Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11581 del 11/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 11/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9826/2013 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS) – (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO BARUCCO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GENEROSO DI

BIASE;

– ricorrente –

contro

IACI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 669/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato CONTE Assunta, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato DI BIASE Generoso, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La vicenda oggetto della causa trae origine dal contratto per l’assistenza e la manutenzione degli impianti di ascensore ubicati presso il condominio (OMISSIS) nel comune di (OMISSIS), stipulato nel (OMISSIS) tra la società I.A.C.I. s.a.s. e l’amministratore della Cooperativa Urbe 87, costruttrice dell’edificio condominiale.

2. – La Corte di Appello di Napoli, in accoglimento della domanda proposta dalla società IACI, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannò il Condominio (OMISSIS) al pagamento, in favore dell’attrice della complessiva somma di Euro 13.822,66 (di cui Euro 10.032,18 a titolo di penale per il recesso anticipato dal contratto ed Euro 3.790,48 a titolo di corrispettivi rimasti insoluti), da maggiorarsi con gli interessi legali.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Condominio (OMISSIS), sulla base di quattro motivi.

La società IACI s.r.l. (già IACI s.a.s.), ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte di Appello omesso di dichiarare – ai sensi degli artt. 1469 bis c.c. e segg. (applicabili ratione temporis) – la nullità della clausola contrattuale con la quale era stato pattuito l’obbligo del committente di corrispondere alla ditta IACI, a titolo di penale per il caso di recesso anticipato, gli importi dei canoni mensili dovuti fino alla scadenza naturale del contratto; si deduce, in particolare, l’erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto che la successione del condominio nel contratto stipulato dalla cooperativa rendesse pienamente efficaci le clausole che prevedevano, nel caso di recesso anticipato, il pagamento dell’intero importo dei compensi, nonostante si trattasse di clausole vessatorie e abusive poste a danno del consumatore e, come tali, nulle.

Il motivo è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Corte di Appello ha spiegato come alla cooperativa edilizia, che ha stipulato il contratto, non fosse applicabile la normativa a tutela del consumatore, non potendosi la cooperativa definire tale (p. 13 della sentenza impugnata); ed ha ancora spiegato come si sia formato il giudicato interno – per mancata proposizione di appello incidentale da parte del condominio – sul fatto che quest’ultimo è subentrato nel rapporto contrattuale stipulato dalla cooperativa Urbe 87, essendo tale subentro presupposto della condanna del condominio pronunciata dal giudice di primo grado (p. 11 della sentenza impugnata).

Il ricorrente non ha tenuto conto di tali ragioni poste a base della sentenza impugnata, che escludono la nullità della clausola contrattuale, pretesa dal condominio, e che estendono l’efficacia di essa allo stesso condominio quale successore nel rapporto contrattuale, in luogo della cooperativa Urbe 87. Non avendo il ricorrente sottoposto a critica la richiamata ratio decidendi, il motivo risulta inammissibile.

2. – Col secondo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte di Appello ritenuto che il condominio fosse subentrato nel contratto in luogo della cooperativa Urbe 87, così estendendo allo stesso la clausola penale pattuita.

Anche questo motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha spiegato che “il condominio non ha proposto appello incidentale, non rivolgendo alcuna censura contro la sentenza di primo grado, della quale, anzi, all’udienza di precisazione delle conclusioni, ha chiesto la conferma” (p. 9 della sentenza impugnata). Il ricorrente non ha censurato tale ratio decidendi, non contestando la circostanza di non aver proposto appello avverso la sentenza di primo grado e di aver chiesto la conferma di tale pronuncia.

Pertanto, essendosi formato il giudicato interno sulla statuizione della successione del condominio nell’intero contratto stipulato dalla cooperativa, il motivo risulta inammissibile.

3. – Col terzo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), per non avere la Corte di Appello dichiarato la nullità del contratto o, per lo meno, della clausola penale, per contrarietà alle norme imperative dettate a tutela del consumatore.

Anche questa censura è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi, avendo la Corte territoriale spiegato che la contraente cooperativa non poteva qualificarsi consumatore e che, pertanto, l’intero contratto da essa stipulato era valido, non potendosi applicare le norme a tutela del consumatore. E peraltro la nullità, essendo per sua natura genetica, non può sopravvenire a seguito della successione nel contratto.

4. – Col quarto motivo, si deduce ancora la violazione e la falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per avere la Corte di Appello erroneamente valutato il contenuto della missiva prodotta in giudizio, inviata all’ENEL da D.P.A., nella quale costui si qualificò amministratore del condominio prima dell’atto formale di costituzione dello stesso.

La censura è inammissibile, in quanto pone in discussione l’accertamento dei fatti compiuto dai giudici di merito sulla base delle prove acquisite (relativamente all’esistenza del condominio anteriormente alla data della sua formale costituzione), accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, non risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata nè apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U., n. 8053 del 07/04/2014).

5. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Nulla va statuito sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

6. – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA