Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11584 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/05/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 26/05/2011), n.11584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pierto – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

rappresentante legale pro tempore, Avv. S.G.P., anche

quale mandatario della S.C.C.I., elettivamente domiciliato in Roma,

Via della Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale dello stesso

Istituto, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti

Maritato Lelio, Fabrizio Correra ed Antonietta Coretti per procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SILCA S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Maria Cristina n. 8, presso lo

studio dell’Avv. Gobbi Goffredo, che la rappresenta e difende,

unitamente e disgiuntamente, con dall’Avv. Dante Duranti del foro di

Perugia per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE s CONTRO GLI INFORTUNI SUL

LAVORO (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, –

SERIT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Perugia n.

234/06 del 23.03.2006/28.08.2006 R.G. n. 304/2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27.04.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Lelio Maritato per l’INPS e l’Avv. Goffredo Gobbi per la

controricorrente Silca;

sentito il P.M., in persona de Sost. Proc. Gen. Dott. DESTRO Carlo,

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La S.r.l. SILCA proponeva opposizione contro cartelle esattoriali emesse dalla SERIT S.p.A. per il pagamento di L. 48.363.811 e di L. 1.534.000 per omesse contribuzioni relative a G.G., dipendente della società a tempo parziale.

L’opposizione verso l’INPS – anche quale mandatario della SCCI riguardava la qualificazione operata dall’ente previdenziale per il contratto di lavoro (per il periodo maggio 1993- aprile 1998) in termini di lavoro a tempo pieno, mancando il requisito della forma scritta ai fini della validità del contratto a tempo parziale. Tale procedimento veniva riunito a quello proposto contro l’INAIL e la SERIT S.p.A..

All’esito il Tribunale di Terni accoglieva le opposizioni con annullamento delle cartelle esattoriali opposte. Tale decisione, appellata dall’INPS, è stata confermata dalla Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 234 del 2006, la quale ha osservato che i contratti a tempo parziale e privi di forma scritta – sorti anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 863 del 1984 – sono validi. Conseguentemente, ad avviso della Corte, per tali contratti trova applicazione il regime contributivo ex art. 5, comma 5 – della stessa L. n. 863 del 1984, pur se tale sopravvenuta normativa impone la forma scritta, non richiesta al momento della loro stipula. L’INPS ricorre con due motivi. Resiste la Silca S.r.l. con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

L’INAIL e la SERIT S.p.A. non si sono costituiti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo NNPS lamenta violazione ed erronea applicazione del D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 5 convertito in L. n. 863 del 1984.

L’ente previdenziale pone in rilievo che per effetto dell’ingresso nel mondo giuridico delle norme contenute nella L. n. 863 del 1984 il contratto a tempo parziale non può considerarsi illegittimo, ma, nel contempo, affinchè quest’ultimo possa usufruire del beneficio della contribuzione ridotta, di cui all’art. 5, comma 5 dell’anzidetta legge, va rispettata la forma scritta come requisito indefettibile proprio per l’ottenimento della contribuzione di maggior favore.

In tal senso risulta formulato da parte dell’INPS il quesito di diritto ex art 366 bis c.p.c. (cfr pag. 6 del ricorso per cassazione).

Con il secondo motivo l’INPS rileva contraddittorietà nella motivazione contenuta nella sentenza impugnata, perchè, da un lato ritiene inapplicabile al contratto in questione la nuova normativa, dall’altro lato, applica allo stesso rapporto proprio tale disciplina al fine del godimento dei benefici contributivi, malgrado l’insussistenza della necessaria veste formale.

Da parte sua la società controricorrente contesta entrambi i motivi del ricorso, richiamandosi alle argomentazioni svolte dal giudice di appello e a precedenti di questa Corte (in particolare Cass. n. 2340 del 1997) circa la piena validità del contratto parziale in questione in forza del principio del tempus regit actum, validità che resta ferma anche in relazione alla nuova disciplina, sicchè il beneficio dell’agevolazione contributiva da quest’ultima previsto non può essere negato per tale contratto.

2. Ciò precisato sulle opposte linee difensive, il Collegio ritiene di condividere l’assunto dell’ente previdenziale.

Sul punto utili elementi si possono trarre da precedenti di questa Corte (in particolare Cass. n. 52 del 7 gennaio 2009; Cass. n. 11011 del 2008; Cass. n. 12269 del 2004), secondo cui al contratto a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma, non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale, prevista dal D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 5 (convertito nella L. n. 863 del 1984), ma devono invece applicarsi il regime ordinario previdenziale prevedente anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi ed anche la disciplina di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 4 (convertito in L. n. 389 del 1989) tenuto conto che il sistema contributivo regolato dal predetto D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 5 è applicabile, giusta tenore letterale della norma, solo in presenza di tutti i presupposti previsti dai precedenti commi ed è condizionato, in particolare, dall’osservanza dei prescritti requisiti formali. Nella parificazione tra datori di lavoro la Corte Costituzionale ha escluso profili di irragionevolezza (v. Corte Cost. ordinanze n. 835 e 1157 del 1988 ed ordinanza n. 449 del 1999).

Volendo semplificare la portata delle argomentazioni risultanti dal richiamato indirizzo giurisprudenziale, che si condivide, può dirsi che il contratto a tempo parziale prima dell’entrata in vigore della L. n. 863 del 1984 era valido anche se intervenuto oralmente, principio rimasto intatto anche con l’entrata in vigore di tale legge, con la precisazione che ai fini dell’ottenimento del regime contributivo ridotto si richiedeva il requisito della forma scritta, 3. In conclusione il ricorso è fondato, va accolto e per l’effetto l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, che si atterrà, nel riesame della causa, al principio di diritto in precedenza evidenziato, ossia che al contratto di lavoro a tempo parziale, stipulato in difetto di forma scritta prima dell’entrata in vigore della L. n. 863 dei 1984 e da ritenersi pienamente valido, non può applicarsi il regime contributivo ridotto previsto dall’art. 5, comma delle medesima Legge, che richiede invece l’adozione di forma scritta.

Il giudice di rinvio provvederà anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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