Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11589 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. III, 13/05/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 13/05/2010), n.11589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.B.B.L. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI MONSERRATO 34, presso lo studio

dell’avvocato ANTONELLI GIACOMO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ARACHI TOMMASO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA A. BERTOLONI 26-B, presso lo studio dell’avvocato RULLI

MARIA GRAZIA, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine

del controricorso;

GEOCOS SRL in liquidazione (OMISSIS) in persona del liquidatore

pro-tempore F.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ANTONIO BERTOLONI 26-B, presso lo studio dell’avvocato PETRONI

MASSIMO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2958/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 4^

SEZIONE CIVILE, emessa il 30/3/2004, depositata il 23/06/2004, R.G.N.

3319/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato ANDREA CUCCIA per delega dell’Avvocato TOMMASO

ARACHI;

udito l’Avvocato MASSIMO PETRONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 30 giugno 1988 F.L. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma F.M. e la s.r.l. Geocos, di cui egli era il legale rappresentante, chiedendo il conto dell’amministrazione dei beni comuni anche all’altra sorella F.P., e la condanna della Geocos a restituire terreni con sovrastanti fabbricati e a pagare gli indennizzi per l’occupazione di essi.

F.M. si costituiva in proprio e nella qualità negando di esser stato incaricato di amministrare i beni comuni dichiarandosi disponibile a venderli.

Respinta la domanda di obbligo del rendiconto il Tribunale ordinava alla s.r.l. Geocos il rilascio degli immobili e la condannava a pagare complessivamente L. 226.808.859.

Con sentenza del 23 giugno 2004 la Corte di appello di Roma accoglieva l’appello della società Geocos e rigettava l’appello di F.L. sulle seguenti considerazioni: 1) in tema di cessazione, recesso o risoluzione di contratti che hanno ad oggetto l’utilizzazione di un bene comune vige il principio della concorrenza dei poteri gestori, per cui ciascuno dei comproprietari può agire in giudizio anche senza l’autorizzazione degli altri, contro chi pretenda di avere un diritto di godimento sul bene, sulla base della comunanza di interessi tra tutti i partecipanti alla comunione, e sulla presunzione del loro consenso all’iniziativa, volta alla tutela di tutti, salvo il dissenso della maggioranza (art. 1105 c.c.); 2) nella fattispecie M. e F.P. dissentono dalla posizione della sorella L., come emerge dalla comparsa di costituzione di F.M. e dalla opposizione di terzo alla sentenza impugnata dalla s.r.l. Geocos proposta da F. P. che vuole mantenere il comodato di detta società sui beni, e quindi a norma dell’art. 1105 c.c.. F.L. può chiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria per risolvere il conflitto, ma non è legittimata ad agire per la risoluzione o cessazione di un contratto di godimento del bene comune e pro indiviso, e perciò la domanda di rilascio dei beni, nei confronti della s.r.l. Geocos, va rigettata; 3) la domanda di annullamento del contratto di comodato era nuova e perciò inammissibile; 4) doveva esser confermato il rigetto della domanda di rendiconto nei confronti di F.M. non risultando la prova della gestione ed amministrazione dei beni da parte di costui in adempimento di un mandato delle coeredi, nè a tal fine era sufficiente la saltuaria attività sui beni comuni o la cessione in comodato del complesso immobiliare alla s.r.l. Geocos da ricondurre ad un potere gestorio sugli immobili appartenente, in difetto di prova, a tutti i comproprietari, in base alla presunzione che ciascuno operi con il consenso degli altri.

Ricorre F.L. su due motivi, cui resistono F. M. e la s.r.l. Geocos. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce: “Violazione degli artt. 1108 e segg. c.c., in relazione agli artt. 1808 c.c., e segg. e difetto assoluto di motivazione in relazione agli artt. 360 c.p.c., n. 3 e 5”.

Dalla costituzione in giudizio della società Geocos si era appreso che essa deteneva gli immobili per comodato concesso dal fratello dell’attrice, proprietario di tale società, ed inoltre il comodato, essendo atto di straordinaria amministrazione, esige il rispetto degli artt. 1108 e segg. c.c. ed invece non era stato considerato il pregiudizio che esso poteva recare ad alcuni comproprietari.

Erroneamente ed immotivatamente pertanto la Corte ha ritenuto il comodato atto di ordinaria amministrazione.

Il motivo è infondato.

Il recesso dal contratto di comodato, o di precario immobiliare oneroso, di beni comuni è atto di amministrazione ordinaria poichè costituisce una modalità di indiretto godimento della cosa comune che pertanto può essere esercitato anche da un comproprietario a meno che tale iniziativa sia esclusa dalla maggioranza che vincola la minoranza.

Su questo presupposto la Corte di merito ha dichiarato la carenza di legittimazione ad agire di F.L. e tale “ratio decidendi” della sentenza non è impugnata.

2.- Con il secondo motivo la stessa deduce: “Violazione degli artt. 1395 e 1441 c.c., art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il F. ha goduto del terreno comune tramite la sua società, di cui è pacificamente rappresentante legale, e quindi in appello era stato eccepito che egli aveva effettuato un contratto con sè stesso – art. 1441 c.c. – annullabile ai sensi dell’art. 1395 c.c. e tale eccezione poteva sempre esser opposta alla domanda di esecuzione del contratto di comodato, chiesta dall’appellante Geocos, là dove chiede di dichiarare l’insussistenza del diritto di recesso dal contratto e del conseguente obbligo di restituzione dei beni. Tale eccezione non è una domanda nuova ed era proponibile in appello ai sensi dell’art. 1442 c.c., comma 4.

Il motivo è inammissibile.

Il rigetto del primo motivo di ricorso rende inammissibile il motivo in esame. Invero, una volta statuito in modo irrevocabile che la ricorrente difetta di legittimazione attiva rispetto all’azione spiegata a tutela dei diritti di tutti sulla cosa comune, ogni questione sulla fondatezza o meno nel merito di tale azione è preclusa. Sì che lo stabilire se la deduzione che la ricorrente ha sottoposto al giudice d’appello, in ordine alla pretesa nullità del contratto stipulato dal F. con la Geocos, integri un’azione ovvero un’eccezione, rientra – appunto – tra le questioni precluse.

3.- Concludendo il ricorso va respinto.

Si compensano le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

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