Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11581 del 06/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 06/06/2016, (ud. 04/05/2016, dep. 06/06/2016), n.11581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2039/2014 proposto da:

ACCADEMIA MARKETING & COMUNICAZIONE S.R.L., IN LIQUIDAZIONE

(p.i.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 61, presso

l’avvocato TIZIANA SGOBBO, rappresentata e difesa dagli avvocati

MAURO ALESSANDRO CIAPPETTA, GEA MOSTARDINI, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.I.F., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE

MEDAGLIE D’ORO 72, presso l’avvocato CLAUDIO CIUFO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARINA GHIRETTI,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PARMA, depositata il 04/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2016 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto dei motivi primo e secondo, l’accoglimento per

quanto di ragione del motivo tre.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Parma, con ordinanza D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14, resa in data 24/10-4/12/2013, ha liquidato a favore dell’avv. L.F. la somma di Euro 2423,08, oltre interessi dalla domanda ed accessori di legge, condannando la s.r.l. Accademia Marketing & Comunicazione in liquidazione alla corresponsione della somma liquidata, nonchè alle spese del giudizio.

Il Giudice del merito, ritenuta la propria competenza, dovendosi escludere la competenza del giudice di pace in quanto il rito prevede la decisione collegiale della causa introdotta con rito sommario, ha ritenuto: non necessaria la riunione col giudizio 5097/12, dal momento che non era stata contestata la prestazione d’opera professionale; che risultavano provati documentalmente l’incarico e l’espletamento dell’attività professionale da parte dell’avv. L.; che per la liquidazione occorreva applicare la tariffa professionale, in quanto l’attività si era esaurita prima dell’abrogazione delle tariffe; che la contestazione della società era generica, da cui la non necessità della trasformazione del rito;

che non poteva utilizzarsi lo scaglione relativo al valore della transazione intervenuta tra le parti.

Ha pertanto concluso per la liquidazione del compenso come da richiesta.

Accademia Marketing & Comunicazione s.r.l. in liquidazione ha proposto “ricorso per regolamento di competenza e/o ricorso straordinario ex art. 11l Cost.”, sulla base di due motivi.

Si è difeso l’avv. L. con controricorso, illustrato con memoria.

Il P.G. ha depositato le conclusioni scritte, richieste ex art. 380 ter c.p.c..

Con ordinanza interlocutoria dell’11/11/2014-26/1/2015, la sesta sezione-1 di questa Corte ha qualificato il ricorso, contenente anche doglianze di legittimità, come straordinario, ed ha rimesso la causa alla pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Col primo motivo, la ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38, 114, 281 sexies e 702 bis c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3 e 14, e L. n. 794 del 1941, art. 29.

Sostiene che è inammissibile il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., per le cause di competenza del Giudice di pace(il valore della domanda dell’avv. L.I. è di Euro 2423,08) nè ha mutato i criteri di competenza il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, neppure scelto tra l’altro dal ricorrente.

Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza e contestualmente anche l’inammissibilità del ricorso, solo in subordine avrebbe dovuto dichiarare la competenza del Giudice di Pace di Firenze e, in ulteriore subordine, del Giudice di Pace di Parma; la controparte ha chiaramente scelto il procedimento ex art. 702 bis c.p.c., ed ha quindi chiesto la condanna al pagamento della controparte e non la liquidazione della somma come decisione preliminare alla condanna, da cui o la trasformazione del rito, la dichiarazione di incompetenza del Giudice adito e il rinvio al Giudice competente, o, più radicalmente, l’improcedibilità del ricorso.

Nel resto, la ricorrente deduce di avere contestato nel merito la domanda della controparte, e trascrive ampi passi della comparsa di costituzione e risposta, contestando nel merito, in subordine, le statuizioni del Tribunale sulla liquidazione.

1.2.- Col secondo mezzo, denuncia la “nullità e/o inefficacia dell’ordinanza (o in ipotesi sentenza) impugnata”; sostiene che il Collegio avrebbe dovuto tenere la prima udienza di comparizione e non il Giudice monocratico, che questi, nel caso, a scioglimento della riserva assunta all’udienza di prima comparizione, aveva fissato per la discussione ex art. 281 c.p.c., l’udienza del 18/6/13, all’esito della quale il G.I. si era riservato, mentre poi la decisione è stata emessa dal Collegio.

2.1.- Ribadito che il ricorso proposto dalla società Accademia, in quanto contenente, oltre alla questione della competenza, anche censure di merito deve essere inteso come ricorso straordinario, va rilevata l’infondatezza del primo motivo.

Col motivo, la società ricorrente (oltre a richiamare, con una tecnica espositiva alquanto farraginosa, profili diversi) ha sostanzialmente posto la questione di competenza del Tribunale di Parma, questione che deve ritenersi infondata.

La controversia promossa dall’avv. L.I. con il ricorso depositato a novembre 2012 per la liquidazione dei compensi professionali è disciplinata ratione temporis dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, che così dispone: “Le controversie previste dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28, e l’opposizione proposta a norma dell’art. 645 c.p.c., contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

E’ competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.

Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.

L’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.” Atteso che è incontestato che l’odierno controricorrente ha prestato la propria opera professionale avanti al Tribunale di Parma, risulta ben radicata la competenza presso detto ufficio giudiziario.

Ne consegue la totale infondatezza dei rilievi di carattere processuale fatti valere dalla ricorrente, per non tenere in alcun modo conto della normativa processuale specificamente introdotta dal D.Lgs. cit..

E’ opportuno altresì rilevare che, con la recente sentenza 4002/2016, questa Corte, all’esito dell’ampia ricognizione della novella legislativa, ha affermato che le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente previste dalla L. n. 794 del 1942, art. 28 – come risultante all’esito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, e dell’abrogazione della medesima L. n. 794 del 1942, artt. 29 e 30 – devono essere trattate con la procedura prevista dal suddetto D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche nell’ipotesi in cui la domanda riguardi l'”an” della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l’inammissibilità della domanda.

2.2.- Il secondo motivo è fondato.

Il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 14, al comma 2, ultima parte, ha previsto la decisione collegiale della controversia.

Nella specie, risulta che il G.I., all’udienza fissata ex art. 281 sexies, si è riservata la decisione, ed a scioglimento della riserva, il Tribunale in composizione collegiale, ha emesso l’ordinanza D.Lgs. 159 cit., ex art. 14.

Detta ordinanza deve ritenersi affetta da nullità, in quanto emessa dal Collegio che non aveva come tale partecipato all’udienza ex art. 281 sexies c.p.c., con ciò determinandosi la violazione dell’art. 276 c.p.c., e quindi il vizio di costituzione del giudice; come infatti affermato, tra le altre, nelle pronunce 15629/05, 20859/09, la decisione di primo grado deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso, in uno o più membri, da quello che ha assistito alla discussione della causa, in violazione dell’art. 276 c.p.c., comma 1, è causa di nullità della sentenza, riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c., ed è soggetta al relativo regime, con la conseguenza che il giudice d’appello che rilevi anche d’ufficio detta nullità, è tenuto a trattenere la causa e a deciderla nel merito, provvedendo alla rinnovazione della decisione come naturale rimedio contro la rilevazione della nullità (salvo dar corso anche ad eventuali attività cui sia stato sollecitato nell’ambito del regime dei “nova” in appello), e non deve, invece, rimettere la causa al primo giudice che ha pronunciato la sentenza affetta da nullità, in quanto non ricorre nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall’art. 354 c.p.c., mentre, ove il vizio venga rilevato (anche d’ufficio) dalla Corte di cassazione, la causa va rimessa al giudice d’appello ovvero al giudice che ha pronunciato in unico grado per la rinnovazione della decisione, non potendo la rinnovazione della decisione essere effettuata nel giudizio di legittimità.

3.1.- Conclusivamente, respinto il primo motivo, va accolto il secondo motivo e, dichiarata la nullità dell’ordinanza impugnata, va cassata la pronuncia in oggetto, con rinvio al Tribunale di Parma in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte respinge il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo;

dichiara la nullità dell’ordinanza impugnata, cassa la pronuncia in oggetto e rinvia al Tribunale di Parma in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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