Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11582 del 15/06/2020

Cassazione civile sez. III, 15/06/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 15/06/2020), n.11582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4685-2019 proposto da:

C.R., T.V., F.L., M.N.,

M.G., V.A., A.A., D.M.M. erede di

R.I., V.C. erede di V.V.,

D.C.G., D.C.G., A.A., M.G.,

G.F., L.L., D.M.G., L.V.,

N.P., P.R., T.A., G.G.,

M.A., N.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

G B MARTINI presso lo studio dell’avvocato LILIANA BELLECCA, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

REGIONE CAMPANIA,in persona del suo legale rappresentante Presidente

pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA POLI, N. 29, presso lo studio dell’avvocato ANNA CARBONE,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE, COMUNE NAPOLI;

– intimati –

Nonchè da:

ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE, in persona del

Direttore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato

ERNESTO CESARO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

C.R., REGIONE CAMPANIA, COMUNE NAPOLI, N.E.,

M.A., G.G., T.A., P.R.,

N.P., L.V., D.M.G., L.L.,

G.F., M.G., A.A., D.C.G.,

D.C.G., V.C., D.M.M., A.A.,

V.A., M.G., M.N., F.L.,

T.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6483/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 02/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2019 dal Consigliere Dott. DI FLORIO ANTONELLA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha chiesto

l’accoglimento dei motivi III e IV del ricorso principale e

l’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale

condizionato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento dei motivi III e

IV del ricorso principale e l’accoglimento del secondo motivo del

ricorso incidentale condizionato;

udito l’Avvocato LILIANA BELLECCA;

udito l’Avvocato CESARO MASSIMO per delega.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.R., + ALTRI OMESSI ricorrono, affidandosi a cinque motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli, che – in parziale accoglimento dell’appello principale dall’Azienda Speciale A.B.C.-Acqua Bene Comune Napoli (d’ora in poi, ABC) aveva riformato la pronuncia del giudice di pace, rigettando la domanda degli odierni ricorrenti volta a conseguire la restituzione della quota parte della tariffa pagata per la fornitura del servizio idrico, a titolo di corrispettivo per la depurazione acque e respingendo l’appello incidentale della Regione Campania fondato sull’eccepito difetto di legittimazione passiva.

1.2. Per ciò che interessa in questa sede, i ricorrenti avevano agito nei confronti di “Acqua Bene Comune di Napoli – Azienda Speciale” (da ora ABC) e del Comune di Napoli, sul presupposto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1, nonchè del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 155, comma 1, nella parte in cui dette norme prevedevano che tale quota della tariffa del servizio idrico dovesse essere pagata anche nel caso in cui “fossero mancati gli impianti di depurazione o questi fossero temporaneamente inattivi”. La declaratoria di illegittimità costituzionale era basata sul rilievo che, nell’ipotesi suddetta, l’obbligo di pagamento risultava non correlato ad alcuna controprestazione.

1.3. Tanto premesso, gli odierni ricorrenti, deducendo che l’impianto di depurazione sito a (OMISSIS) – che serviva la loro utenza – era “obsoleto e notoriamente non funzionante” secondo quanto risultante dalla documentazione prodotta in giudizio, avevano domandato la restituzione delle somme indebitamente corrisposte, per non aver ricevuto il servizio integrato di depurazione ricompreso nelle bollette pagate.

1.4. Entrambi i convenuti contestavano le avverse domande; ABC veniva autorizzata a chiamare in causa la Regione Campania, la quale chiedeva, senza esito favorevole, l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società Hydrogest Campania S.p.a., affidataria del servizio di depurazione.

1.5. Il giudice di pace accolse la domanda, condannando ABC e la Regione Campania alla restituzione delle somme indebitamente pagate ed escludendo la legittimazione passiva del Comune di Napoli; la decisione è stata ribaltata dal Tribunale in relazione al gravame principale di ABC ed a quello incidentale della Regione, rigettando la domanda degli odierni ricorrenti.

2. In questa sede, hanno resistito tutti gli intimati: l’ABC ha proposto, altresì, ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso principale.

