Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11582 del 06/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 06/06/2016, (ud. 09/03/2016, dep. 06/06/2016), n.11582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29547-2014 proposto da:

M.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CERESIO 24, presso lo studio dell’avvocato

CARLO ACQUAVIVA, che lo rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE BENI CEDUTI AI CREDITORI DELLA

FEDERCONSORZI IN C.P., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

FEDERCONSORZI – FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI S.C.A.R.L.

IN CONCORDATO PREVENTIVO, B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 10755/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/12/2013 R.G.N. 5876/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato ACQUAVIVA CARLO;

udito l’Avvocato SAMENGO ALFREDO per delega verbale PESSI

ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 10755 del 2013, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda proposta da M.C. intesa ad ottenere la condanna di Federconsorzi – Federazione italiana dei consorzi agrari in liquidazione in concordato preventivo – e della Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federconsorzi in concordato preventivo, al risarcimento del danno professionale, esistenziale e biologico connesso alle vicende lavorative comprese nel periodo tra il 1986 e 1995, che avevano determinato, in particolare, un danno alla salute pari ad un’ invalidità permanente del 35%, conseguente a malattia ipertensiva da stress.

La Corte riteneva che fosse intervenuta la prescrizione decennale dell’azione risarcitoria dispiegata: rilevava infatti che il ricorrente aveva notificato l’originaria citazione, costituente primo atto interruttivo, in data 16 ottobre 2007 ed aveva allegato a fondamento della domanda condotte datoriali risalenti agli anni dal 1986 al 1995. Riteneva che non avessero pregio le deduzioni dell’appellante secondo le quali egli aveva avuto contezza dell’aggravamento del proprio stato di salute e dell’eziologia professionale della malattia solo in sede di redazione della consulenza di parte (del 2006) in quanto il mero aggravamento di un danno preesistente non poteva determinare lo spostamento del termine iniziale di decorrenza della prescrizione, considerato che già in data 20 marzo 1990 al ricorrente era stata diagnosticata un’incipiente ipertensione.

Per la cassazione della sentenza M.C. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c., cui ha resistito con controricorso la Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federconsorzi in concordato preventivo. La Federconsorzi – Federazione italiana dei consorzi agrari in liquidazione in concordato preventivo – è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A fondamento del primo motivo di ricorso, il M. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 436 c.p.c. e dell’art. 2938 c.c. e art. 2946 c.c. e ss., nonchè nullità della sentenza e/o del procedimento di secondo grado. Riferisce che il Tribunale aveva rigettato nel merito la domanda da lui proposta, senza esaminare l’eccezione preliminare di prescrizione. Ciò comportava l’onere della controparte di proporre appello incidentale, mentre, essendosi questa limitata a riproporre l’eccezione di prescrizione, il punto doveva ritenersi coperto dal giudicato interno.

1.1. Il motivo non è fondato.

Nel caso che ci occupa non si verte nell’ipotesi in merito alla quale è insorto contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, relativa alla necessità (o meno) che la parte, vittoriosa sul merito della domanda nel primo grado del giudizio ma che aveva visto in tale sede espressamente, rigettata una questione preliminare all’esame del merito, debba proporre appello incidentale avverso la statuizione del primo giudice che l’aveva visto soccombente, ipotesi oggetto dell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 4058 del 2016. Si ricava infatti dalla premessa fattuale dello stesso ricorrente che il Tribunale non ha esaminato l’eccezione di prescrizione ed ha rigettato la domanda del M. nel merito. Non vi sono quindi ostacoli nell’applicare il principio, reiteratamente affermato da questa Corte, che il Collegio condivide, secondo il quale la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, da intendersi come quelle che siano state ritenute superate o non esaminate perchè assorbite, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. (cfr. in tal senso ex multis Cass. 28 agosto 2013 n. 19828, Cass. 23 aprile 2010, n. 7057; 26 novembre 2010, n. 24021;5 giugno 2007, n. 13082; 19 marzo 2007, n. 6519; 24 marzo 2006, n. 6631; 9 settembre 2004, 18169). Con riferimento poi in particolare all’eccezione di prescrizione, si è affermato che nel rito del lavoro, ove il giudice di primo grado abbia implicitamente disatteso l’eccezione di prescrizione rigettando la domanda per motivi di merito, l’eccezione stessa – che ha natura di eccezione in senso stretto, rilevabile soltanto ad istanza di parte – dev’essere formalmente e tempestivamente dedotta nella memoria di costituzione, ai sensi dell’art. 436 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U, n. 1417 del 1/2/2012, n. 18901 del 07/09/2007, n. 18901 del 2007, n. 12644 del 08/07/2004).

Ne consegue che correttamente la Corte territoriale ha esaminato l’eccezione di prescrizione, non esaminata dal primo Giudice, ritenendola ritualmente riproposta con la memoria di costituzione in appello.

2. Come secondo motivo, il ricorrente lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. ed addebita alla Corte territoriale di aver omesso di esaminare la domanda relativa al cosiddetto danno professionale, essendosi limitata a valutare l’eccezione di prescrizione con riguardo al danno da lesione perponale, mentre il risarcimento del danno professionale era stato richiesto sia nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado sia nel ricorso in appello.

2.1. Neppure tale motivo è fondato.

La Corte, che ben aveva presente la domanda proposta per ottenere anche il risarcimento del danno professionale, esplicitamente menzionata nella seconda pagina della motivazione, ha ritenuto estinta per prescrizione l’intera domanda risarcitoria, con statuizione di carattere generale, affermando che l’eccezione di prescrizione decennale presentava carattere decisivo ed assorbente in quanto, come ricordato nello storico di lite, il ricorrente aveva notificato l’originaria citazione, costituente primo atto interruttivo, in data 16 ottobre 2007 ed aveva allegato a fondamento della domanda condotte datoriali risalenti agli anni dal 1986 al 1995. La questione dell’aggravamento in relazione al danno alla salute è stata poi specificamente affrontata dal giudice capitolino onde superare l’obiezione secondo la quale la prescrizione non avrebbe potuto decorrere che dal consolidamento dei postumi invalidanti derivati dall’evento.

3. In definitiva, il ricorso dev’essere respinto, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizi in favore del controricorrente, liquidate come da dispositivo. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti di Federconsorzi – Federazione italiana dei consorzi agrari in liquidazione in concordato preventivo, rimasta intimata.

In considerazione della data di notifica del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art6.

13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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