Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11589 del 02/05/2019

Cassazione civile sez. I, 02/05/2019, (ud. 06/02/2019, dep. 02/05/2019), n.11589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29042/2014 proposto da:

Cirio Del Monte Italia Spa, in Amministrazione Straordinaria in

persona dei Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma Via A. Gramsci 36, presso lo studio

dell’avvocato De Tilla Maurizio, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avv. Picozza Paolo, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ifitalia International Factors Italia Spa, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Di

Val Gardena 3, presso lo studio dell’avvocato De Angelis Lucio, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tarzia Giorgio,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3721/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/02/2019 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

nell’agosto 2003 il tribunale di Roma, ai sensi del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 3, dichiarava lo stato d’insolvenza di Cirio del Monte Italia s.p.a.;

con atto notificato a luglio 2008 la società in amministrazione straordinaria proponeva un’azione revocatoria, L. Fall., ex art. 67, comma 2, di pagamenti eseguiti in beneficio di Ifitalia International Factor s.p.a. (d’ora in poi breviter Ifitalia), per complessivi 15.142.274,48 Euro;

radicatosi il contraddittorio l’adito tribunale di Roma accoglieva la domanda per la minor somma di 11.752.750,71 Euro, oltre accessori;

la sentenza veniva riformata dalla corte d’appello di Roma, su gravame della sola Ifitalia;

in particolare la corte d’appello condivideva la doglianza con la quale la società appellante aveva obiettato che i versamenti erano relativi “a crediti d’impresa (..) ceduti alla Ifitalia dalle società Saint Gobain e Tetra Pak”, con conseguente non assoggettabilità a revocatoria in base alla L. n. 52 del 1991, art. 6;

per quanto ancora rileva la corte d’appello, premesse le nozioni basilari sul factoring, sosteneva che quelli stipulati con le società suddette erano contratti articolati in clausole (generali e particolari) che rendevano “palese la finalità ultima, prevalente anche se non necessariamente esclusiva, di cessione (dei crediti) con possibilità di eventuali anticipazioni del corrispettivo”; talchè appariva sussistere “la piena coerenza della complessiva evoluzione del rapporto con l’intento delle parti volto all’effettivo definitivo trasferimento dei crediti d’impresa dal fornitore cedente al factor”;

per la cassazione della sentenza, depositata il 5-6-2014 e non notificata, ha proposto ricorso la società Cirio del Monte in amministrazione straordinaria, articolando quattro motivi;

Ifitalia ha replicato con controricorso;

le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – coi primi tre motivi di ricorso, tra loro connessi e suscettibili di unitario esame, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione di molteplici norme del codice civile (gli artt. 1322 e segg., artt. 1362 e segg., artt. 1260, 1266, 1267, 1185 e segg.), della L. n. 52 del 1991, art. 6 e successive modificazioni, della L. Fall., art. 67, comma 2 e degli artt. 115 e 116 c.p.c.;

nella sostanza lamenta che la corte d’appello abbia delineato la fattispecie contrattuale astratta del factoring senza alcuno specifico riferimento al contenuto effettivo e alle clausole dei contratti esaminati, a fronte del fatto che, invece, l’assetto negoziale effettivo e le singole prestazioni previste nei contratti medesimi erano del tutto incompatibili con la funzione di scambio; a dire della ricorrente gli anticipi previsti dai contratti avevano assolto la diversa funzione di finanziamento, mentre le cessioni avevano avuto il fine di garanzia onde dotare Ifitalia della legittimazione occorrente all’esercizio dei diritti verso i terzi; sicchè la corte d’appello avrebbe dovuto ricostruire la volontà delle parti nella conformazione del contratto sulla base dell’interpretazione delle distinte clausole, alla luce dei criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. e fornendo in proposito adeguata motivazione;

II. – i motivi sono inammissibili;

la L. 21 febbraio 1991, n. 52, recante “Disciplina della cessione dei crediti di impresa”, prevede, all’art. 6, che “il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto alla revocatoria prevista dall’art. 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 267”; tuttavia “tale azione può essere proposta nei confronti del cedente qualora il curatore trovi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario”;

nel caso di specie la corte d’appello ha posto a base della decisione la circostanza che i pagamenti di cui si discute erano stati eseguiti nel contesto di distinti rapporti di factoring nei quali la Cirio del Monte aveva rivestito la qualità di debitore ceduto;

al fondo delle prime tre censure v’è di contro la tesi che i rapporti, nel cui contesto erano stati eseguiti i pagamenti, non erano contraddistinti dalla causa vendendi sebbene da quella di finanziamento, e che tanto si sarebbe dovuto ricavare dalle pattuizioni dei contratti medesimi, nell’ambito di una loro interpretazione complessiva e sistematica;

