Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11591 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. III, 13/05/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 13/05/2010), n.11591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.G.L. (OMISSIS), C.R.

(OMISSIS), L.G.E.V. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUCULLO 3, presso lo studio

dell’avvocato ADRAGNA NICOLA, rappresentati e difesi dall’avvocato

PIACENTINO MASSIMO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato

MANFREDONIA PIERLUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato ORLANDO

VINCENZO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 635/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, 1^

SEZIONE CIVILE, emessa il 22/4/2005, depositata il 16/05/2005, R.G.N.

143/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato NICOLA ADRAGNA per delega dell’Avvocato MASSIMO

PIACENTINO;

udito l’Avvocato PIERLUIGI MANFREDONIA per delega dell’Avvocato

VINCENZO ORLANDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 21 settembre 1985, M.C. conveniva dinanzi al Tribunale di Trapani l’avv. L.G.A., esponendo: di avere conferito al convenuto il mandato di esercitare azione di riduzione delle disposizioni testamentarie della propria madre, deceduta in (OMISSIS) il (OMISSIS); che la relativa causa, promossa con citazione in data 25.9.1963, era stata cancellata dal ruolo e il processo, non più riassunto, si era estinto; che, nonostante ciò, l’avv. L.G. aveva riproposto la domanda con citazione in data 26.9.1977. Ciò premesso, chiedeva, previa dichiarazione della colpa professionale del convenuto, la condanna di detto difensore al risarcimento dei danni.

A seguito del decesso dell’avv. L.G., il processo veniva dichiarato interrotto e riassunto nei confronti degli eredi;

costituitosi il solo avv. L.G.L., figlio del de cuius (che sosteneva che era stata la stessa M. a dare disposizione al proprio legale di non riassumere il giudizio e che eccepiva la prescrizione decennale dell’azione risarcitoria), con sentenza dell’11.4.1983, l’adito Tribunale di Trapani rigettava la domanda della M., rilevando che l’attrice non aveva fornito la prova della dedotta responsabilità professionale del proprio difensore.

Proponeva appello M.C. nei confronti del solo L. G.L. che, costituitosi, eccepiva l’inammissibilità dell’appello per mancata citazione degli altri eredi, rimasti contumaci in primo grado.

La Corte d’Appello di Palermo, disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti di L.G.E.V. e C. R., con sentenza n. 635/2005, in riforma di quanto statuito in primo grado, accoglieva la domanda risarcitoria (con danni da liquidarsi in separata sede) nei confronti di L.G.L., L.G.E.V. e C.R.; affermava, in particolare, la Corte territoriale che “il momento iniziale della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno va individuato in quello in cui si verifica in concreto la lesione … prodottasi, nella fattispecie, soltanto a seguito della sentenza del Tribunale di Trapani, in data 11.4.1983, di rigetto della domanda”; inoltre, che “nella condotta tenuta dal L.G. si scorgono due diversi profili di colpa professionale, la prima, di natura omissiva, avendo egli negligentemente lasciato estinguere il primo giudizio, e la seconda, commissiva, per imperizia avendo il legale promosso una nuova azione quando già il diritto vantato dalla cliente si era abbondantemente prescritto”.

Ricorrono per cassazione L.G.L., L.G.E. V. e C.R. con due motivi; resiste con controricorso la M.. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2943, 2945 e 2947 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, in quanto la Corte territoriale ha erroneamente identificato il momento iniziale di decorrenza della prescrizione (del diritto della M. all’eventuale riduzione delle disposizioni testamentarie della madre), con riferimento al verificarsi della lesione nella sfera giuridica del danneggiato, non rendendosi conto che la prescrizione del diritto in questione si è compiuta alla data del 25.9.1973 (e ciò in quanto l’atto introduttivo del giudizio in questione è stato notificato il 21.9.1985).

Con il secondo motivo si deduce “violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, in relazione alla prova della circostanza in base alla quale la M. diede al professionista disposizione di non riassumere più il giudizio.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione ad entrambi detti motivi.

A fronte infatti della ratio decidendi dell’impugnata decisione secondo cui è da escludere la fondatezza dell’eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio per cui è causa, non potendosi ritenere il 1965 “quale epoca a cui risalirebbe l’inadempimento professionale” ed inoltre che nella condotta dell’avv. L.G. si scorgono due profili di colpa, l’una omissiva e l’altra commissiva, gli odierni ricorrenti prospettano doglianze riguardanti valutazioni di elementi di fatto e accertamenti probatori non più esaminabili ed esperibili nella presente sede di legittimità.

Riguardo al primo motivo deve osservarsi che, a parte la considerazione che il termine prescrizionale per l’esercizio di un diritto deve farsi decorrere dal momento in cui lo stesso diventa effettivamente esercitabile, vale a dire nella vicenda in esame dal momento in cui il danno è oggettivamente percepibile, l’accertamento in concreto di tale “momento” è quaestio facti come tale non valutabile da questa Corte (sul punto, tra le altre, Cass. n. 9799/1997).

Inoltre, con riferimento al secondo motivo, anche l’accertamento della colpa professionale de L.G. è elemento di giudizio la cui ulteriore valutazione non può essere effettuata nella presente sede e su cui, comunque, la Corte territoriale ha fornito ampia e logica motivazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali della presente fase che liquida in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

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