Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11584 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 11/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24625/2013 proposto da:

M.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

C. FRACASSINI 4, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA D’ORSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DONATELLA MONTANARI;

– ricorrente –

contro

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO DI ANCONA

(c.f. (OMISSIS)), in persona del Segretario Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso

lo studio dell’avvocato CAROLINA VALENSISE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ASCOLI CLAUDIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 426/2013 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata

il 22/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/03/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il notaio M.G. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro la Camera di commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Ancona, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Ancona del 22.3.2013 che ha accolto l’appello della Camera di Commercio ed in riforma della sentenza impugnata del Giudice di Pace di Ancona ha confermato l’ingiunzione irrogata per ritardi in ordine alla trasmissione dell’elenco dei protesti.

Il provvedimento impugnato riferisce della pregressa normativa sulla trasmissione degli elenchi al Presidente del Tribunale ed alla Camera di commercio e conclude nel senso che l’abolizione della trasmissione degli elenchi al primo non ha implicato anche l’abolizione di detta trasmissione alla seconda.

Si denunziano: 1) violazione della L. n. 689 del 1981, art. 1, commi 1 e 2, della L. Fall., art. 235, etc. attesa l’abrogazione tacita della disposizione perchè quando il D.Lgs. n. 5 del 2006, ha abrogato l’art. 13 e riformato l’art. 6 del R.D., “la L. Fall., art. 235, è rimasto intonso al suo posto”. Si richiama dottrina e si denunziano errata applicazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 235, in relazione alla L. n. 77 del 1955, art. 3 e violazione della L. n. 689 del 1981, art. 1, comma 2, perchè il giudice di appello, diversamente da quello di primo grado, ha ritenuto di applicare la sanzione di cui all’art. 235, che punisce il P.U. che omette di inviare gli elenchi al Presidente del Tribunale, al P.U. che non li trasmette al Presidente della CCIAA; 2) omesso esame di fatto decisivo perchè in ogni caso avrebbe dovuto trovare applicazione l’esimente della forza maggiore; 3) omessa pronunzia su motivo di gravame.

Osserva questa Corte Suprema, autorizzando la motivazione semplificata:

E’ stato pacificamente accertato e non è contestato che il ricorrente ha inviato in ritardo gli elenchi dei protesti ed in tal senso si deduce dal controricorrente l’esistenza di ripetuti solleciti.

La motivazione si regge sull’assunto che la abolizione della trasmissione degli elenchi al Presidente del Tribunale non ha fatto venir meno quella alla CCIAA.

La giurisprudenza di questa Corte ampiamente ha fatto riferimento alle possibili scriminanti in sede di commissione di illeciti amministrativi, riconducibili agli analoghi istituti vigenti in diritto penale.

Come questa Corte ha più volte evidenziato, in tema di illecito amministrativo, anche l’interpretazione di norme può ingenerare incolpevole errore sul fatto, quando essa verta sui presupposti della violazione, ma esso, che non è mai individuabile quando attinga la sola interpretazione giuridica dei precetti, può rilevare soltanto in presenza di un elemento positivo, estraneo all’autore, che sia idoneo ad ingenerare nello stesso inesperto autore l’incolpevole opinione di liceità del proprio agire; la stessa Corte costituzionale ha precisato con sentenza n. 364/88 come debba tenersi presente che l’ignoranza – “vale soprattutto per chi versa in condizioni soggettive d’inferiorità”, come non può ritenersi nella specie trattandosi di professionista qualificato, mentre non può coprire omissioni da parte di soggetti, la cui elevata condizione sociale e tecnica rende esigibili particolari comportamenti realizzativi degli obblighi strumentali di conoscere le leggi.

Inoltre l’accertamento in ordine alla sussistenza dell’ignoranza del precetto, la cui violazione comporti l’irrogazione di una sanzione amministrativa, od all’erroneo convincimento che la situazione non ne integri gli estremi, ed alle particolari positive circostanze di fatto idonee a rendere ragionevole tale convincimento, rientra nei poteri del giudice di merito, la cui valutazione può essere controllata in sede di legittimità solo sotto l’aspetto del vizio logico o giuridico di motivazione (Cass. nn. 20776/2004, 911/96, 1873/95, 3693/94, 8189/92).

Tuttavia l’interpretazione sistematica della normativa oggetto di causa induce a ritenere che il pur sussistente obbligo di trasmettere gli elenchi alla Camera di commercio, se costituisce fattispecie oggetto di procedimento disciplinare, che risulta incoato e sanzionato da parte del consiglio notarile, come da sentenza di questa Corte n. 4875/2014, che ha rigettato il ricorso dell’odierno ricorrente, sia esente da ulteriori sanzioni in conformità a quanto statuito da Cass. 26765/2014che ha escluso l’irrogazione di sanzioni amministrative in forza del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 235, essendo stata comunque abrogata la disciplina relativa all’invio degli elenchi al presidente del Tribunale.

In tal senso è anche la richiesta del PG.

La novità della questione comporta la compensazione delle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’ordinanza e compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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