Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11587 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 11/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.11/05/2017),  n. 11587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7914-2013 proposto da:

L.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARIA ADELAIDE 8, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MINUTILLO

TURTUR, rappresentata e difesa dall’avvocato RODOLFO UMMARINO;

– ricorrente –

contro

D.L., (OMISSIS), B.E. (OMISSIS),

B.M.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato SABRINA VAIARELLI,

rappresentati e difesi dall’avvocato LIVIO VEZZOSO;

– controricorrenti –

e contro

L.G., LI.AN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1521/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 26/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

M.T. ed B.E. e D.L., quale erede di D.F., convennero innanzi al Tribunale di Torino L.A.M. esponendo:

che il 3 aprile 2005 era deceduto in (OMISSIS) L.G., istituendo con un primo testamento del 7/9/2003 la convenuta erede universale, mentre, con successivo testamento del 18/1/2005, aveva revocato il primo testamento ed aveva costituito la convenuta quale semplice legataria, sottraendole l’assegnazione dell’immobile sito in (OMISSIS).

Su detto cespite si era pertanto aperta la successione ab intestato ed instaurata la comunione ereditaria tra i chiamati ex lege.

Secondo la prospettazione degli attori tra i due testamenti sussisteva un’incompatibilità sia oggettiva che soggettiva, in quanto, da un lato l’imposizione nel testamento più recente dell’onere di vendere la casa e devolvere il 20% del ricavato alla badante del de cuius S.Z. era incompatibile con il lascito incondizionato in favore della convenuta ed inoltre, dallo stesso tenore del secondo testamento, risultava che il de cuius aveva inteso attribuire alla cugina, L.A.M., due soli beni a titolo di legato a fronte dell’istituzione di erede contenuta nel primo testamento.

La convenuta costituendosi si oppose, negando la dedotta incompatibilità tra le due disposizioni testamentarie.

Il Tribunale di Torino, con sentenza non definitiva, accolse la domanda, affermando che, limitatamente alla casa sita in (OMISSIS), si era aperta la successione ex lege ed instaurata la comunione ereditaria tra gli attori.

La Corte d’Appello di Torino con la sentenza n. 1521/2012, depositata il 26 settembre 2012, rigettò l’appello della signora L. confermando integralmente la sentenza impugnata.

La Corte d’Appello di Torino, richiamato il principio della conservazione delle disposizioni di ultima volontà così come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, dopo aver compiuto un raffronto tra i due testamenti ha accertato la volontà del de cuius di revocare il primo testamento redigendo il secondo ed ha concluso affermando la validità del secondo testamento e l’apertura della successione legittima con riferimento all’immobile sito in (OMISSIS).

Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso per cassazione la signora L.A., con un unico motivo, nei confronti di A. e L.G., M.T. ed B.E. e D.L..

M.T. ed B.E. si sono costituiti con controricorso, mentre A. e L.G. non hanno svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve preliminarmente disattendersi l’eccezione di nullità della notifica del ricorso nei confronti di G. ed Li.An., deceduti rispettivamente in data (OMISSIS) e (OMISSIS), sollevata nel controricorso dagli altri resistenti.

Secondo la prospettazione dei controricorrenti, poichè l’evento della morte di G. ed Li.An. era stata dichiarata dall’unico procuratore nel giudizio in prosecuzione, tuttora pendente innanzi al Tribunale di Torino, la notifica del ricorso per cassazione effettuata nel presente giudizio nei loro confronti presso il procuratore domiciliatario doveva ritenersi nulla, poichè il decesso si era verificato anteriormente alla stessa sentenza impugnata ed il ricorso non era stato notificato nè ai singoli eredi, nè agli eredi impersonalmente e collettivamente.

Si osserva in contrario che secondo il più recente indirizzo di questa Corte, a partire dalla nota pronuncia delle sezioni unite n. 15295/2014, la morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti comportano, per la regola dell’ultrattività del mandato, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, onde è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante (Cass. Ss.Uu. 15295/2014; 710/9016).

Risulta dunque irrilevante, in mancanza della formale dichiarazione o notifica del decesso della parte rappresentata, da parte del procuratore costituito, nell’ambito del presente procedimento, la dichiarazione resa in altro procedimento, quale quello, in prosecuzione (a seguito di ordinanza di rimessione in istruttoria, emessa dal tribunale di Torino, contestualmente alla sentenza di primo grado) tuttora pendente tra le medesime parti.

Una volta poi che si sia ritualmente instaurato il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso, poichè nel giudizio di cassazione, com’è noto, non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi di cui all’art. 299 c.p.c., la morte dell’intimato non produce l’interruzione del processo, neppure se, come nel caso di specie, sia intervenuta prima della notifica del ricorso effettuata preso il difensore costituito nel processo di merito, dalla cui relata non emerga il decesso del patrocinato (Cass. 1757/2015).

