Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11584 del 13/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 13/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 13/05/2010), n.11584
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Comune di Maddaloni;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Campania n. 249/08/01 depositata il 21/7/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 25/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcelio Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa dal Comune di Maddaloni contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Caserta n. 434/16/06 che aveva rigettato il ricorso del Comune avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irap 2003.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 25/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, laddove la CTR ha ritenuto giustificata dalla buona fede del contribuente la correzione della base imponibile IRAP successivamente alla scadenza del termine decadenziale previsto dalla suddetta norma.
La censura è fondata. Con il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 2 – che ha modificato, con effetto dall’1 gennaio 2002, il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, introducendo il comma 8 bis -, è stata prevista una dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni in danno del contribuente, da presentarsi non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Il termine di decadenza suddetto, al pari degli altri termini decadenziali, decorre per il solo fatto obiettivo del passare del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dal Comune di Maddaloni.
La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione tra le parti delle spese dei gradi di merito e del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal Comune di Maddaloni, compensa tutto.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010