Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11582 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 11/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10189/2013 proposto da:

P.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S.

TOMMASO D’AQUINO 75, presso lo studio dell’avvocato MAURO

RECANATESI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAETANA

13-A, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO GRAZIANI, che lo

rappresenta e difende;

T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LUCA GAURICO

257, presso lo studio dell’avvocato MARCO LUPO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SIMONE TIRIBOCCHI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4923/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato OLIVETI Francesca con delega depositata in udienza

dell’Avvocato RECANATESI Mauro, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GRAZIANI Umberto difensore del Condominio che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato TIRIBOCCHI Simone difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La vicenda oggetto della causa trae origine dal contratto preliminare col quale P.L. – proprietaria di un appartamento facente parte dell’edificio condominiale sito in (OMISSIS) – promise di vendere tale unità immobiliare a terzi (tale G.) e dal fatto che successivamente secondo la prospettazione della stessa – si sarebbero verificate infiltrazioni di acqua provenienti dalla sovrastante terrazza, dove il condominio aveva fatto eseguire lavori di impermeabilizzazione dall’impresa edile di T.P., cosicchè – in ragione dei danni verificatisi – la P. sarebbe stata costretta, in sede di stipula del contratto definitivo, ad accettare la corresponsione di un prezzo inferiore di 20 mila Euro rispetto a quello pattuito nel preliminare.

2. – La Corte di Appello di Roma confermò la sentenza di primo grado, che – per quanto in questa sede ancora rileva – ebbe a rigettare la domanda con la quale la P. aveva chiesto la condanna del condominio al risarcimento dei danni subiti.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre P.L. sulla base di quattro motivi.

Resistono con separati controricorsi il Condominio dell’edificio di sito in (OMISSIS), nonchè T.P. (chiamato in garanzia dal detto condominio nel giudizio di primo grado).

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia su una domanda (ex art. 360 c.p.c., n. 4), nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello dichiarato inammissibile il motivo di appello col quale la ricorrente aveva lamentato la mancata pronuncia da parte del primo giudice sulla domanda da essa formulata nei confronti della appaltatrice ditta T..

Col secondo motivo, che va esaminato unitamente al primo in ragione della stretta connessione, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia su un motivo di appello (ex art. 360 c.p.c., n. 4) nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello ritenuto la carenza di legittimazione attiva della P. nei confronti dell’appaltatore, erroneamente qualificando di natura contrattuale l’azione esperita nei confronti dell’appaltatore ex art. 1669 c.c..

Entrambe le censure sono infondate.

Va, infatti, rilevato che non è stata la Corte territoriale ad aver qualificato di natura contrattuale l’azione proposta dalla P.; è stata la stessa P., nel motivo di appello, ad aver affermato di aver esperito l’azione di responsabilità contrattuale nei confronti della ditta appaltatrice, senza far cenno peraltro all’art. 1669 c.c. (p. 3 della sentenza impugnata). Solo col ricorso per cassazione la ricorrente fa riferimento all’art. 1669 c.c..

Stando così le cose ed essendo certo che la P. ha esperito azione di natura contrattuale nei confronti della ditta appaltatrice, esattamente la Corte territoriale ha ritenuto che “solo il Condominio può fare valere l’azione contrattuale nei confronti della chiamata in causa ditta T., posto che la P. non ha alcun rapporto diretto con la menzionata ditta T. (chiamata in causa dal Condominio)”.

2. – Col terzo motivo, si deduce poi la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), l’omesso esame delle prove e delle censure (ex art. 360 c.p.c., n. 4), nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello ritenuto non provato il nesso causale tra le lamentate infiltrazioni e le opere di impermeabilizzazione eseguite dalla ditta T. su incarico del condominio.

Unitamente a tale motivo, va esaminato – stante la stretta connessione – il quarto motivo, col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), l’omesso esame delle prove e delle censure (ex art. 360 c.p.c., n. 4), nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello ritenuto non provata la sussistenza del lamentato danno.

Entrambe le censure sono inammissibili, in quanto pongono in discussione l’accertamento dei fatti come compiuto dai giudici di merito sulla base delle prove acquisite, accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, non risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata nè apparente nè manifestamente illogica (i giudici, a p. 4-5 della sentenza impugnata, hanno spiegato in modo plausibile le ragioni della ritenuta assenza di prova del danno e, comunque, del nesso eziologico tra i lavori eseguiti dalla ditta T. e le lamentate infiltrazioni), non essendo ormai più censurabile – sulla base del nuovo testo del dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis – il vizio di insufficienza della motivazione (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014).

I motivi, che peraltro sollecitano un inammissibile riesame delle prove acquisite, risultano anche del tutto generici, in quanto non precisano neanche il tempo in cui sarebbero stati eseguiti i lavori rispetto alla stipula del preliminare e alla stipula del definitivo.

Inconferente, infine, è il richiamo al tema dell’onere della prova, avendo la Corte territoriale deciso la causa sulla base delle prove acquisite, e non sulla base della regola di giudizio residuale dettata dall’art. 2697 c.c..

3. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

4. – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle due parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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