Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11581 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 13/05/2010), n.11581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

B.T.;

– intimata –

per la cassazione della commissione tributaria regionale di Roma sez.

staccata di Latina Sez. 40 sent. 483/07 depositata il 22/10/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 25/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da B.T. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione della CTR del Lazio, di cui si domanda la cassazione, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Frosinone n. 73/08/2005 che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) SSN Irpef 1996.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in due motivi.

Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’ intimata.

Secondo quanto affermato dalle Sezioni UU. (Sentenza n. 14815 del 04/06/2008) in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

La mancata partecipazione dei soci al giudizio di merito comporta la cassazione della sentenza impugnata- (restando peraltro in ciò travolta anche la sentenza di primo grado), con rinvio, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., u.c., alla C.T.P. di Frosinone affinchè decida la controversia previa integrazione del contraddittorio.

I diversi orientamenti dottrinari e giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la nullità del giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTP di Frosinone, compensando tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

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