Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11585 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 13/05/2010), n.11585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

C.L., elett.te dom.to in Roma, alla via G. Belloni 88,

presso lo studio dell’avv. Prosperetti Giulio, dal quale è rapp.to e

difeso, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 498/40/07 depositata il 22/10/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 25/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da C.L. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Latina n. 372/01/02 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) SSN e Irperf 1996. Il ricorso proposto dal Comune si articola in due motivi. Resiste con controricorso la contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 25/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c. e art. 124 disp. att. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe violato tali disposizioni nel ritenere che l’annullamento dell’accertamento in danno della società, benchè non passato in giudicato, comportasse l’annullamento dell’accertamento in danno della C..

La censura è fondata. Dalla comunanza dei presupposti di fatto esistente fra il contenzioso attinente all’accertamento dei redditi di una società e quello riguardante l’accertamento dei relativi redditi di partecipazione da imputarsi ai soci, discende un nesso di consequenzialità tra l’uno e l’altro di tali contenziosi, in virtù del quale, nel caso di autonoma e distinta instaurazione delle relative vertenze dinanzi al giudice tributario, solo il passaggio in giudicato della decisione intervenuta nel primo dei suddetti contenziosi può comportare effetti sulla pronuncia afferente al secondo.

Quanto sopra ha effetto assorbente in ordine al secondo motivo di ricorso.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

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