Ciò premesso, con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 457, 682 e 1362 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deducendo l’omessa o insufficiente motivazione in relazione all’accertamento della volontà del testatore, risultante dal secondo testamento, di revocare il precedente.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte in tema di interpretazione degli atti mortis causa, l’interpretazione del testamento è caratterizzata da un’intensa ricerca della volontà del testatore e il risultato concreto dell’indagine condotta dal giudice del merito, con motivazione congrua e conforme al diritto, si sottrae al sindacato di legittimità (Cass. Civ. Sez. 2 sent. del 4-10-2013 n. 23278).

Orbene nel caso di specie, la Corte, nel richiamare il principio di conservazione espresso dall’art. 682 c.c., ha però ritenuto, con valutazione di merito, fondata su motivazione logica, coerente ed adeguata, che si sottrae dunque al sindacato di legittimità, che vi fosse una strutturale incompatibilità tra le due disposizioni testamentarie, sì che la seconda disposizione doveva ritenersi interamente sostituiva della prima.

Ed invero, come questa Corte ha già affermato, fuori dell’ipotesi di revoca espressa di un testamento, può ricorrere un caso di incompatibilità oggettiva o intenzionale fra il testamento precedente e quello successivo, sussistendo la prima allorchè, indipendentemente da un intento di revoca, sia materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle disposizioni contenute nel testamento precedente ed a quelle contenute nel testamento successivo e configurandosi, invece, incompatibilità intenzionale quando, esclusa tale materiale inconciliabilità di disposizioni, dal contenuto del testamento successivo sia dato ragionevolmente inferire la volontà del testatore di revocare, in tutto o in parte il testamento precedente e dal raffronto del complesso delle disposizioni o di singole disposizioni contenute nei due atti, sia dato desumere un atteggiamento della volontà del de cuius incompatibile con quello che risultava dall’antecedente testamento. L’indagine al riguardo involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità se sorretti da congrua e corretta motivazione (Cass. 6745/1983).

Orbene, nel caso di specie, secondo quanto accertato con argomentazione logica e coerente dal giudice di merito, oltre alla incompatibilità oggettiva di diverse disposizioni del secondo testamento rispetto al primo, risulta una differenza strutturale tra le due schede testamentarie, in quanto, a fronte della istituzione di erede universale della odierna ricorrente, cui venivano attributi tutti i beni immobili (analiticamente indicati) e mobili, contenuta nel primo testamento, il secondo è invece caratterizzato dalla disaggregazione patrimoniale, con destinazione dei beni a diversi beneficiari, e specifica attribuzione soltanto di taluni beni immobili alla odierna ricorrente.

Avuto riguardo, in particolare, alla casa su cui s’incentra la materia del contendere, nella seconda scheda testamentaria il de cuius non la attribuisce più alla cugina, disponendo invece che “la stessa dovrà essere venduta, ed il 20% del ricavato attribuito alla badante S.Z.”.

Più in generale, secondo la ricostruzione della Corte territoriale, che come si è detto in quanto logicamente ed adeguatamente motivata non è censurabile nel presente giudizio, nel testamento successivo è ravvisabile non già la sostituzione di talune disposizioni ma un ripensamento ed un riassetto complessivo della destinazione dei beni e dunque una “incompatibilità intenzionale”, con la conseguente conclusione che il de cuius con il secondo testamento ha inteso revocare il primo.

In particolare, secondo quanto ritenuto dal giudice di merito, sussiste una evidente inconciliabilità, anche alla luce della complessiva formulazione della scheda testamentaria, tra l’attribuzione della casa all’unica erede del primo testamento L.A. e la disposizione secondo cui, ferma la già menzionata disaggregazione dei beni del patrimonio ereditario, e la specifica attribuzione di determinati beni a L.A., la casa avrebbe dovuto essere venduta, attribuendone il 20% del ricavato alla S..

Tale conclusione, in quanto conforme ai canoni interpretativi richiamati in materia di testamento, e fondata, oltre che sull’esame globale della scheda testamentaria e le differenti modalità di redazione dell’atto, anche su elementi estrinseci alla scheda, come la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore, appare idonea ad esprimere, in modo adeguato e coerente, la reale intenzione del “de cuius” (Cass. 24637/2010).

Deve pertanto ritenersi che la casa, unico bene che non viene attribuito ad un beneficiario, sia stato sottoposto a successione legittima, che, pacificamente può coesistere con quella testamentaria.

Il ricorso va dunque respinto e la ricorrente va condannata alla refusione in favore degli intimati costituiti delle spese del presente giudizio.

Nulla sulle spese in relazione agli altri intimati.

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione, in favore di E. e B.M.T., nonchè De Filippi Luciano delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 5.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per imborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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