Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11586 del 06/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 06/06/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 06/06/2016), n.11586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14001-2011 proposto da:

L.G., C.F. LNEGRZ70H46F839K, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCA MARANDO, rappresentata e difesa dall’avvocato BENINO

MIGLIACCIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8374/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/12/2010 R.G.N. 496/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale Avvocato

FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda di L.G. volta ad accertare la nullità del termine apposto al contratto intercorso con Poste Italiane per il periodo 1/6/2004-30/9/2004 per ” ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione di personale inquadrato nell’area operativa e addetto al recapito presso il Polo Corrispondenza (OMISSIS) assente con diritto alla conservazione del posto”.

Richiamate le modifiche intervenute con il D.Lgs. n. 368 del 2001 e i precedenti della Corte di Cassazione in base ai quali l’apposizione del termine per “ragioni sostitutive” è legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere il predetto onere di specificazione –

risulti integrata dall’indicazione di Elementi ulteriori (quali, l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato, ha affermato che nella specie risultava indicato l’ufficio, il servizio temporaneamente scoperto, l’inquadramento del personale addetto a tale servizio, il periodo in cui si era verificata la carenza ed il diritto alla conservazione del posto.

Ha pertanto concluso che nella specie era stato pienamente rispettato il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.

Avverso la sentenza ricorre la lavoratrice con un motivo. Resiste Poste Italiane. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente denuncia violazione della L. n. 368 del 2001. Rileva che era stata assunta per sostituire altri lavoratori precari con contratti aventi formule standardizzate volte ad eludere la costante carenza di personale. Lamenta la mancata indicazione del nominativo del lavoratore da sostituire.

Il ricorso è infondato.

Deve premettersi che il D.Lgs. n. 368 del 2001, recante attuazione della Direttiva 1999/70 CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES, costituisce la nuova ed esclusiva fonte regolatrice del contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione della L. n. 230 del 1962 e della successiva legislazione integrativa. Il legislatore nazionale, nell’adempiere all’obbligo comunitario, ha emanato il D.Lgs. n. 368 del 2001, il quale nel testo originario, vigente all’epoca dei contratti ora in questione, all’art. 1, comma 1, prevede, al comma 1, che “è consentita l’apposizione di un termine alla durata del ” contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” e, al comma 2, che “l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 7”. E’ stata altresì prevista, contestualmente all’entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 368, l’abrogazione della L. n. 230 del 1962, della L. n. 79 del 1983, art. 8 bis, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e di tutte le disposizioni di legge incompatibili (art. 11, comma 1).

Il quadro normativo che emerge è, dunque, caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 –

che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti, sistema peraltro già oggetto di ripensamento come si evince dalle disposizioni di cui alla L. n. 79 del 1983 e alla L. n. 56 del 1987, art. 23 – e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali, in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte di “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo – o sostitutivo”.

Tale sistema, al fine di non cadere nella genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione, costituito dal già rilevato obbligo per il datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di specificare, in esso, le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate.

Nel caso di specie, alla stregua dei motivi di ricorso, va stabilito come debba essere configurato sul piano giuridico il concetto di specificazione con riferimento all’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia adottato la causale dell’apposizione del termine in ragioni di carattere sostitutivo.

Secondo la recente uniforme giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 16 novembre 2010 n. 23119, 1868/2011, n 13230/2012), “In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, l’onere di specificazione delle predette ragioni imposto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali, l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro in relazione a determinate circostanze) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando in ogni caso la verificabilità della effettiva corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione”.

In particolare, sulla scia di Cass. n.1576/2010, questa Corte ha ripetutamente accolto i ricorsi della società avverso le sentenze di merito che, disattendendo il criterio di elasticità dettato da tale principio, avevano ritenuto non specifica la causale sostitutiva indicata in contratto (v. fra le altre, Cass. 17-1-2012 n. 565, Cass. 4-6-2012 n. 8966, Cass. 20-4-2012 n. 6216, Cass. 305-2012 n. 8647 e, con riguardo al Polo Corrispondenza Lombardia, Cass. 26-7-2012 n.13239, Cass. 2-5-2011 n. 9602, Cass. 6-7-2011 n. 14868). In base allo stesso principio, d’altro canto, Cass. 1577/2010 ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva ritenuto esistente il requisito della specificità con l’indicazione nell’atto scritto della causale sostitutiva, del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a termine, dell’inquadramento e delle mansioni del personale da sostituire.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi. Ha ritenuto che nel contratto risultava specificato l’ufficio presso cui si era verificata l’esigenza sostitutiva UDR di (OMISSIS)), il servizio che risultava temporaneamente carente di personale (servizio recapito), l’inquadramento del personale addetto a tale servizio (area operativa), il periodo in cui tale carenza si era verificata (dall’1/6/2004 al 30/9/2004) ed anche la circostanza che il personale da sostituire avesse diritto alla conservazione del posto. La Corte di merito ha, pertanto, concluso che tutti tali elementi contribuivano a circoscrivere l’esigenza sostituiva sottesa alla stipula del contratto a termine e tale conclusione risulta corretta e va confermata.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente a pagare le spese del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500, per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 MARZO 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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