Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1159 del 18/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 18/01/2017, (ud. 30/09/2016, dep.18/01/2017),  n. 1159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21878-2014 proposto da:

B.G., C.S., domiciliate in ROMA, VIA VIGLIENA 10,

presso l’avvocato SUSANNA SPAFFORD, che le rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA A. MANCINI 4,

presso l’avvocato GUIDO CECINELLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato VITTORIO PACCHIAROTTI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3486/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositato il 14/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2016 dal Consigliere Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito, per le ricorrenti, l’Avvocato SUSANNA SPAFFORD che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Velletri ha dichiarato inammissibile la domanda di disconoscimento della paternità di C.S. (nata il (OMISSIS)) proposta da C.F. con atto di citazione notificato il 28 ottobre 2003, cioè oltre il termine di un anno dalla conoscenza dell’adulterio della moglie B.G. che, ad avviso del Tribunale, il C. aveva avuto a seguito di lettere anonime, ricevute tra il 1969 e il 1985, che lo informavano della relazione extraconiugale della moglie.

Il gravame del C. è stato accolto dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza 14 giugno 2013, che ha dichiarato che egli non era il padre di S..

La Corte, riesaminando le risultanze istruttorie, tra le quali le testimonianze assunte in primo grado e la mancata risposta di C.S. all’interrogatorio formale, ha osservato che il C. solo in occasione di una discussione nel mese di (OMISSIS) ebbe conoscenza dell’adulterio della moglie quando la figlia gli riferì di essere stata concepita da una relazione extraconiugale della madre con un altro uomo, mentre in precedenza egli aveva solo un generico sospetto ma nessuna certezza dell’adulterio; pertanto, ha ritenuto ammissibile e fondata la domanda di disconoscimento di paternità sulla base delle testimonianze assunte e del rifiuto di C.S. di sottoporsi al test genetico.

Avverso questa sentenza C.S. e B.G. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria; C.F. si è difeso con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 235 c.c., n. 3 e art. 244 c.c., lamentando il malgoverno degli elementi probatori dai quali, a loro avviso, non risultava che la domanda di disconoscimento di paternità fosse stata proposta tempestivamente da C.F..

Il motivo è inammissibile, deducendo genericamente l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie al fine di indurre questa Corte ad una impropria revisione del giudizio di fatto compiuto al riguardo dai giudici di merito.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dei medesimi parametri normativi suindicati, per avere ritenuto che il termine annuale per la proposizione dell’azione di disconoscimento della paternità decorresse dal momento dell’acquisizione della certezza negativa della paternità biologica, anzichè da quello della conoscenza dell’adulterio che nella specie sarebbe intervenuta tra il 1969 e il 1985.

Il motivo è infondato. La sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo, non ha fatto decorrere il termine per la proposizione dell’azione di disconoscimento dal momento dell’acquisizione della certezza negativa della paternità biologica, ma dal momento in cui – secondo l’adeguato apprezzamento del giudice di merito – il C. ha avuto conoscenza dell’adulterio della moglie. A tal fine, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte, secondo cui la scoperta dell’adulterio della moglie all’epoca del concepimento, ai fini del decorso del termine annuale di decadenza fissato dall’art. 244 c.c., va intesa come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto – non riducibile, perciò, a mera infatuazione o a mera relazione sentimentale o a mera frequentazione della moglie con un altro uomo – rappresentato da una vera e propria relazione o da un incontro di tipo sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere (v. Cass. n. 14556/2014, 15777/2010; di scoperta in maniera certa dell’adulterio parla Cass. n. 13638/2013).

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 7000,00; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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