è però da considerare che in tal senso la ricorrente prospetta una tesi incompatibile con l’accertamento di fatto, senza specificare in qual senso sarebbero stati dalla corte d’appello violati i canoni interpretativi genericamente richiamati;

III. – occorre dire che il factoring è un contratto atipico complesso, il cui nucleo fondamentale prevede sempre un accordo in forza del quale un’impresa specializzata (il factor) si obbliga ad acquistare – pro soluto o pro solvendo -, per un periodo di tempo determinato e rinnovabile salvo preavviso, la totalità o una parte dei crediti di cui un imprenditore è o diventerà titolare; di conseguenza il factor paga all’imprenditore i crediti ceduti secondo il loro importo nominale, decurtato di una commissione che costituisce il corrispettivo dell’attività da esso prestata, oppure gli concede delle anticipazioni sui crediti ceduti, nel qual caso spettano al factor, oltre alla commissione, anche gli interessi sulle somme anticipate (cfr. sul tema Cass. n. 16850-17);

in quest’ultimo caso – che poi sostanzialmente corrisponde a quanto delineato dalla stessa ricorrente – si rimane sempre all’interno dello schema negoziale di cui alla L. n. 52 del 1991;

difatti l’ambito di applicazione della legge suddetta resta individuato con chiarezza dall’art. 1, secondo cui la cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è in quel modo disciplinata quando concorrono le seguenti condizioni: a) il cedente è un imprenditore; b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa; c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi della L. 19 febbraio 1992, n. 142, art. 25, comma 2, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l’attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

solo per le cessioni di credito prive dei requisiti suddetti resta salva l’applicazione della disciplina ordinaria;

nel caso concreto la corte d’appello ha specificato che i pagamenti erano stati eseguiti nel contesto di un rapporto di factoring soggetto alla legge citata, tenuto conto del contenuto dei contratti secondo le loro clausole, generali e particolari;

va ricordato che l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice del merito, e che esso è incensurabile in sede di legittimità se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di emeneutica contrattuale;

come da ultimo questa Corte ha chiarito, la doglianza in ordine all’interpretazione del contratto non è deducibile neppure in vizio di motivazione, dal momento che questo è oggi limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo (Cass. Sez. U n. 8053-14), mentre la questione sottesa non concerne il fatto storico sebbene – e appunto – gli elementi meramente interpretativi del contratto (Cass. n. 20718-18, Cass. n. 579717);

sennonchè onde far valere una violazione sotto il primo profilo, quello cioè della violazione dei criteri legali di ermeneutica, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati e ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi – come quello di specie – sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche ma che si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione contrattuale diversa da quella ritenuta (cfr. Cass. n. 10554-10, Cass. n. 22536-07);

IV. – col quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1260,1266,1267,1185 c.c., L. n. 52 del 1991, art. 6 e norme correlate, L. Fall., art. 67, comma 2, per avere la corte d’appello ritenuto in ogni caso applicabile l’art. 6 anzidetto a tutti i pagamenti, mentre la stessa Ifitalia, sin dalla comparsa di risposta in primo grado, aveva affermato che solo alcuni dei versamenti in questione, quantificabili in complessivi 14.774.568,28 Euro, erano stati eseguiti dalla Cirio del Monte in qualità di debitore ceduto; inoltre la ricorrente sostiene che anche con riferimento ai sopra detti pagamenti era mancata ogni evidenza documentale o probatoria atta a confermare che gli stessi fossero riconducibili a cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo e comunque ai contratti di factoring prodotti in giudizio;

anche il quarto motivo è inammissibile;

nella prima parte esso è invero assorbito da quanto già esposto, dirimente essendo che il tribunale aveva contenuto la condanna in somma inferiore a quella suddetta e che la sentenza era stata appellata soltanto da Ifitalia; ne consegue che la notazione sulla quale poggia la censura si presenta infine non proficua per ordine di grandezza, oltre che generica sul versante del riferimento a ben precisi pagamenti tra quelli esaminati dal giudice d’appello in relazione quanto era stato fatto oggetto di revocatoria da parte del giudice di primo grado;

nella seconda parte la doglianza si risolve invece in una critica – peraltro genericissima – alla valutazione della prova, notoriamente insuscettibile di trovare ingresso in cassazione;

le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 25.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generale nella percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2019

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