Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11583 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 11/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28256-2012 proposto da:

P.A., (OMISSIS), P.C. (OMISSIS), P.A.

DI C. (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) P.M. E

P.D. elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 61, presso

lo studio dell’avvocato FLORANGELA MARANO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ALFONSO MANDARA;

– ricorrenti –

contro

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AQUILEIA 12,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MORSILLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIACRISTINA GUADAGNO;

– controricorrente –

e contro

P.C., P.A. DI R. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2134/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato GUADAGNO Mariacristina, difensore del resistente che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

o comunque rigetto.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con citazione notificata il 4 gennaio 1991, S.S., premesso di essere proprietario di un fabbricato sito in (OMISSIS), frazione (OMISSIS), esponeva che i germani P.G., + ALTRI OMESSI

L’attore riferiva inoltre che i convenuti avevano realizzato una sopraelevazione su di un preesistente pianterreno, che violava anch’essa la normativa in materia di distanze dal confine, ed era inoltre munita di finestra e parapetto, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 905 e 901 c.c.

Si costituivano P.G., + ALTRI OMESSI

Il Tribunale, espletata Ctu ed assunta prova testimoniale, nella contumacia di P.C., G. e A. (di R.), rigettava la domanda dell’attore e quella riconvenzionale dei convenuti, per difetto di legittimazione attiva, per non avere le parti prodotto titolo di proprietà relativo agli immobili a tutela dei quali venivano spiegate le rispettive domande.

La Corte d’Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, con la sentenza 2134/12, depositata il 14 giugno 2012, condannava P.G., C., M., G., D., A., G., A., C. (di R.), P.A. e G. (di R.) alla demolizione del manufatto (riportato con quadrettatura nell’allegato T1 alla relazione di Ctu) e ad arretrare a mt. 1,50 dal confine con la proprietà dello Scala il terrazzo realizzato in ampliamento (anch’esso individuato con quadrettatura nella stessa tavola T1), nonchè ad eliminare, mediante arretramento del parapetto alla distanza di mt. 1,50 dal confine, la veduta esercitata da detto parapetto. Condannava altresì gli appellati al risarcimento dei danni subiti dallo S. per effetto dell’edificazione delle opere a distanza inferiore a quella legale, da liquidare in separato giudizio.

La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, qualificata l’azione proposta dallo Scala come negatoria servitutis e rilevato che non occorreva dunque la prova rigorosa della proprietà, affermava che, in forza del rogito per notar Ro. del (OMISSIS), lo Scala aveva provato il proprio diritto di proprietà (peraltro non contestato dai convenuti) su un terreno confinante con quello su cui erano state realizzate le opere oggetto della domanda.

Accertava nel merito, la violazione da parte degli odierni ricorrenti delle disposizioni in materia di distanze, quale prescritte dal vigente PRG del Comune di (OMISSIS), come specificamente desumibile dalla descrizione dello stato dei luoghi dell’espletata ctu.

Per la cassazione di detta sentenza, hanno proposto ricorso, con quattro motivi, illustrati da memorie ex art. 378 codice di rito, P.G., in proprio e quale titolare delle quote di pertinenza di P.G., P.G., e P.G. di R., nonchè P.C., P.M., P.D., P.A. e P.A. (di C.).

S.S. resiste con controricorso.

P.A. (di C.) e P.G. (di C.) non hanno svolto, nel presente giudizio, attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo i ricorrenti denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 949 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentano l’errata qualificazione dell’azione proposta dallo S. quale negatoria servitutis e la conseguente statuizione della corte d’Appello, secondo cui nel caso di specie non sarebbe necessaria la prova rigorosa del diritto di proprietà.

Il motivo è destituito di fondamento.

Ed invero secondo il consolidato indirizzo di questa Corte la domanda diretta a denunziare la violazione della distanza legale da parte del proprietario del fondo vicino e ad ottenere l’arretramento della sua costruzione, tendendo a salvaguardare il diritto di proprietà dell’attore dalla costituzione di una servitù di contenuto contrario al limite violato e ad impedirne tanto l’esercizio attuale, quanto il suo acquisto per usucapione, ha natura di “actio negatoria servitutis” (Cass. Ss.Uu. 13523/2006; Cass. 10005/2015).

La titolarità del bene si pone dunque come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, e pertanto la parte che agisce in giudizio non ha l’onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell’azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l’onere di provare l’esistenza del diritto di compiere l’attività lamentata come lesiva dall’attore (Cass. 21851/2014).

Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 873 c.c., della L.R. Campania 20 marzo 1982, n. 14, art. 6 nonchè della L.R. Campania 27 giugno 1987, n. 35, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè l’omessa motivazione ex art. 360, n. 5) codice di rito, lamentando l’errata individuazione della disciplina urbanistica applicabile al caso di specie. Secondo gli odierni ricorrenti il PRG del comune di (OMISSIS), approvato con decreto n. 4104 dell’11.5.1987, non poteva ritenersi applicabile alla fattispecie in esame, atteso che tale decreto prescriveva l’obbligo di adeguamento al Piano Urbanistico Territoriale di cui alla L.R. n. 35 del 1987. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 195 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè l’omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5), lamentando che la Corte d’Appello abbia erroneamente affermato il carattere vincolante delle norme del PRG del Comune di (OMISSIS) sulla base di una valutazione del consulente tecnico, cui erano stato demandato il compito di individuare la normativa applicabile.

I motivi, che, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati, sono destituiti di fondamento.

Deve senz’altro rilevarsi che la Corte d’Appello non ha recepito acriticamente le conclusioni del Ctu, ma ha specificamente accertato la violazione, da parte degli odierni ricorrenti, delle disposizioni del PRG del Comune di (OMISSIS), quali norme integrative del codice civile in materia di distanze tra costruzioni.

Avuto riguardo invece alla prospettazione dei ricorrenti, secondo cui all’epoca dei fatti le citate disposizioni del PRG non sarebbero state in vigore, in quanto non si erano concluso l’ iter di adeguamento al Piano Urbanistico Territoriale di cui alla L.R. Campania n. 35 del 1987 deve premettersi che le norme contenute nei regolamenti edilizi locali devono, per effetto del richiamo di cui agli artt. 871, 872 e 873 c.c., ritenersi a tutti gli effetti integrative di quelle dettate dal codice civile in materia di costruzioni, sicchè rientrano nella scienza ufficiale del giudice allo stesso modo degli atti normativi in genere (Cass.6837/2003).

Ciò posto, si osserva che, come rilevato dagli stessi ricorrenti, nel caso di specie il PRG del comune di (OMISSIS), adottato con Delib. CC 22 aprile 1983, n. 77 fu approvato con D.P.G.R. 11 maggio 1987, n. 4104 e con successiva Delib. 9 aprile 1988 fu approvato l’adeguamento del PRG al vigente Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino Amalfitana.

Le disposizioni del PRG erano dunque vincolanti, a nulla rilevando, in relazione alla materia del presente giudizio, l’eventuale mancato adeguamento di queste al Piano Urbanistico Regionale approvato con la L.R. n. 35 del 1987.

Il citato Piano Urbanistico Regionale va infatti considerato Piano Territoriale di coordinamento – come tra l’altro specificamente stabilito all’art. 5 L.R. su menzionata – che prevede norme generali d’uso del territorio dell’area e formula direttive a carattere vincolante alle quali i Comuni devono uniformarsi nella predisposizione dei loro strumenti urbanistici o nell’adeguamento di quelli vigenti (art. 3), ma le cui prescrizioni urbanistiche non sono direttamente vincolanti nei confronti dei privati.

Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, i piani territoriali di coordinamento implicano vincoli di carattere conformativo che non discendono direttamente dal piano, ma dalla concreta attuazione data al piano stesso dal Comune, mediante adozione delle consequenziali modifiche del piano regolatore generale, le quali soltanto sono idonee a fornire la qualificazione urbanistica della zona (Cass. 7616/2009).

Con il quarto motivo di ricorso, si denunzia violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. e di disponibilità delle prove ex art. 115 e 116 c.p.c., nonchè violazione dell’art. 2043 c.c.

Le censure sono destituite di fondamento.

Conviene premettere che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito, sia quella risarcitoria, ed il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento), essendo l’effetto, certo ed indiscutibile, dell’abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, deve ritenersi “in re ipsa”, senza necessità di una specifica attività probatoria. (Cass. 25475/2010; 16916/2015).

A fronte dunque del fatto che il risarcimento in materia di violazione delle distanze è in re ipsa e che lo Scala aveva formulato domanda di condanna generica, avente ad oggetto soltanto l’an e non anche il quantum del risarcimento, risultano del tutto destituite di fondamento e non pertinenti le censure secondo cui la Corte aveva omesso di rilevare la genericità della relativa domanda, che non era stata nè provata, nè giustificata dall’odierno resistente.

Il ricorso va dunque respinto ed i ricorrenti vanno condannati in solido alla rifusione al controricorrente costituito delle spese del presente giudizio che si liquidano come da dispositivo.

Nulla sulle spese nei confronti degli intimati P.C. e P.A.d.R., che non si sono costituiti.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione a S.S. delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 3.200 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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