Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11590 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. III, 13/05/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 13/05/2010), n.11590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G.B. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 142, presso lo studio

dell’avvocato BRUNI FABRIZIO, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S.T. – CENTRO SERVIZI TORO S.P.A. mandataria e rappresentante della

S.P.A. TORO ASSICURAZIONI che ha incorporato per fusione la S.P.A.

LLOYD ITALICO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) in persona del Dr. D.

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA LOTARIO 8,

presso lo studio dell’avvocato GURGO ANTONIO, che la rappresenta e

difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

J.R. (OMISSIS), J.P.;

– intimati –

sul ricorso 3605-2006 proposto da:

J.R., J.P. elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA MUZIO CLEMENTI 58, presso lo studio dell’avvocato GIORDANO ALBA,

che li rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso

e ricorso incidentale;

– ricorrenti –

contro

S.G.B., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 142, presso lo studio dell’avvocato BRUNI

FABRIZIO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso principale;

– controricorrenti –

e contro

LLOYD ITALICO ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4944/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 4^

SEZIONE CIVILE, emessa il 8/6/2004 depositata il 17/11/2004, R.G.N.

297/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato ALBA GIORDANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’assorbimento del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato in data 26.3.97, B. G.B., titolare di un autorimessa in Roma, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma J.R., per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti in occasione di un incendio avvenuto in data 24-7-1995, alle ore 24.00 circa, allorchè l’autovettura del convenuto, non appena posteggiata nell’autorimessa adibita a garage gestita dal B., per ragioni imprecisate, prendeva fuoco danneggiando altre autovetture ed il locale stesso.

Interveniva volontariamente in giudizio J.P., deducendo che unico obbligato al risarcimento del danno era la Lloyd Italico s.p.a. in virtù di polizza assicurativa da lui stipulata con detta compagnia assicuratrice in relazione all’autovettura di proprietà del convenuto J.R.. Quest’ultimo si costituiva a sua volta contestando la domanda e chiedendo altresì, analogamente all’intervenuto, di essere autorizzato a chiamare in causa Lloyd Italico s.p.a. nei cui confronti avanzava, in subordine, domanda di manleva nell’eventualità di una sua condanna.

Effettuata detta chiamata, la Lloyd Italico s.p.a. si costituiva in giudizio, opponendosi alle domande avanzate nei suoi confronti.

In istruttoria venivano prodotti documenti, acquisito il verbale d’intervento dei Vigili del Fuoco, assunto l’interrogatorio formale dell’attore e del convenuto ed espletata prova testimoniale; con sentenza in data 27559/2001, l’adito Tribunale di Roma, ritenuta la mancanza di prove in ordine al nesso eziologico tra l’incendio della vettura di J.R. e i danni subiti dall’autorimessa del B., rigettava la domanda.

Proponeva appello il B., deducendo che lo J.R. aveva personalmente constatato i danni e che ulteriore prova di questi ultimi erano le fatture relative ai lavori di riparazione del garage; costituitisi gli J., che a loro volta proponevano appello incidentale (con cui chiedevano accertarsi il caso fortuito e in via subordinata, dichiararsi la responsabilità contrattuale della Lloyd Italico Assicurazioni), la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza in esame n. 4944/2004, rigettava l’appello principale, dichiarando assorbito l’incidentale, affermando tra l’altro, che “per tutto quanto esposto non è dato registrare dagli atti di causa alcuna ammissione riguardo i danni all’immobile da parte degli J.”.

Ricorre per cassazione il B., in via principale, con cinque motivi, illustrati da memoria; resistono con autonomi controricorsi, da un lato, J.R. e J.P., che propongono loro volta ricorso incidentale condizionato fondato su due motivi, nonchè la Centro Servizi Toro s.p.a. (mandataria della Toro Assicurazioni s.p.a. incorporante per fusione la Lloyd Italico Assicurazioni s.p.a.).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale.

Con il primo motivo si deduce “violazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c., e art. 111 Cost.. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”; si afferma che la Corte territoriale non ha esaminato i documenti depositati in Appello, tra cui dichiarazioni testimoniali e fotografie.

Con il secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e 2, e art. 116 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”; si afferma, in particolare, che la Corte territoriale non ha attentamente considerato quanto dedotto dai Giudici di primo grado.

Con il terzo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Nullità della sentenza e del procedimento”; si fa presente che l’unica questione prospettata dagli J. ha avuto ad oggetto la responsabilità ex art. 2051 c.c..

Con il quarto motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”; si deduce in particolare l’erronea valutazione degli elementi probatori, tra cui il verbale dei Vigili del Fuoco.

Con il quinto motivo si deduce “difetto di motivazione”, in quanto la Corte d’Appello si è limitata ad esaminare l’omessa dimostrazione del nesso eziologico tra l’evento e i danni subiti dall’immobile.

Ricorso incidentale condizionato.

Con il primo motivo si chiede dichiararsi che l’incendio di cui è causa è stato determinato da caso fortuito.

Con il secondo si chiede dichiararsi la responsabilità della compagnia Lloyd Italico Assicurazioni.

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Il ricorso principale non merita accoglimento, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale.

Deve rilevarsi, infatti, che il ricorrente principale, in relazione a tutti i sopraesposti motivi (da trattarsi congiuntamente in quanto aventi ad oggetto il medesimo thema decidendum della non ritenuta sussistenza dei danni in questione), tende, nella presente sede di legittimità, ad un non consentito riesame, sia riguardo al profilo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., che riguardo a quello del difetto di motivazione, delle risultanze probatorie con specifico riferimento alle deposizioni testimoniali ed al verbale redatto dai Vigili del Fuoco, sulla base delle quali la Corte territoriale ha escluso ogni responsabilità a carico dell’odierni resistenti.

A fronte, infatti, di logiche e sufficienti argomentazioni dei giudici di secondo grado, con le quali questi ultimi evidenziano la ratio decidendi dell’impugnata sentenza affermando, in conclusione, che “per tutto quanto esposto non è dato registrare o, solamente, evincere degli atti di causa alcuna ammissione (confessoria) riguardo danni all’immobile da parte dei sigg.ri J.”, il B., con detti cinque motivi “chiede” a questa Corte, sulla base di dati documentali e probatori nonchè circostanze di fatto, di ritenere sussistente l’escluso (in sede di merito) nesso eziologico tra l’incendio dell’auto dello J. ed i danni subiti dall’autorimessa.

E’ assorbito, come detto, il ricorso incidentale degli J. in quanto condizionato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente B. al pagamento delle spese processuali della presente fase che liquida in favore degli J. in complessivi Euro 2.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) e in favore della Centro Servizi Toro, nella qualità, in complessivi Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge (nei confronti di ciascuna parte resistente).

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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