Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11588 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 01/02/2017, dep.11/05/2017),  n. 11588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9494-2016 proposto da:

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOCIETA” AGRICOLA

COOPERATIVA (C.F. e P.I. (OMISSIS)) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARNABA TORTOLII 13, presso lo studio dell’avvocato MARIO ETTORE

VERINO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PIERPAOLO AGOSTINELLI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CONEGLIANO (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II 173, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO FONDERICO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato HARAID MASSIMO BONURA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1558/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, depositata il 15/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’01/02/2017 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Comune di Conegliano aveva notificato alla società agricola Cantina di Conegliano avvisi d’accertamento con i quali ha proceduto a un recupero d’imposta ICI per gli anni dal 2006 al 2009 sugli immobili della società, iscritti in catasto alla categoria D/8 e A/4. La società ha prodotto istanza di riesame in autotutela che è stata parzialmente accolta dal comune che sgravava il pagamento delle sanzioni, e sull’importo residuo la società agricola provvedeva al pagamento del residuo debito tributario. A seguito di domanda di variazione catastale per l’attribuzione della categoria D/10 per gli immobili strumentali, unitamente alla prescritta autocertificazione di cui alla L. n. 106 del 2011, art. 7, la Cantina di Conegliano chiedeva al Comune il rimborso delle maggiori imposte versate. A fronte del diniego da parte del Comune, sull’istanza prodotta, la società ha ricorso contro il diniego, sostenendone l’illegittimità per mancata indicazione dell’ufficio e del responsabile del procedimento e, nel merito, la non soggezione all’ICI.

La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo sussistenti i requisiti per l’esclusione dal pagamento dell’ICI per gli anni in contenzioso, mentre, la CTR, aderendo agli assunti dell’ufficio, riformava integralmente la sentenza di primo grado ritenendo non dovuto il diritto al rimborso per il periodo 2006 – 2009, in quanto l’immobile non poteva essere considerato rurale, perchè in effetti non strumentale all’attività agricola.

Propone ricorso la società contribuente sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre il comune ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato da memoria.

Con il primo motivo di ricorso, la cantina agricola denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14, lett. d), nonchè del combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a, e del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per omesso riconoscimento della non assoggettabilità ad ICI dei fabbricati rurali. Con il secondo motivo la società agricola deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, comma 2, nonchè violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto i giudici d’appello avevano omesso di pronunciarsi sui motivi d’appello incidentale, relativi alla mancata indicazione dell’ufficio competente e dello specifico responsabile del procedimento amministrativo, come previsto dalle norme di cui alla rubrica.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Va in primo luogo, qui ribadito l’orientamento di legittimità in tema di Ici dei fabbricati rurali, non monolitico ma largamente prevalente, secondo cui: per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali); sicchè l’immobile che sia stato iscritto come “rurale”, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. n. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis (conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a); – per converso, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (di non ruralità), è onere del contribuente, che invochi l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest’ultimo assoggettato; – allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’Ici.

Si tratta di orientamento già fissato dalla sentenza SSUU n. 18565/09, secondo cui (in motiv.): “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta”.

A tale orientamento hanno fatto seguìto innumerevoli pronunce di legittimità (Cass. nn. 7102/10; 8845/10; 20001/11; 19872/12; 5167/14); più recentemente confermate da Cass. n. 16737/15.

Ha in particolare osservato quest’ultima pronuncia – resa in fattispecie di fabbricato utilizzato per la manipolazione e per la trasformazione di prodotti agricoli conferiti dai soci di una società cooperativa – che: “non ha alcuna rilevanza nel caso in esame la questione dello svolgimento o meno, nel fabbricato di cui trattasi, di attività diretta alla manipolazione o alla trasformazione di prodotti agricoli (conferiti dai soci come da chiunque altro). L’esenzione dall’Ici per i fabbricati di tipo rurale segue il criterio della determinazione catastale, nel senso che per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10). Solo l’immobile che sia stato iscritto come rurale, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133), non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. n. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis, (convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a). Cosicchè, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, quest’ultimo restandovi, altrimenti, assoggettato”.

Nello stesso senso, di recente, Cass. 20/04/2016 n. 7930, secondo cui: “In tema d’ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile, per cui l’immobile iscritto come “rurale”, con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), non è soggetto all’imposta, ai sensi dell’art. 23, comma 1 bis, del D.L. n. 207 del 2008 e dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), mentre, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione, impugnare l’atto di classamento; fermo restando, invece, che se il fabbricato non risulti iscritto in catasto e il contribuente agisca per ottenere il rimborso dell’imposta, l’accertamento della ruralità può essere immediatamente compiuto dal giudice, ma incombe al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti del D.L. n. 557 del 1993, ex art. 9″.

Si è detto che l’orientamento di legittimità così delineato non è scevro da alcuni precedenti di segno contrario (v. Cass. 16973/15; 10355/15; 14013/12 e talune altre), secondo i quali l’esenzione dovrebbe venire riconosciuta in ragione del solo carattere di ruralità concretamente rivestito dall’immobile (nel senso, ricordato, di strumentalità all’esercizio dell’attività agricola), a prescindere dal suo classamento catastale.