1. Con il primo motivo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 disp. prel. c.c., e ciò in ordine alla ritenuta applicazione retroattiva del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 8-sexies, convertito in L. 27 febbraio 2009, n. 13.

1.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 161 e 118 Disp. Att., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 per totale assenza di motivazione sulla retroattività del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 8 sexies, convertito in L. 27 febbraio 2009, n. 13.

1.3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. e dell’art. 24 Cost., nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c., comma 2, ed in ogni caso in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per error in procedendo: assumono che era stata operata una impropria inversione dell’onere della prova in riferimento all’adempimento della progettazione, della realizzazione e del completamento degli impianti di depurazione. Censurano, al riguardo, la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che fossero essi ricorrenti a dover provare l’incidenza, sul proprio credito restitutorio, degli oneri relativi alle attività sopra menzionate, previste dalla norma suddetta come dovuti, in ogni caso, dagli utenti: sicchè costoro sarebbero tenuti a sopportare – in ragione dell’ingiusto rigetto della domanda di ripetizione – le conseguenze della mancata quantificazione delle somme indebitamente corrisposte.

1.3.1. Precisano, sul punto, che:

a. quand’anche si ritenesse applicabile retroattivamente la norma sopra richiamata, l’onere della prova in merito all’effettiva realizzazione della progettazione e del completamento dell’impianto di depurazione gravava sulle parti convenute, le quali non lo avevano assolto, visto che si erano limitati a negare i fatti costitutivi del diritto azionato, senza fornire alcuna prova delle ragioni eccepite, come sarebbe stato loro preciso onere;

b. avevano, per contro, assolto all’onere probatorio a loro carico, dimostrando il cattivo funzionamento dell’impianto di depurazione di Cuma;

c. doveva ritenersi errata l’affermazione, contenuta nella sentenza

impugnata, secondo cui i documenti da loro originariamente prodotti si sarebbero solo limitati ad evidenziare una serie di criticità e disfunzioni del depuratore, senza con ciò soddisfare i presupposti necessari per la restituzione della quota di canone asseritamente non dovuto: tale affermazione, in tesi, era scaturita da una superficiale ed erronea valutazione della documentazione versata in atti documentazione che il Tribunale avrebbe dovuto, invece, esaminare sulla base del principio, ormai consolidato, della c.d. “vicinanza della prova”.

2. I tre motivi, intrinsecamente connessi, devono essere congiuntamente esaminati: il terzo/che costituisce la censura principale,è fondato, mentre i primi due risultano inammissibili per mancanza di interesse ad impugnare.

2.1.Si osserva, al riguardo, che questa Corte, ha ripetutamente dichiarato l’infondatezza del sospetto di legittimità costituzionale del D.L. n. 208 del 2008, art. 8 sexies (convertito nella L. 13 del 2009), affermando il principio secondo il quale “detta disposizione – nel disciplinare le modalità di ripetizione delle somme erogate, dagli utenti del servizio idrico integrato, quale corrispettivo della non fruita prestazione di depurazione acque – è stata emanata per regolamentare gli effetti di una pronuncia (n. 335 del 2008) della Corte costituzionale, sicchè la retroattività è implicita nella sua “rado”, e peraltro non viola gli artt. 3,24,102,111 e 117 Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU), poichè ogni norma genera uno iato tra la situazione preesistente e quella successiva, senza per questo discriminare tra i cittadini; nè, d’altra parte, la norma “de qua” si occupa dell’azionabilità dei diritti, ovvero reca regole processuali, o impedisce l’accesso alla giurisdizione, o, infine, lede le prerogative degli organi giudiziari. (Cass. 8334/2017; Cass. 9323/2019). 2.2. E’ stato, sul punto, precisato che,premesso che4fficacia retroattiva di una norma di legge può essere attribuita, oltre che nel caso in cui la disposizione sia espressamente dichiarata tale o alla stessa sia espressamente riconosciuto il carattere interpretativo di una fonte precedente, anche alla stregua del suo oggettivo contenuto precettivo, laddove emerga, in modo inequivoco dal testo di legge, la volontà del legislatore di dettare una disciplina che regola i rapporti giuridici preesistenti tuttora pendenti, non potendo ritenersi “esauriti” gli effetti giuridici ad essi riconducibili, nel caso di specie tale volontà legislativa era stata chiaramente individuata nello scopo, indicato proprio dal DL. 208 del 2008, art. 8 sexies, commi 1 e 2 (convertito nella L. n. 13 del 2009) di colmare la lacuna della previgente disciplina del rapporto di utenza relativo al servizio idrico integrato, venuta meno, con effetto ex tunc, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008.

