Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11582 del 03/05/2021

Cassazione civile sez. I, 03/05/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 03/05/2021), n.11582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11747/2019 proposto da:

N.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Lorenzo Trucco, per

procura rilasciata su foglio separato allegato facente parte del

ricorso per cassazione, ed elettivamente domiciliato presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di TORINO n. 1469/2019 depositato in

data 2 marzo 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

3/12/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con decreto del 2 marzo 2019, il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso proposto da N.S., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Il richiedente ha riferito di avere lasciato il Senegal in seguito al furto di tre mucche che avevano poi rinvenuto in un villaggio distante 20 Km; che il padre aveva rivendicato le proprietà delle mucche e che, minacciato da un ragazzo con un machete, lo aveva ucciso; che, recuperate e vendute le mucche, la famiglia sarebbe stata attaccata da quattro persone che cercavano il responsabile dell’uccisione del ragazzo e che la madre era stata violentata, mentre lui era riuscito a scappare e che, su richiesta della madre, aveva lasciato il Senegal.

3. Il Tribunale ha ritenuto che il racconto del richiedente non era credibile e che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, tenuto conto anche della situazione del paese di provenienza alla luce delle fonti richiamate; nè sussistevano le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria, mancando una condizione di vulnerabilità effettiva, nè era decisivo da solo l’attestato di frequenza di corsi di studi per ritenere sussistente una situazione di integrazione sociale.

4. N.S. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a tre motivi.

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5, art. 117 Cost., comma 1, così come integrato dall’art. 46, paragrafo 3, della Direttiva 32/2013 e dagli artt. 6 e 13 della CEDU; per quanto concerne la previsione del rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e segg. e relative deroghe espresse dal legislatore, nelle controversie in materia di protezione internazionale.

1.1 Già questa Corte, con motivazione condivisibile che qui si richiama, ha ritenuto la questione prospettata manifestamente infondata, in ragione del fatto che il rito camerale previsto dall’art. 737 c.p.c., rito previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte (Cass., 28 ottobre 2020, n. 23780; Cass., 5 luglio 2018, n. 17717).

Questa Corte ha, peraltro, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35 bis richiamato, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, artt. 24 e 111 Cost., anche nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (Cass., 30 ottobre 2018, n. 27700).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o erronea applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, anche in relazione alla richiesta di audizione del richiedente, non avendo il Tribunale osservato nulla in merito ed essendosi limitato a fissare l’udienza di comparizione, tenuto conto anche della giovane età e dei numerosi elementi che avrebbero potuto essere chiariti; che il Tribunale aveva operato una valutazione del verbale della Commissione come se si trattasse di una deposizione assunta in un’aula di giustizia in pieno contraddittorio tra le parti con la presenza dei difensori e che non erano state acquisite informazioni sul paese di provenienza.

2.1 Il motivo è infondato perchè nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale (Cass., 28 febbraio 2019, n. 5973).

In ogni caso, la censura attinente alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione risulta essere assolutamente generica e, per conseguenza, priva di decisività.

Il ricorrente, che peraltro nel difetto di autosufficienza non riporta nel ricorso per cassazione il contenuto della specifica richiesta di audizione che assume essere stata formulata al Tribunale, non indica quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento dell’impugnazione, ma fa riferimento, sempre generico, alla giovane età e alla necessità di acquisire informazioni sulle condizioni sociali e politiche del paese di provenienza senza spiegare neppure l’incidenza di tali fatti nel caso in esame.

Anche di recente questa Corte ha affermato che “Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Cass., 7 ottobre 2020, n. 21584).

Ancor più di recente, è stato ribadito che l’audizione non è un obbligo, ma una facoltà che ha come presupposto imprescindibile l’esplicitazione dei motivi della decisione assunta al riguardo, a fronte della quale non si pone il diritto potestativo del ricorrente, come sarebbe se al fondo di essa fosse riscontrabile un incombente processuale automatico, necessariamente insito nella fissazione dell’udienza e tale da impedire al giudice di rigettare altrimenti la domanda e che il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza, nel senso che il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza (Cass., 11 novembre 2020, n. 25312).

2.2 Va disattesa anche l’ulteriore censura inerente alla valutazione del verbale della Commissione operata dal Tribunale, poichè il Tribunale ha affermato, con valutazione autonoma, che stante la non credibilità e la lacunosità della narrazione del richiedente difettavano i presupposti della protezione sussidiaria; che il racconto era fondato su motivazioni svincolate da situazioni di generale conflitto armato nel paese; che il richiedente non era stato direttamente minacciato dalla famiglia del ragazzo ucciso; che la madre e la sorella non avevano più ricevuto minacce e che la fuga dal Senegal era stata suggerita dalla madre senza che si fosse mai verificato alcun atto di violenza o persecuzione diretta nei confronti del richiedente.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o erronea applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, ed in relazione all’art. 10 Cost., comma 3, perchè la sentenza impugnata aveva attuato una ingiustificata sovrapposizione della protezione umanitaria, con la protezione sussidiaria, richiamando gli elementi di quest’ultima e che la situazione del Senegal, anche se non costituiva elemento per la concessione della protezione sussidiaria, rappresentava comunque un quadro lontanissimo dalle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana; la sproporzione tra il paese di provenienza e il territorio italiano era evidente anche in ragione della giovane età e del fatto che egli avesse lasciato il paese in una condizione di grave precarietà; che erano stati forniti rilevanti elementi di inserimento, con possibilità di ulteriori sviluppi per il futuro e, in ogni caso, il predetto giudizio di comparazione non era stato effettuato dal Tribunale.

3.1 Il motivo è inammissibile perchè il ricorrente, nel denunciare il vizio di violazione di legge (e in verità anche la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1) con riguardo alla statuizione di diniego della protezione umanitaria, svolge doglianze totalmente generiche, sia con riferimento alla dedotta situazione di vulnerabilità soggettiva, sia avuto riguardo alla situazione del Senegal, sollecitando un’inammissibile rivalutazione degli accertamenti di fatto effettuata dal Tribunale, che ha, con adeguata motivazione, escluso, nel caso concreto, la sussistenza di fattori di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva, anche mediante ampia e dettagliata descrizione della situazione del Paese di origine del richiedente, con indicazione delle fonti aggiornate al 2016-2017, affermando specificamente che non sussisteva una condizione di vulnerabilità effettiva, nè era decisivo da solo l’attestato di frequenza di corsi di studi per ritenere sussistente una situazione di integrazione sociale.

3.2 Ed invero il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può assumere rilevanza non quale fattore esclusivo, bensì quale circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale da tutelare mediante il riconoscimento di un titolo di soggiorno (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

Ed infatti, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza e, tuttavia, non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Cass., 28 giugno 2018, n. 17072; Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459).

Così facendo, infatti, si prenderebbe altrimenti in considerazione, piuttosto che la situazione particolare del singolo soggetto, quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali e astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass., 3 aprile 2019, n. 9304; Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459). 4. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.

Nulla sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2021

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