Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11580 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 26/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 26/05/2011), n.11580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14481-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Z.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 345/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 22/05/2006 r.g.n. 126/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega PAOLO TOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3229 del 2004, il Giudice del lavoro del Tribunale di Genova dichiarava, tra l’altro, la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra Z.N. e la s.p.a.

Poste Italiane, per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. az. 25-9-1997, dal 12-10-1998 al 31-1-1999, prorogato al 28-2-1999, e condannava la società a ricostituire il rapporto di lavoro e a corrispondere le retribuzioni maturate dalla messa in mora.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda.

Lo Z. resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza depositata il 22-5-2006, rigettava l’appello.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con due motivi.

Lo Z. è rimasto intimato.

Infine è stata depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 7-4-2006.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).

Infine non deve provvedersi sulle spese, non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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