Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11587 del 06/06/2016

Cassazione civile sez. lav., 06/06/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 06/06/2016), n.11587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CEREO Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14060/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1005/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/05/2010 R.G.N. 37/2006;

dita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale Avvocato

FIORILLO LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello di Poste Italiane avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato da S.A. con Poste Italiane con decorrenza 26/8/99 con conseguente riconoscimento di un rapporto a tempo indeterminato, del diritto al ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno.

La Corte ha riferito che Poste nell’atto di appello aveva affermato che tra le parti erano stati stipulati ai sensi dell’art. 8 CCNL due contratti dall’1/7/97 al 30/9/97 e dal 30/7/98 al 30/9/98 per ragioni sostitutive di dipendenti in ferie, nonchè altri due contratti dal 25/11/98 al 31/1/98 e dal 14/2/99 al 13/3/99 per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione.

La Corte ha osservato, quindi, che era evidente il riferimento nell’atto di appello a fatti diversi da quelli contemplati nella sentenza impugnata, oggetto del giudizio di primo grado, in quanto la S. aveva agito impugnando un solo contratto, dal 26/8/99 al 30/9/99, stipulato ai sensi dell’art. 8 CCNL 1994 per la necessità di espletamento del servizio nel periodo giugno settembre in concomitanza di assenze per ferie e che il Tribunale aveva dichiarato la nullità di tale contratto. Secondo la Corte era pertanto evidente che l’appello si riferiva ad altra fattispecie con conseguente sua inammissibilità.

Avverso la sentenza ricorre Poste Italiane con due motivi. S. A. è rimasta intimata. Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 434 c.p.c., rilevando che la norma era stata rispettata essendo i motivi d’appello coerenti con le ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al motivo precedente.

Il ricorso è infondato. Dagli stessi atti riprodotti nel ricorso risulta confermato che nell’atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma Poste Italiane non aveva ben individuato la fattispecie controversa che, secondo quanto risulta dalla sentenza del Tribunale, era costituita dalla denuncia di nullità della clausola apposta al contratto intercorso tra le Poste e S. A. avente decorrenza dal 26/8/1999 la cui causale era costituita dall’esigenza di far fronte alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza delle assenze per ferie.

La sentenza della Corte d’appello impugnata secondo cui la fattispecie sottoposta all’esame della Corte era diversa trova, dunque, riscontro negli atti. I motivi del ricorso in cassazione non mirano a confutare la ratio della decisione impugnata ma pretendono di affermare che le argomentazioni in diritto opposto da parte appellante erano applicabili, comunque, alla fattispecie esaminata in primo grado. Il ragionamento della ricorrente non è tuttavia condivisibile atteso che non può prescindersi da una corretta ricostruzione dei fatti di causa prima di esaminare la fondatezza in diritto delle censure contenute nell’atto di appello.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.

Nulla per spese essendo la resistente rimasta intimata.

PQM

Rigetta il ricorso, nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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