Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11582 del 13/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 13/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 13/05/2010), n.11582
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Comune di Roma, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te
dom.to in Roma, alla via Tempio di Giove n. 21, presso l’Avvocatura
Comunale, rapp.to e difeso dall’avv. Avenati Fabrizio, giusta procura
in atti;
– ricorrente –
contro
Stunt Publicity s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio n. 124/12/07 depositata il 28/9/07;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 25/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona dei Sostituto Procuratore
Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Stunt Publicity s.r.l., contro il Comune di Roma è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Roma n. 126/53/04 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento Pubblicità 2001.
Il ricorso proposto dal Comune si articola in due motivi. Nessuna attività è stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 25/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio, li P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della “norma in materia di notificazione degli atti giudiziari”.
Inammissibile è la censura di violazione di legge in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3^, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).
Con secondo motivo il ricorrente assume l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso.
La censura è inammissibile in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.
Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010