ogni caso, il motivo, non reca un’idonea critica rispetto alla seconda ed autonoma ratio decidendi enunciata dalla sentenza impugnata nel senso che in sede di precisazione delle conclusioni venne fatto riferimento al contenuto dell’atto introduttivo, il che evidentemente avrebbe, secondo la Corte territoriale, implicato l’esclusione dalle conclusioni siccome precisate di quella domanda (e ciò anche se proposta nella citata memoria, come sostenuto dalla ricorrente): infatti, parte ricorrente fa leva sulla propria condotta processuale assunta negli “scritti difensivi successivi alla precisazione delle conclusioni” e, quindi, non mette in dubbio l’assunto della Corte territoriale che della domanda subordinata non vi fosse traccia nelle conclusioni precisate in quanto esse avevano richiamato quelle dell’atto introduttivo del giudizio. In tal modo vorrebbe fare assumere rilievo al fine di escludere l’abbandono della domanda subordinata a comportamenti successivi alla precisazione delle conclusioni, il che contrasta con i principi affermati da Cass., Sez. Un., n. 1785 del 2018: si rinvia alla motivazione in essa enunciata al paragrafo 15.1.

6. Con il sesto motivo si censura – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione dell’art. 2041 c.c. e dei principi generali in materia di arricchimento senza causa nei confronti della pubblica amministrazione. La ricorrente deduce che ove il giudice d’appello avesse esaminato la domanda subordinata di arricchimento senza causa, avrebbe dovuto rilevarne la fondatezza e, dunque, riconoscere il diritto all’indennizzo in suo favore.

6.1. Il motivo pone una questione che avrebbe dovuto esaminare -in ipotesi- il giudice di rinvio all’esito dell’accoglimento, negato, del motivo precedente. E, dunque, prima ancora di risentire dell’esito infausto di quest’ultimo, si profilava come un “non motivo”, postulando conseguenze che solo nello sperato giudizio di rinvio si sarebbero potute invocare.

7. Con il settimo motivo di ricorso si denuncia – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La ricorrente rileva che la Corte d’Appello ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di applicazione del tasso moratorio, previsto dal D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1963, artt. 35 e 36. Deduce che la domanda era stata proposta già nel giudizio di primo grado e respinta dal Tribunale. Per converso, il giudice di secondo grado, mentre ha respinto la domanda di applicazione degli interessi previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, non ha statuito sulla domanda di applicazione dei tali diversi interessi.

7.1. Il motivo è inammissibile. Esso, per come formulato, contrasta con il principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c.. Difetta, infatti, dei necessari riferimenti contenutistici relativi alla domanda (limitandosi a rinviare alle pagg. 24 e ss. della citazione), all’aver effettivamente reiterato la questione in sede di precisazione delle conclusioni, non riproduce il contenuto della sentenza di primo grado sul punto ed infine non riproduce neppure il tenore ed i contenuti dell’atto di appello con cui essa sarebbe stata criticata e ciò nè direttamente, nè in modo riassuntivo ed indiretto, con rinvio in questo secondo caso alla parte dell’atto corrispondente all’indiretta riproduzione: si limita, infatti, solo ad un generico rinvio alle pagg. 36-47 dell’atto, così delegando la Corte a rinvenire di sua iniziativa ciò che in quella pagine potrebbe giustificare la prospettazione della ricorrente.

7.2. Deve rammentarsi, in proposito, che anche nel caso in cui si lamenti la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, “In tema di ricorso per cassazione, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti” (Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 23834 del 25/9/2019; Cass., Sez. 1, sentenza n. 2771 del 2/2/2017; Cass., Sez. 5, sentenza n. 1170 del 23/1/2004).

7.3. In ogni caso, ma lo si rileva ad abundantiam, in tema di interessi moratori la questione posta all’attenzione del Giudice si dimostra ben più complessa di come prospettato nel motivo, posto che nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all’8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l’Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l’Ente abbia assunto l’obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (Cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 20391 del 11/10/2016. Nell’affermare questo principio la S.C. non ha riconosciuto valore contrattuale al decreto emesso dal Direttore Sanitario della Regione siciliana, con il quale era stabilito l’ammontare dei corrispettivi e le modalità di remunerazione per le prestazioni erogate dalle varie case di cura in regime di preaccreditamento).

8. Con l’ottavo motivo, invece, si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1963, artt. 35 e 36; nonchè la violazione degli artt. 1321, 1322, 1362, 1371 e 1372 e dei principi generali in materia di interpretazione dei contratti. Secondo la ricorrente, ove la Corte d’Appello avesse esaminato la domanda di condanna all’applicazione del tasso di interesse di cui al motivo precedente, avrebbe dovuto rilevarne la fondatezza.

8.1. Anche tale motivo è inammissibile per difetto di osservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6, sempre per le ragioni indicate a proposito del motivo precedente.

9. Con il nono motivo parte ricorrente rileva – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione degli artt. 276 e 277 e dei principi generali in materia di assorbimento; nonchè la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c.; e violazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E) e dei principi generali in materia di disapplicazione degli atti amministrativi. Ritiene che la Corte d’Appello abbia erroneamente assorbito l’istanza di disapplicazione della delibera della Regione Lazio 4 novembre 1997, n. 6397, da ciò derivando il vizio di motivazione del tutto omessa della sentenza e, di conseguenza, la nullità della stessa. Così facendo, peraltro, la Corte avrebbe omesso di esaminare una doglianza, invece, del tutto ammissibile e fondata. Secondo la ricorrente la deliberazione de qua sarebbe stata emanata in assoluta carenza di potere o, comunque, sarebbe colpita da illegittimità in quanto fa decorrere l’accreditamento da una data successiva al 14 marzo 1996, così ponendosi in contrasto con la L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6, che, invece, subordina l’accreditamento alla sola accettazione del nuovo sistema tariffario. In sostanza, l’accreditamento provvisorio deriverebbe direttamente dalla legge del ‘94 e, al tempo dell’emanazione dell’atto amministrativo sarebbe già entrato, come diritto acquisito, nel patrimonio della Casa di Cura.

9.1. Il motivo è assorbito dall’esito dei motivi precedenti, che hanno escluso un’autonoma rilevanza dell’accreditamento, in carenza di una specifica negoziazione sulle prestazioni da svolgere tra il soggetto pubblico e l’ente privato accreditato. Questa Corte ha difatti chiarito come “la figura dell’assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l’assorbimento non comporta un’omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l’unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa” (Cass., Sez. 1-, ordinanza n. 28995 del 12/11/2018; Cass., Sez. 1, sentenza n. 28663 del 27/12/2013).

9.2. Nel caso in esame, in virtù del principio di assorbimento cd. improprio il rigetto dei motivi precedenti esclude la necessità di provvedere su tale questione, che coinvolge la presunta nullità di atti amministrativi non idonei a dirimere la questione qui in discussione. Parte ricorrente discetta ampiamente di c.d. assorbimento proprio e di c.d. assorbimento in senso improprio, ma, giova ripeterlo, l’esito dei motivi precedenti in questa sede rende irrilevante l’alternativa, atteso che esso comunque giustificherebbe l’assorbimento pure in senso improprio.

10. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 8.000, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma , lett. a)”.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 27 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

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