2.3. E’ stato, inoltre, affermato che “la disposizione non esaurisce il proprio scopo nel dare attuazione alla restituzione dell’indebita tariffa percepita in caso di omesso apprestamento o funzionamento dell’impianto di epurazione, imposta dalla pronunzia del giudice delle leggi, ma detta anche una regola “sostitutiva” di quella dichiarata incompatibile con la Carta fondamentale”, prevedendo, infatti, che nell’ipotesi in cui sussista un rapporto di utenza, avente ad oggetto il servizio idrico integrato, anche “nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporalmente inattivi, qualora tuttavia l’ente locale o il gestore abbia previsto nei piani di ambito o in atti formali la realizzazione di impianti di depurazione e abbia sostenuto nel periodo oggetto di rimborso della tariffa agli oneri derivanti dall’attività di progettazione, realizzazione e completamento dei medesimi impianti”, tali oneri rappresentano una “componente della tariffa” e devono essere riscossi “a decorrere dall’avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie all’attivazione del servizio di depurazione, purchè alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati”; e che “la norma dispone che i Comuni o i gestori tenuti “alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione” (come nel caso in esame) provvedono, anche in forma rateizzata o mediante compensazione, alla “deduzione” dall’importo da restituire degli oneri derivati dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento, avviate. La disposizione, pertanto, pone una regola tariffaria da applicare ai periodi di utenza pregressi, già regolati dalla norma di legge dichiarata incostituzionale, riconoscendo il diritto del Comune o del gestore, anche per detti periodi, di riscuotere una tariffa, sebbene ridotta all’importo dei soli costi di attivazione, ripartiti proporzionalmente in base al consumo idrico del singolo utente. In tale ambito vanno valutati i limiti che incontra il legislatore nel modificare o sostituire, con norme imperative, il contenuto dei rapporti obbligatori già esistenti che, secondo il tradizionale insegnamento fornito dalla Corte costituzionale (Corte Cost: sentenze 11 giugno 2010, n. 209; 21 ottobre 2011, n. 271; 17 dicembre 2013, n. 314 e 12 aprile 2017, n. 73) è costituito dal principio di certezza del diritto, teso ad assicurare la stabilità dei rapporti giuridici ormai “esauriti”. (cfr. Cass. 9323/2019 in motivazione).

2.4. Partendo, dunque, dalla ormai pacifica retroattività della disposizione oggetto delle prime due censure, e dalla conseguente possibilità di avvalersene da parte degli aventi diritto, le stesse critiche risultano inammissibili per mancanza di interesse: poichè la acclarata retroattività della norma consente, infatti, di accedere, in presenza dei presupposti, alla ripetizione di quanto pagato ma, in ipotesi, non dovuto, la doglianza, da una parte, si riferisce ad una ipotetica quanto presupposta statuizione del Tribunale che, invero, non si è espressamente pronunciato sul punto; e, dall’altra, non prospetta affatto il danno che la acclarata retroattività della norma potrebbe arrecare ai ricorrenti.

3. Tanto premesso, risulta fondato il terzo motivo, sia nella parte in cui il ricorrente ha dedotto la violazione dei principi generali in materia di ripartizione degli oneri probatori in tema di adempimento contrattuale, sia in relazione al profilo di censura declinato in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con il quale si denuncia l’apparenza della motivazione e la sua illogicità in punto di onere della prova sulla domanda di ripetizione di indebito avanzata.

