Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11583 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 13/05/2010), n.11583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Latina, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te

dom.to in Roma, alla via Salaria n. 400, presso lo studio dell’avv.

Silvia Scopelliti, rapp.to e difeso dall’avv. Manchisi Cesare, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

Frigomarket Pacifico M. s.n.c., in persona del legale rapp.te pro

tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Crescenzio 82, presso lo

studio dell’avv. Antonio Testa, rapp.to e difeso dagli avv.ti Bassoli

Carlo e Luciano Falcone, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 510/2007/40 depositata il 22/10/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 25/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udito l’avv. Manchisi Cesare;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Frigomarket Pacifico M. s.n.c. contro il Comune di Latina è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Latina n. 3/4/2005 che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento (OMISSIS) Smaltimento rifiuti 2002.

Il ricorso proposto dal Comune si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 25/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume il ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè il difetto di motivazione. La CTR, in violazione della normativa suddetta avrebbe escluso del tutto la Frigomarket dall’imposizione tributaria.

La censura è fondata. La CTR, pur avendo correttamente individuato e interpretato la norma applicabile, è pervenuta a conseguenze diverse da quelle che essa consente, limitandosi ad affermare che “era compito del Giudice accertare il reale svolgimento del servizio e non quello di astenersi”, concludendo la fase di merito con una pronuncia di semplice invalidazione. Tale decisione è contraria ai principi ripetutamele affermati da questa Corte (da ultimo Sentenza n. 21446 del 09/10/2009) secondo cui il processo tributario è a cognizione piena e tende all’accertamento sostanziale del rapporto controverso;

ciò, anche alla luce del principio di economia dei mezzi processuali, consente al giudice di avvalersi dei propri poteri valutativi ed estimativi ai fini della decisione e, in forza dei poteri istruttori attribuiti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, di acquisire “aliunde” i relativi elementi, prescindendo dagli accertamenti dell’Ufficio e sostituendo la propria valutazione a quella operata dallo stesso.

Così modificando la relazione ex art. 380 bis c.p.c., la sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA