Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11588 del 06/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 06/06/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 06/06/2016), n.11588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14242-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA VIALE 21 APRILE 81, presso lo studio dell’avvocato DANTE

DE MARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANIA POLLICORO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 395/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE – SEZ.

DIST. di TARANTO, depositata il 21/05/2010 R.G.N. 11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito l’Avvocato GENTILE GIOVANNI per delega Avvocato PESSI

ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione, in subordine rinvio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto con la quale era stata accolta la domanda di L. R. volta ad ottenere la conversione a tempo indeterminato del contratto concluso con Poste Italiane dall’1/10/2001 al 31/1/2002.

La Corte ha rilevato che il contratto era stato concluso per esigenze tecniche, organizzative, e produttive, anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002″.

Ha osservato che le esigenze aziendali erano indicate in maniera vaga, che la riorganizzazione non poteva essere posta a base del contratto in quanto in essere fin dal 1996 e non era seriamente ipotizzabile che non fosse ancora terminata; che era necessario fare riferimento alla situazione del settore ed all’ambito territoriale ove era destinata la lavoratrice e non era fondata la tesi di Poste secondo cui era necessario fare riferimento al contesto complessivo.

Ha pertanto concluso che il contratto doveva essere convertito in contratto a tempo indeterminato.

Avverso la sentenza ricorre Poste con sei motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste la L.. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo Poste denuncia violazione dell’art. 1372 c.c., commi 1 e 2, nonchè vizio di motivazione e nullità del procedimento (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5). Censura la sentenza per non avere la Corte motivato circa la risoluzione consensuale del rapporto.

Con il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, L. n. 230 del 1962 e D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1. Lamenta che la Corte territoriale aveva erroneamente applicato il D.Lgs. n. 368 del 2001, entrato in vigore successivamente; che il contratto a termine era stato stipulato ai sensi dell’art. 25 CCNL e che erroneamente la Corte aveva ritenuto che dovessero essere provate le ragioni di carattere produttivo ed organizzativo.

Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., vizio di motivazione. La Corte non ha valutato la prova per testi e la documentazione depositata.

Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione, violazione dell’art. 12 preleggi, art. 1419 c.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1. In via subordinata si censura l’affermata nullità del termine con conseguente conversione pur in assenza di una esplicita norma in tal senso.

Con il quinto motivo (erroneamente indicato quale quarto) Poste denuncia violazione di norme e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del danno ed in via subordinata chiede l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32.

Va accolto il secondo motivo restando assorbiti gli altri.

Deve, in primo luogo, rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione di tardività del ricorso in cassazione per essere stato depositato oltre il termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17. Quest’ultima disposizione, riducendo a sei mesi il termine per la proposizione delle impugnazione, trova applicazione solo nei confronti dei giudizi iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge in data 4/7/2009 e dunque al presente procedimento, iniziato in epoca anteriore, continua ad applicarsi il termine annuale.

Il contratto a termine intercorso tra le parti per il periodo dall’1/10/2001 al 31/1/2002 è stato concluso per “esigenze tecniche, organizzative, e produttive, anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002”.

Contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale la stipula del contratto è avvenuta in base all’art. 25 del CCNL 2001 e anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001 fissata al 16/10/2001.

In base al disposto del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 in via transitoria è stato disposto che le clausole dei contratti collettivi stipulati ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 e vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. (pubblicato sulla G.U. del 9-10-2001 ed entrato in vigore il 16-102001) manterranno la loro efficacia fino alla data di scadenza dei ccnl. La norma citata, inoltre, stabilisce che “I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza”.

Nel regime, quindi, anteriore al citato d.lgs., in base all’indirizzo ormai consolidato affermato da questa Corte con riferimento ai contratti a termine conclusi ai sensi dell’art. 25 del ccnl del 2001, le censure della ricorrente risultano fondate.

Questa Corte (v. fra le altre Cass. 26 settembre 2007 n. 20162, Cass. 1-10-2007 n. 20608) decidendo in casi analoghi, ha osservato, in linea generale, che la L. 2 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare inoltre le fattispecie tassativamente previste dalla l.

18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001.

In specie, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, questa Corte ha precisato che i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti. Del pari, nel quadro delineato, neppure era necessario che il contratto individuale contenesse specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva (v. fra le altre Cass. 14-3-2008 n. 6988).

Tale orientamento va confermato in questa sede. La Corte d’appello non si è attenuta a tali principi. La sentenza deve, pertanto, essere cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione,anche per le spese del presente giudizio, che dovrà esaminare la legittimità del contratto intercorso tra le parti alla luce della normativa sopra richiamata e non già in base al D.Lgs. n. 368 del 2001 non vigente all’epoca della stipula del contratto a termine intercorso tra le parti.

PQM

Accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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