Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11583 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/05/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 26/05/2011), n.11583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pierto – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.E.C.I. – IMPIANTI ELETTRICI CIVILI INDUSTRIALI S.r.l., in persona

del legale rappresentante pro tempore, Ing. L.V.C.,

elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione Clodia n. 36/A,

presso lo studio dell’Avv. Fabio Pisani, rappresentata e difesa

dall’Avv. Equizzi Agostino del foro di Palermo per procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

Via della Frezza 17 presso l’Avvocatura Centrale dello stesso

Istituto, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti

Sgroi Antonino, Fabrizio Correra e Luigi Caliulo per procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo n.

997/06 del 6.07.2006/25.07.2006 R.G. n. 361/2003.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27.04.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Lelio Maritato per l’INPS;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. DESTRO Carlo,

che ha concluso per il rigetto dei ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 256 del 2002 il Tribunale di Palermo rigettava le opposizioni proposte da LECI Impianti Elettrici Civili e Industriali- S.p.A. contro quattro atti di precetto e contro il decreto ingiuntivo n. 1304 dell’INPS, riguardanti omissioni contributive dall’aprile 1990 al marzo 1993. Contro tale sentenza la società anzidetta proponeva appello con tre motivi, con il primo dei quali eccepiva mancanza di motivazione circa la classificazione dell’attività – svolta da essa appellante – senza alcuna verifica della legittimità dell’atto dell’INPS, in relazione alla classificazione ISTAT, che comprendeva la medesima società tra i soggetti beneficiari della fiscalizzazione; con il secondo dei quali rivendicava il diritto alla restituzione delle somme pagate in eccedenza per la mancata applicazione della fiscalizzazione degli oneri sociali per il periodo maggio – dicembre 1990, assumendo al riguardo efficacia retroattiva d elle L. n. 280 del 1992; con il terzo dei quali eccepiva la prescrizione estintiva quinquennale limitatamente alle somme intimate con gli atti di precetto recanti gli importi rispettivamente di L. 2.003.214 e di L. 19.433.199.

La Corte di Appello di Palermo, nel rigettare i motivi di gravame, ha osservato che la società appellante non rientrava tra i soggetti destinatari della fiscalizzazione degli oneri sociali per il periodo maggio- dicembre 1990, non avendo fornito alcuna prova circa la natura dell’attività svolta; ha poi rilevato che la stessa società non aveva diritto alla restituzione delle somme pagate in eccedenza per l’anzidetto periodo, in quanto l’invocata L. n. 280 del 1992 aveva previsto una sanatoria delle situazioni pregresse, ferma rimanendo l’efficacia degli importi contributivi già fiscalizzati;

ha ritenuto inammissibile l’ultimo motivo di gravame riguardante l’eccepita prescrizione, non essendo stata sollevata sul punto alcuna specifica censura della statuizione del primo giudice.

Ricorre la LECI S.p.A. con due motivi, contrastati dall’INPS con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione del D.L. n. 15 del 1977, art. 1, comma 4 (convertito nella L. n. 102 del 1977), della L. n. 92 del 1979, art. 5 della L. n. 33 del 1980, della L. n. 782 del 1980, art. 1 degli artt. 2195 e 2697 cod. civ.; nonchè vizio di motivazione.

3 La censura, imperniata sul richiamo alla classificazione ISTAT, si conclude con il quesito di diritto, con cui si chiede al giudice di legittimità di dire se nel caso di specie, in g presenza di detta classificazione – che ha ricompreso la società fra i soggetti destinatari dell’invocato beneficio – il giudice di merito possa prescindere dall’esame dell’atto amministrativo e se, pur in assenza di tale esame, possa disconoscere la natura dell’attività risultante dalla classificazione.

Orbene il quesito così formulato non è appagante e risolutivo, giacchè il giudice di appello ha posto in rilievo che la natura dell’attività svolta, concorrendo ad integrare la fattispecie costitutiva del beneficio, avrebbe dovuto formare oggetto di rigorosa prova con onere a carico della società che intendeva avvalersi di tale beneficio. Nè ad avviso del giudice di appello, assumono l’invocato valore probatorio la dichiarazione del legale rappresentante – resa all’udienza dell’11.11.1998 – circa la realizzazione da parte di essa di impianti elettrici di alta, media e bassa tensione e l’applicazione ai propri dipenderai del CCNL del settore metalmeccanico, trattandosi di atti e di fatti provenienti dalla parte, contestati dell’ente previdenziale. Trattasi di valutazione, sorretta da congrua e coerente motivazione, cui la ricorrente oppone un diverso apprezzamento non consentito in sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione 5;

falsa applicazione D.L. n. 18 del 1991, art. 2 bis (convertito nella L. n. 89 del 1991) e della L. n. 208 del 1992, art. 1 nonchè vizio di motivazione.

Il motivo è privo di pregio e va disatteso. Invero esso ripropone la doglianza, già sollevata con il secondo motivo dell’atto di appello, con riferimento alla rivendica da parte della società delle somme pagate in eccedenza per la mancata applicazione della fiscalizzazione degli oneri sociali ed in relazione alla dedotta efficacia retroattiva della L. n. 208.

La Corte territoriale ha fornito sul punto ragionevole spiegazione, precisando che il legislatore ha inteso prevedere soltanto una sanatoria delle situazioni pregresse in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese che effettuano installazioni di impianti, disponendo che per i contributi anteriori al 1 gennaio 1991 “restano salvi e conservano la loro efficacia gli importi contributivi già fiscalizzati” (in tal senso Cass. n. 6393 del 1997 richiamata dalla sentenza impugnata, la quale chiarisce che la norma anzidetta di cui alla L. n. 208 del 1992 attribuisce retroattivamente efficacia estintiva dell’obbligazione contributiva ai pregressi pagamenti dei contributi, pur trattandosi di pagamenti parziali per erronea applicazione della riduzione di essi conseguente alla fiscalizzazione).

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 25,00, oltre Euro 2000/00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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