3.1. I ricorrenti lamentano, al riguardo, che:

a. nel pervenire alla decisione di rigetto, il giudice d’appello non aveva fatto corretta applicazione dei principi in materia di onere della prova, non tenendo conto del fatto che la parte attrice aveva provato documentalmente l’omesso e/o insufficiente funzionamento del depuratore di Cuma;

b. esisteva prova documentale in ordine alla inefficienza del depuratore, ciò che, a loro dire, aveva comportato la mancata erogazione del servizio. Richiamano, al riguardo, gli atti del procedimento penale, avviato dalla Procura della Repubblica di Napoli in relazione allo stato dell’impianto di depurazione di Cuma, ed esattamente la relazione peritale disposta in tale sede e la sentenza n. 4351, resa dalla sezione distaccata di Pozzuoli del Tribunale partenopeo il 19 marzo 2009.

c. a tali documenti, in tesi, doveva aggiungersi la dichiarazione resa alla stampa dal direttore generale dell’Arpac, il 25 aprile 2009, che avrebbe confermato come tutti i depuratori della Regione Campania, ad eccezione di quello di Sarno, erano risultati inadeguati, non essendo in grado di rispettare l’insieme dei parametri previsti dalla legge. A ciò dovevano aggiungersi le innumerevoli denunce relative al malfunzionamento, o mancato funzionamento, del depuratore di Cuma.

d. conseguentemente, il Tribunale aveva errato in quanto aveva totalmente omesso di analizzare la copiosa documentazione versata in atti, violando l’art. 2697 c.c. e rendendo una motivazione priva di ogni valutazione della documentazione versata in atti, in contrasto con il principio di non contestazione (artt. 115 e 116) e del principio di vicinanza della prova al quale ben poteva ricorrersi nel caso di specie.

3.3. La censura è fondata.

Infatti, pur partendo dal condivisibile principio secondo il quale “chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dellmaccipiens” l’azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta” (cfr. Cass. 7501/2012) deve affermarsi che, da una parte, la documentazione prodotta (analiticamente indicata nel motivo di ricorso: cfr. pag. 24 -31 del ricorso) dalla quale tale prova poteva essere ricavata non è stata affatto esaminata dal Tribunale e, dall’altra, che l’onere di provare l’avvenuta progettazione per la riattivazione del servizio di depurazione – presupposto per la debenza della quota delle bollette ex 8sexies D.L. n. 208 del 2008 – ricade, quale controeccezione, a carico della parte che la invoca e cioè, nel caso di specie, la ABC e Regione Campania.

3.4. A ciò deve aggiungersi che:

a. la procedimentalizzazione delle condizioni che rendono esigibile la prestazione (ex D.M. 30 settembre 2009), prevedono una serie di passaggi (in particolare, quelli individuati negli artt. 6 e 7 del decreto che affidano alla dimostrazione dell’Autorità d’Ambito anche l’individuazione degli importi e degli aventi diritto sulla base di accertamenti relativi al funzionamento del servizio) articolati nel senso di creare una posizione di assoluto vantaggio del gestore del servizio in termini di disponibilità delle prove, soprattutto documentali, idonee a configurare la condizione sulla quale si fonda, in termini di inversione del relativo onere, il principio di “vicinanza della prova” (cfr. Cass. 20110/2013; Cass. 21927/2017);

b. il Tribunale ha contraddittoriamente posto a carico dei ricorrenti l’omesso compimento, da parte del soggetto a ciò tenuto, di tutte le attività materiali necessarie per dotare il credito delle caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) con ciò errando nell’applicazione del principio di ripartizione degli oneri probatori in materia contrattuale e rendendo, sulla specifica questione, una motivazione non aderente alle emergenze processuali, in quanto tale illogica ed apparente.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, – l’error in procedendo per aver il Tribunale subordinato la restituzione delle quote di tariffa di depurazione ed il relativo quantum al compimento di una complessa serie di attività burocratiche ed amministrative che erano state omesse (cfr. pag. 5 e 6 sentenza impugnata).

In buona sostanza, richiamando quelle che sono le procedure previste a carico dei gestori e dell’Autorità d’Ambito, nell’inerzia dei quali devono soccorrere le regioni e gli enti locali, i ricorrenti censurano la sentenza nella parte cui aveva affermato che, in mancanza, la domanda non poteva essere accolta, postulando una sorta di obbligatoria preventiva procedura amministrativa o condizione di proponibilità.

4.1. Il motivo è fondato.

D.L. n. 208 del 2008, art. 8 sexies, prevede, effettivamente, una procedura amministrativa per la quantificazione del credito.

4.2. Le modalità di esercizio di tale diritto sono disciplinate dal DM 30.9.2009, sopra richiamato, che individua i soggetti aventi diritto alla restituzione (art. 4, comma 1, lett. b), lett. c) e lett. d), art. 6) nonchè la determinazione del relativo importo (art. 4, comma 4), al netto degli oneri deducibili (art. 5), e la procedura di restituzione (art. 7), con l’individuazione degli importi da parte dell’Autorità d’ambito, da porsi a carico del gestore (sempre quale adiectus solutionis causa). 4.3. Il Tribunale, respingendo le pretese degli odierni ricorrenti, oltre ad aver posto a carico dell’utente/creditore le conseguenze della omissione procedimentale di cui era onerata la parte tenuta ad adempiere, ha affermato che tale omissione pregiudicava il diritto dei ricorrenti ad adire l’autorità giudiziaria.

4.4. A tal fine va ricordato che l’art. 8-sexies, comma 2, citato, prevedeva che i gestori dovessero provvedere alle restituzioni, secondo le modalità individuate dal D.M. 30 settembre 2009, previsto dal comma 4 del medesimo art. 8-sexies, entro un termine precisamente indicato.

Non essendo ciò avvenuto e vertendosi in materia di diritti soggettivi, il percorso argomentativo del Tribunale si traduce nell’affermazione del principio, invero

erroneo, secondo cui l’utente non avrebbe alcun rimedio per ovviare

all’inadempimento, protratto oltre il termine stabilito ex lege, da parte dell’Autorità d’Ambito e del gestore.

5. Con il quinto motivo si deduce, infine, – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e n. 3), – la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per non aver comunque condannato le controparti, in relazione al periodo successivo all’entrata in vigore del D.L. n. 208 del 2008, art. 8 sexies, alla restituzione di quanto dovuto secondo le modalità di compensazione, viste le conclusioni omnicomprensive formulate.

5.1. La censura è assorbita dall’accoglimento dei precedenti motivi.

Ricorso incidentale condizionato dell’ABC.

6. Con il primo motivo, l’azienda ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, degli artt. 75,81,100 e 112 per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.

6.1. Lamenta che il Tribunale aveva acriticamnete riportato nella propria decisione la motivazione del primo giudice, omettendo di considerare che la produzione delle fatture e delle bollette non costituiva prova del diritto esercitato ed era stata specificamente contestata, anche perchè alcuni bollettini di pagamento erano intestati a soggetti diversi da quelli che avevano agito in giudizio.

6.2. Il motivo è inammissibile.

La censura di risolve in una richiesta di rivalutazione di merito, a fronte di una motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale con la quale il Tribunale, oltre a riportare le argomentazione del giudice di pace, ha affermato che gli attori ed interventori avevano prodotto fatture e bollette, le ricevute di pagamento, nonchè le lettere provenienti dalla società ed aventi ad oggetto la quantificazione degli importi incassati e fatturati a titolo di canone di depurazione (cfr. pag. 3 u. c.p.c. sentenza); ed ha anche specificato, in relazione alla eccepita diversa intestazione delle bollette che gli utenti appellati venivano identificati attraverso un codice numerico che, quindi, rendeva inequivocabile l’identificazione del soggetto che fruiva dell’utenza.

6.3. La motivazione risulta, pertanto, congrua, logica ed esaustiva e il motivo maschera la richiesta di un inammissibile terzo grado di merito sulla specifica questione (cfr. Cass. 13721/2018).

7. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 75,81,100 e 112 c.p.c., in relazione al proprio difetto di legittimazione passiva.

7.1. Assume che:

a. l’attività svolta era di mera riscossione e che, pertanto, aveva assunto la posizione di mero adiectus solutionis causa: la domanda di ripetizione dell’indebito doveva, dunque, essere spiegata nei confronti degli enti effettivi destinatari dell’erogazione in relazione al principio secondo cui il carattere personale dell’azione rende la stessa esperibile solo nei confronti del destinatario del pagamento che abbia ricevuto la somma (o la cosa) che si assume non dovuta, visto che l’azione restitutoria è circoscritta ai rapporti fra “solvens” e “accipiens”.

b. la legittimazione passiva doveva, dunque, rinvenirsi in capo al Comune ed alla Regione in quanto, in base alla convenzione n 71734 del 16.7.2002, erano tali enti ad essere destinatari ex lege delle prestazioni, in tesi, indebitamente erogate.

7.2. Il motivo è infondato.

Premesso che la pretesa restitutoria è riferita ad un contratto di somministrazione stipulato fra gli utenti e l’ABC, le fatture – o meglio le bollette – prodotte attestano come fosse stata la stessa azienda ad esigere il pagamento del corrispettivo per la prestazione erogata, in forza di un rapporto contrattuale che si riconosceva, pertanto, essere corrente “inter partes”.

7.3. A ciò consegue che risulta erronea la pretesa di escludere la sua legittimazione passiva, concorrente rispetto a quella della Regione Campania (per ciò che si dirà) al quale appartiene l’impianto di depurazione: l’affermazione che la ricorrente incidentale si limitasse a svolgere una mera attività di riscossione risulta, pertanto, infondata, in quanto l’azienda, lungi dall’essere un mero “ente esattore” riveste la qualità di contraente dei contratti di somministrazione in relazione ai quali si controverte.

7.4. Si osserva al riguardo che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico integrato, ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il cui ammontare è inserito automaticamente nel contratto, ragione per cui ove il servizio di depurazione non sia stato fornito, ma quella quota di tariffa sia stata versata, è nei confronti della controparte del contratto di utenza che la pretesa restitutoria va azionata, in quanto è alla “effettiva fruizione del servizio di depurazione” che, “per la rilevata natura sinallagmatica del rapporto”, risulta “condizionato l’accoglimento della pretesa di pagamento” (cfr. Cass. 14041/2013).

7.5. In altri termini, la titolarità di ABC – dal lato passivo – del rapporto controverso originato dalla pretesa restitutoria degli utenti, trova il suo fondamento nella posizione di parte negoziale del contratto di utenza, ciò che del resto, fino al riconoscimento della non debenza della quota della tariffa relativa alla depurazione acque (per effetto dell’intervento caducatorio della Corte Costituzionale), aveva legittimato l’odierna ricorrente a pretendere la riscossione dell’intero corrispettivo del servizio idrico.

8. Con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente deduce, ancora, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1292,1298,1299 e 2055 c.c., nonchè degli artt. 32,106 e 112 c.p.c., per il rigetto della domanda di manleva e di regresso nei confronti della Regione Campania e, per effetto, della chiamata in causa formulata dalla Regione, “a cascata”, nei confronti della Hidrogest Campania Spa.

8.1. Il motivo è parzialmente fondato.

8.2. Si osserva, infatti, che la decisione impugnata risulta errata nella parte in cui, accogliendo il gravame incidentale della Regione Campania, ha dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva.

E’ pacifico, infatti, che Regione sia “proprietaria dell’impianto”, nonchè il soggetto deputato “a svolgere il servizio di depurazione” (sebbene la sua gestione, in concreto, fosse stata affidata alla società Hydrogest Campania Spa). 8.3. Di conseguenza, la concorrente responsabilità della Regione si giustifica, ai sensi dell’art. 2043 c.c., nella forma – non sconosciuta al nostro ordinamento, nè alla giurisprudenza di questa Corte – della “cooperazione del terzo nell’inadempimento” (per un’applicazione recente, sebbene con riferimento a tutt’altra fattispecie, cfr. Cass. Sez. 2, sent. 7 ottobre 2016, n. 20251, Rv. 641719-01).

8.4. La chiamata in causa della ABC era diretta a far accertare – ai sensi dell’art. 1298 c.c., comma 1, – il suo diritto a “recuperare” dalla Regione quanto eventualmente dovuto agli utenti che hanno azionato la pretesa restitutoria, e ciò proprio in ragione della sua condizione di proprietaria dell’impianto di Cuma e di soggetto tenuto a svolgere il servizio di depurazione. In altri termini, la necessità di esaminare la pretesa di regresso di ABC si giustifica proprio in quanto diretta ad accertare la misura del concorso della Regione nell’inadempimento.

