Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11585 del 06/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 06/06/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 06/06/2016), n.11585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13885-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo STUDIO TRIFIRO’ &

PARTNERS,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.R.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE

DON MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO AFELTRA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI ZEZZA,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 992/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/11/2010 R.G.N. 1257/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito l’Avvocato GIUA LORENZO per delega verbale TRIFIRO’

SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione, in subordine rinvio alle SS.UU.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio di accoglimento della domanda di D.R. S. volta ad accertare la nullità del contratto a termine stipulato con Poste Italiane per esigenze tecniche, organizzative, e produttive, anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002″.

La Corte ha affermato che il richiamo ad eventi diversi e ad una pluralità di causali era inidoneo ad integrare i requisiti di specificità per la stipula dei contratti a termine indispensabile dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001. Ha rilevato che la società aveva dedotto motivi di carattere generale offrendo di provare circostanze organizzative generiche senza alcun cenno alla situazione dell’ufficio cui era destinata la lavoratrice.Ha, quindi, affermato l’obbligo della società di riassumere la lavoratrice con condanna al risarcimento pari alle retribuzioni dalla messa in mora.

Avverso la sentenza ricorre Poste formulando sei motivi. Resiste la lavoratrice. Entrambe le parti hanno depositate memoria ex art. 378 c.p.c.. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo Poste Italiane denuncia violazione dell’art. 12 preleggi, del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1. Censura la sentenza secondo cui l’apposizione del termine deve essere giustificata da ragioni eccezionali e temporanee, requisiti non previsti dalla legge.

Con il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, asrt. 1 degli artt. 1362 e 2697 c.c.. Censura la sentenza per aver ritenuto generica la causale.

Con il terzo motivo denuncia violazione D.Lgs. n. 368, art. 1, artt. 115 e 116 c.p.c.. Censura la sentenza secondo cui Poste non avrebbe provato le esigenze avendo offerto di provare circostanze organizzative generiche senza alcun cenno alla situazione dell’ufficio cui era destinata la lavoratrice. Rinnova la richiesta di prove per testi e richiama i documenti prodotti relativi alla procedura di mobilità che costituivano un ulteriore specificazione della causale.

Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione lamentando che la Corte territoriale non aveva esaminato gli accordi di mobilità nè ammesso la prova per testi riprodotti ai fini dell’autosufficienza del ricorso in cassazione.

Con il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 1419 c.c. in relazione al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.

Lamenta che la Corte aveva ritenuto che il contratto solo parzialmente invalido fosse convertibile in contratto a tempo indeterminato. Osserva, inoltre, che la disciplina del D.Lgs. n. 368 citato non conteneva la previsione della sostituzione di diritto della clausola nulla.

Con il sesto motivo denuncia violazione artt. 2094 e 2099 c.c. violazione dei principi in tema di corrispettività della prestazione ed in via subordinata chiede l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32.

I primi 4 motivi sono fondati restando assorbiti gli altri.

Deve premettersi che il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, recante l’attuazione della direttiva 1999/70 CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEP e dal CES, costituisce fonte regolatrice del contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione della L. 18 aprile 1962, n. 230 e della successiva legislazione integrativa abrogate ex art 11, comma 1 D.Lgs. citato dall’entrata in vigore della legge il 24/10/2001). Il legislatore nazionale, nell’adempiere al suo obbligo comunitario, ha emanato il D.Lgs. n. 368, il quale nel testo originario, vigente all’epoca del contratto ora in questione, all’art. 1 prevede che “è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” (comma 1) e che “l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1” (comma 2). Il quadro normativo che emerge è, dunque, caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti, peraltro già ripensato dalla successiva normazione della L. n. 79 del 1983 e della L. n. 56 del 1987, art. 23 – e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali, in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte “di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Tale sistema impone al datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di “specificare” in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate.

Sulla base dei principi più volte affermati da questa Corte, va rilevato che, come ritenuto da questa Corte con sentenza n. 2279 del 1 febbraio 2010, con l’espressione sopra riprodotta, di chiaro significato già alla stregua delle parole usate, il legislatore ha inteso stabilire un vero e proprio onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, perseguendo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto (così Corte Costituzionale sent. 14 luglio 2009 n. 214); il decreto legislativo n. 368 del 2001, abbandonando il precedente sistema di rigida tipicizzazione delle causali che consentono l’apposizione di un termine finale al rapporto di lavoro (in parte già oggetto di ripensamento da parte del legislatore precedente), in favore di un sistema ancorato alla indicazione di clausole generali (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo), cui ricondurre le singole situazioni legittimanti come individuate nel contratto, si è posto il problema, nel quadro disciplinare tuttora caratterizzato dal principio di origine comunitaria del contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr., in proposito, Cass. 21 maggio 2008 n. 12985) del possibile abuso insito nell’adozione di una tale tecnica;per evitare siffatto rischio di un uso indiscriminato dell’istituto, il legislatore ha imposto la trasparenza, la riconoscibilità e la verificabilità della causale assunta a giustificazione del termine, già a partire dal momento della stipulazione del contratto di lavoro, attraverso la previsione dell’onere di specificazione, vale a dire di una indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale;

in altri termini, per le finalità indicate, tali ragioni devono essere sufficientemente particolareggiate, in maniera da rendere possibile la conoscenza dell’effettiva portata delle stesse e quindi il controllo di effettività delle stesse;che questo debba ritenersi il significato del termine “specificate” usato dall’art. 1, comma 2 D.Lgs. cit., risulta del resto confermato dalla interpretazione della relativa disciplina anche alla luce della direttiva comunitaria a cui il decreto medesimo dà attuazione cfr sull’argomento Cass. n 1931/2011).

Va, peraltro, affermato che siffatta specificazione delle ragioni giustificatrici del termine può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem in altri testi scritti accessibili alle parti, in particolare nel caso in cui, data la complessità e l’articolazione del fatto organizzativo, tecnico o produttivo che è alla base della esigenza di assunzioni a termine, questo risulti analizzato in documenti specificatamente ad esso dedicati per ragioni di gestione consapevole e/o concordata con i rappresentanti del personale. La ricorrente deduce che ciò è avvenuto nel caso in esame, in cui il contratto di lavoro, pur enunciando genericamente motivi attinenti ad esigenze aziendali, fa riferimento, per precisarne in concreto la portata, “all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002. Da tali accordi si desumerebbe, infatti, l’attivazione, nel periodo dagli stessi considerato e nell’ambito del processo di ristrutturazione in atto, di processi di mobilità del personale all’interno dell’azienda al fine di riequilibrane la distribuzione su tutto il territorio nazionale nonchè quanto alle mansioni, da posizioni sovradimensionate, in genere di staff, verso il servizio di recapito, carente di personale.

In tale contesto, secondo la ricorrente, l’accordo 17 ottobre 2001, sul punto implicitamente richiamato anche nelle sede contrattuali successive, prevederebbe che “La società potrà continuare a ricorrere all’attivazione di contratti a tempo determinato per sostenere il livello di servizio recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità di cui al presente accordo, ancorchè nella prospettiva di ridurne gradualmente l’utilizzo”.

Il collegio rileva che i giudici di merito hanno, tuttavia, omesso di esaminare gli elementi di specificazione emergenti dal contratto sottoscritto dalla ricorrente alla luce delle deduzioni della società, al fine di valutarne l’effettiva sussistenza nonchè la sufficienza sul piano della ricorrenza o meno del requisito di cui all’art. 1, comma 2 D.Lgs. cit..

Per tali motivi e nei limiti di essi, il ricorso va accolto nei primi quattro motivi restando assorbiti gli altri motivi.

La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie i primi quattro motivi, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA