Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11586 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 13/05/2010), n.11586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore Generale pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 629/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 10.10.07,

depositata il 05/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di S.T. (che è rimasto intimato) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento Irpef relativo all’anno 1999, la C.T.R. Lazio riformava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso della contribuente).

2. Rilevato che nella specie si controverte di avviso di accertamento Irpef concernente reddito di partecipazione a società di persone e non risulta che il socio abbia proposto eccezioni di tipo personale, deve evidenziarsi che questa Corte ha in proposito affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 8, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, non avendo infatti siffatta controversia ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (v. SU n. 14815 del 2008).

Pertanto, a prescindere da ogni altra problematica, non potendo il presente procedimento essere iniziato nè proseguito senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio, omesso da parte dei giudici di primo grado e di appello, deve essere compiuto in sede di legittimità, essendo la Corte dotata di poteri d’ufficio in tal senso in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito, con la conseguenza che la sentenza impugnata in questa sede, sulla quale soltanto può immediatamente pronunciarsi questa Corte, deve essere cassata (restando peraltro in ciò travolta anche la sentenza di primo grado), con rinvio alla C.T.P. di Latina affinchè provveda a decidere la controversia previa integrazione del contraddittorio.

Considerato lo sviluppo processuale della controversia e la recente affermazione del principio giurisprudenziale sopra richiamato, si dispone la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.P. di Latina. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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