Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11580 del 13/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 13/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 13/05/2010), n.11580
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.G., elett.te dom.to in Roma, al Largo Somalia n.
presso lo studio dell’avv.Rita Gradara, rapp.to e difeso dagli avv.ti
Falsitta Gaspare e Silvia Pansieri , giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore;
– resistente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia n. 125/2007/10 depositata il 20/12/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 25/3/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da P.G. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, che a seguito di rinvio, ha confermato le sanzioni irrogate al P. con gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) IRPEF 1985- 1987. Il ricorso proposto dal contribuente si articola in due motivi.
Resiste l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 25/3/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo il ricorrente assume la violazione dell’art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.. LA CTR non si sarebbe uniformata al principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 4044/2007.
La censura è fondata. Questa Corte, con la sentenza succitata, ha accolto il terzo motivo di ricorso – relativo alla inapplicabilità della sanzione irrogata per obiettiva incertezza ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, nonchè omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, – affermando: “il terzo motivo deve ritenersi manifestamente fondato, in quanto l’errore sulla natura reddituale e, conseguentemente, sulla tassabilità della indennità in oggetto è stato favorito da incertezze giurisprudenziali (Cass. n. 171515/2002, citata), con la conseguente cassazione della decisione gravata e con rinvio ad altra Sezione del giudice di appello a quo “. La sentenza impugnata, nel confermare le sanzioni, ha disatteso il principio di diritto affermato da questa Corte. Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo di ricorso.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010