Si tratta però di voci, largamente minoritarie, che si ritiene in questa sede di dover disattendere; segnatamente perchè non basate su una revisione critica del problema tale da poter superare quanto già affermato dalle SSUU del 2009, cit…

Va infatti osservato come queste ultime si siano fatte carico anche dei profili di jus superveniens riconducibili all’emanazione di due norme rilevanti (entrambe di efficacia retroattiva): – il D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, conv. in L. n. 222 del 2007, come introdotto dal D.L. n. 159 del 2007, art. 42 bis, conv. in L. n. 222 del 2007, secondo cui: “ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c. e in particolare destinate: (…) 1) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 1, comma 2; (…)”; – il D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, conv. in L. n. 14 del 2009, secondo cui: “Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni”.

Nel prendere in esame, in particolare, quest’ultima disposizione (successiva e presupponente quella introdotta dall’art. 42 bis cit.), le SSUU hanno tratto argomento per affermare come la disciplina sopravvenuta, lungi da smentire la necessaria rilevanza, ai fini Ici, della classificazione catastale, l’abbia ulteriormente confortata e resa imprescindibile; al punto che l’obiettivo di sottrarre il fabbricato strumentale all’imposizione di un tributo che trova il suo presupposto proprio nella natura di fabbricato accatastato o accatastabile del cespite (D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2) è stato perseguito dal legislatore (D.L. n. 207 del 2008, ex art. 23cit.) mediante, non già l’esenzione dalla classificazione in categoria catastale di ruralità, bensì – e più in radice – attraverso l’espunzione di tali unità immobiliari, così accatastate, dalla nozione legislativa medesima di fabbricato.

Hanno in proposito osservato le SSUU – riaffermando la “decisività della classificazione catastale come elemento determinante per escludere, o affermare, l’assoggettabilità ad Ici di un fabbricato” – che la norma da ultimo citata, di natura interpretativa, “sostanzialmente conferma che la ruralità del fabbricato direttamente ed immediatamente rileva ai fini della relativa classificazione catastale, ma ricollega a questa conseguita classificazione l’esclusione del fabbricato (catastalmente riconosciuto come) rurale dalla stessa nozione dí fabbricato imponibile ai fini Ici”.

Affermazione, quest’ultima, certamente valida anche nell’interpretazione del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis cit..

Con la conseguenza che non è dato al giudice tributario investito di richiesta di rimborso (salvo il caso, qui non ricorrente, di fabbricato non iscritto in catasto) di accertare in concreto, incidentalmente, il carattere rurale del fabbricato di cui si sostenga l’esenzione da Ici.

Nemmeno, i su richiamati precedenti giurisprudenziali di segno contrario possono trovare condivisione alla luce dell’ulteriore jus superveniens costituito: dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che, all’art. 7, comma 2 bis, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il 30 settembre 2011) di presentare all’allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell’immobile, sulla base di un’autocertificazione attestante che l’immobile possedeva i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito in L. n. 133 del 1994, e modificato dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42 bis, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 159, “in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”; – dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha quindi previsto, all’art. 13, comma 14 bis, che le domande di variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011, producessero “gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo”; dal D.M. Economia e Finanze 26 luglio 2012, che ha stabilito, all’art. 1, che “Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell’iscrizione negli atti dei catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralita, si applicano le disposizioni richiamate al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133. Art. 2 Presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito di rurali”; – dal D.L. n. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in L. 28 ottobre 2013, n. 124, all’art. 2, comma 5 ter, che ha stabilito che “ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 3, comma 14 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106, e l’inserimento dell’annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”.

Si tratta infatti di disposizioni che rafforzano l’orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009, in quanto disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell’esenzione Ici; sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d’essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme.

Secondo il dettato normativo, su menzionato, di cui al D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 ter, convertito in L. n. 124 del 2013; le domande di variazione catastale, ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità, producono effetto “a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”.

Nel caso di specie, risulta che il consorzio avesse usufruito dell’opportunità di legge, presentando in data 29 settembre 2011 la relativa domanda (corredata, dalla successiva autocertificazione) per il riconoscimento del classamento di ruralità; con conseguente effetto retroattivo anche a valere per gli anni d’imposizione oggetto del presente giudizio.

In riferimento al secondo motivo di ricorso, anch’esso è fondato, non avendo la CTR preso in considerazione la relativa domanda oggetto dell’appello incidentale (come documentato in ricorso, alle pp. 14 e ss, ai fini dell’autosufficienza); nel merito, andrà tenuto conto che la sanzione della nullità per la mancata indicazione del responsabile del procedimento sanzione prevista dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, è comminata per le sole cartelle di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, si applica ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1.6.08, mentre, nel caso di specie, l’atto impugnato dalla società contribuente è un provvedimento con cui il Comune ha risposto negativamente a una richiesta d’intervento in autotutela, pertanto, per l’eventuale omissione formale non è prevista alcuna conseguenza automatica, dovendosi verificare in concreto se si siano lesi i diritti partecipativi del contribuente.

La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione e tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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