Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11591 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 15/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sud ricorso 13006-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, VIA PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ESSE DUE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati PIETRO

COLUCCI e ANGELO WALTER CIMA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 377/15/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata l’1/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, nei cui confronti la parte contribuente si è costituita con controricorso, illustrato da memoria, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza della CFR del Molise, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), e degli artt. 2727 e 2697 c.c., nonchè violazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, in quanto, i giudici d’appello, in presenza di una grave incongruenza tra ricavi dichiarati (per Euro 36.500,00) e costi sostenuti (pari a Euro 190.000,00, di cui Euro 138.000,00 per il personale dipendente), ripetuta per più esercizi, e in assenza di valide prove da parte della società contribuente (relative, per esempio, alla circostanza di aver ricevuto un finanziamento pubblico, circostanza che milita a sfavore della corretta conduzione economica dell’impresa, ovvero la mancata documentazione dell’asserito finanziamento soci), volte a superare la presunzione posta dalla legge in favore di una ricostruzione del reddito d’impresa di tipo induttivo, avrebbero, tuttavia, ritenuto illegittimo l’accertamento, perchè emesso in assenza di ulteriori e qualificanti prove o indizi di evasione.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione con motivazione semplificata.

Il ricorso è fondato.

In riferimento all’accertamento per l’anno 2004, è, insegnamento di questa Corte, che ” (…) Questa Corte ha, da tempo, affermato il principio per cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico – induttivo del reddito d’impresa, ai sensi dei D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confligente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente. In tali casi, pertanto, è consentito all’Ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, ad esempio determinando il reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente, (di recente Cass. n. 14941/2013; id n. 6929/2013; id n. 7871/2012; id n. 2616/2011 ed, in termini, Cass. n. 21536/2007 la quale ha puntualizzato che “la circostanza che una impresa commerciale dichiari, al fini dell’imposta sul reddito, per più anni di seguito rilevanti perdite, nonchè una ampia divaricazione tra costi e ricavi, costituisce una condotta commerciale anomala, di per sè sufficiente a giustificare da parte dell’erario una rettifica della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 660 del 1973, art. 39, a meno che il contribuente non dimostri concretamente la effettiva sussistenza delle perdite dichiarate”) (…)” (Cass. n. 12167/14, v. anche Cass. ord. n. 26036/15).

In riferimento, al secondo motivo di censura riferito all’accertamento per il 2006 e il 2007, è insegnamento di questa Corte che “In materia di società di comodo, i parametri previsti dalla L. n. 724 del 1994, art. 30, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, convertito nella L. n. 248 del 2006, sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società, spettando, poi, al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto” (Cass. n. 21358/15, ord. 13699/16, 20702/14).

Nel caso di specie, è risultato irrazionale il comportamento dell’impresa che ha continuato la propria attività pur in presenza di rilevanti perdite, non avendo la stessa addotto nè provato la esistenza di cause indipendenti dalla propria volontà che avevano impedito il conseguimento di ricavi adeguati e tali da far escludere l’applicazione di norme elusive, infatti, la legge dispone che occorre fare riferimento a situazioni oggettive che abbiano impedito il conseguimento di ricavi e dei reddito nella misura minima presunta, allegando gli atti e i relativi documenti.

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla sezione regionale del Molise, in diversa composizione, affinchè, riesami il merito della controversia, alla luce dei superiori principi.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale per il Molise, in diversa composizione.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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