Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11589 del 06/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 06/06/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 06/06/2016), n.11589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CEREO Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14292/2011 proposto da:

G.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO STANIZZI, rappresentato e difeso

dall’avvocato TOMMASO STANIZZI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, C.F. (OMISSIS);

– intimata –

nonchè da:

POSTE ITALIANE SPA, C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO GRANOZZI,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.F. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 712/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 03/06/2010 R.G.N. 1239/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale avvocato

GRANOZZI GAETANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 3 giugno 2010, la Corte d’appello di Catanzaro dichiarava illegittimo il recesso ante tempus, esercitato il 10.3.99 dalla società Poste Italiane, dal contratto di lavoro a tempo determinato stipulato col Sig. G.F. dal 2.2.99 al 17.5.99, per sostituire un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto.

Riteneva la Corte legittimo il contratto, ma illegittimo il recesso anticipato per mancanza di giusta causa, condannando la società al pagamento delle retribuzioni che il G. avrebbe maturato sino al 17.5.99.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il G., affidato a tre motivi.

Resiste la società Poste Italiane con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione della legge n. 230/1962; della L. L. n. 56 del 1987, art. 23 e del c.c.n.l. 26.11.94. Lamenta che il contratto a tempo determinato de quo non rientrava in alcuna ipotesi prevista dal c.c.n.l. citato, nè era stato indicato il lavoratore da sostituire nè la causa della sua assenza.

2.- Con il secondo motivo il G. lamenta una insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa i motivi della sostituzione che indussero Poste alla stipula del contratto, da ravvisarsi, peraltro, nella definitiva inidoneità del lavoratore sostituito,e dunque in una carenza di organico, con conseguente diritto del G. alla trasformazione del suo rapporto in contratto a tempo indeterminato.

3.- I motivi, che per la loro connessione possono esaminarsi congiuntamente, presentano profili di inammissibilità e sono per il resto infondati.

Deve infatti in primo luogo considerarsi che il ricorrente principale non produce, nè riproduce in ricorso, in contrasto con l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 e con l’art. 366 c.p.c., il contratto a termine de quo.

Per il resto deve osservarsi che l’assunzione a termine, secondo l’incontestato accertamento della sentenza impugnata, avvenne per la sostituzione del dipendente L., “assente perchè riconosciuto inidoneo ai servizi esterni con diritto alla conservazione del posto”.

Tale assunzione risulta legittima in base alla L. n. 230 del 1962, art. 1, essendo così irrilevante valutarne la legittimità in base al c.c.n.l. 26.11.94. La menzione del diritto alla conservazione del posto del sostituito ( L.) e la durata dell’assenza, esclude la rilevanza di qualsiasi giudizio prognostico circa la idoneità del sostituito a riprendere servizio, rientrando comunque la scelta negoziale di Poste nel diritto di organizzazione di impresa.

4.- Venendo all’esame del ricorso incidentale, con cui la società denuncia la violazione degli artt. 1372, 1175, 1375 e 2697 c.c., lamentando l’erronea statuizione della sentenza impugnata relativamente all’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, deve rilevarsene l’infondatezza posto che, non discutendosi della trasformazione del contratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma solo del diritto del lavoratore assunto a termine alle retribuzioni che gli sarebbero spettate dal recesso ante tempus alla scadenza pattuita del rapporto, deve evidenziarsi che tale conseguenza deriva, in assenza di una (neppure dedotta) giusta causa di recesso, dai principi generali in tema di rapporti di durata determinata, a nulla rilevando, nei limiti della prescrizione, il comportamento inerte della parte.

5.- I ricorsi debbono essere pertanto rigettati. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e l’incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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