8.5. Sul punto, dunque, il secondo motivo di ricorso incidentale va accolto, alla luce del seguente principio di diritto: “in presenza di una temporanea inattività del servizio di depurazione acque, la condotta del proprietario dell’impianto, nonchè gestore del servizio di depurazione, integra un concorso nell’inadempimento ascrivibile, nei confronti degli utenti, al soggetto che abbia concluso con gli stessi il contratto di utenza, sicchè il medesimo, convenuto in giudizio da costoro per la restituzione della quota del corrispettivo del servizio dovuta a titolo di depurazione acque, ha diritto ad agire in via di regresso nei confronti del predetto proprietario dell’impianto e gestore del servizio”.

8.6. Per il resto, la censura che prospetta l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della Hidrogest Campania Spa, è inammissibile. 8.7. Deve richiamarsi, infatti, il principio secondo cui “il litisconsorzio necessario, la cui violazione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell’utilità connessa con l’esperimento dell’azione proposta” (Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2006, n. 3281, Rv. 587632-01), ciò che, in particolare, si verifica “allorquando l’azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all’adempimento di una prestazione inscindibile, incidente su una situazione inscindibilmente comune a più soggetti” (Cass. Sez. 2, sent. 26 luglio 2006, n. 17027, Rv. 591435-01; Cass. Sez. 1, sent. 23 settembre 2003, n. 14102, Rv. 567084-01).

8.8. Rispetto a tale “ratio” (su cui si fonda le norme processuali invocate), risulta del tutto “eccentrico” il motivo addotto dalla ricorrente a sostegno della pretesa di integrare il contraddittorio verso la società Hydrogest Campania Spa (e, quindi, oggi, per dolersi della sua praetermissione), ovvero la necessità di soddisfare esigenze probatorie, idonee a consentirle la prova del già indicato “fatto impeditivo” del credito restitutorio, giacchè l’acquisizione di documentazione attestante la regolarità del servizio erogato e/o l’effettuazione degli investimenti operati per il completamento dell’impianto ben avrebbe potuto essere richiesta a norma dell’art. 210 c.p.c., comma 1.

9. Infine, con il quarto motivo, la ricorrente incidentale deduce, ex 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., e art. 2948 c.c., n. 4, riguardo alla prescrizione del diritto ad ottenere le prestazioni restitutorie richieste: l’azienda assume infatti che la pronuncia impugnata, fondata sul rigetto dell’eccezione in relazione al termine decennale, valevole per l’azione ex art. 2033, era erronea, in quanto risultava comunque esistente un contratto di somministrazione rispetto al quale doveva farsi riferimento al più breve termine prescrizionale applicabile ai contratti di durata.

9.1. Il motivo è infondato.

9.2. Premesso, infatti, che indipendentemente dalla controversa estensione temporale, le pretese in esame non potevano essere esaminate prima dell’1.10.2014 (termine massimo di cinque anni a decorrere dall’1.10.2009 D.L. n. 208 del 2008, ex art. 8 sexies) si osserva in ogni caso che, in relazione all’azione di ripetizione di indebito, il termine di prescrizione è, comunque, decennale, indipendentemente dal fatto che il credito che diede origine al pagamento, poi risultato non dovuto, fosse soggetto al regime prescrizionale breve di cui all’art. 2948 c.c., n. 4): il diritto alla restituzione dell’indebito non è, infatti, sussumibile come una prestazione di carattere periodico (cfr. Cass. 28436/2019; 21962/2018), anche se trae origine da un contratto in tal modo qualificato. In conclusione, il ricorso incidentale deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione.

La sentenza, pertanto deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione che dovrà riesaminare l’intera controversia anche alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati.

Il Tribunale provvederà, altresì, alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso principale e dichiara inammissibili il primo ed il secondo ed assorbito il quinto; dichiara inammissibile il primo, rigetta il secondo ed il quarto motivo di ricorso incidentale ed accoglie parzialmente il terzo, dichiarandolo inammissibile per il resto.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di diverso giudice anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA