Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11580 del 03/05/2021

Cassazione civile sez. I, 03/05/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 03/05/2021), n.11580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10832/2019 proposto da:

D.O., rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluca Vitale,

giusta delega in calce al ricorso per cassazione, ed elettivamente

domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di TORINO n. 1118/2019 depositato in

data 18 febbraio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

3/12/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con decreto del 18 febbraio 2019, il Tribunale di Torino ha rigettato il ricorso proposto da D.O., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Il richiedente ha riferito di avere lasciato il Mali perchè lui e alcuni suoi amici erano stati sequestrati e tenuti in una casa in un altro quartiere, sino a quando non erano stati liberati dai militari del Mali, chiamati a causa di un crollo nella casa; che i militari li avevano fatti salire su un camion e li avevano portati a (OMISSIS); che non poteva tornare in patria perchè non sapeva a chi affidarsi.

3. Il Tribunale, dopo avere evidenziato che non doveva disporsi l’audizione del ricorrente e che il ricorrente non aveva insistito nella domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, ha affermato che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, tenuto conto anche della situazione del paese di provenienza alla luce delle fonti richiamate; anche la domanda di protezione umanitaria era infondata in mancanza di seri motivi umanitari; non era decisiva la giovane età e la documentazione comprovante l’attività di bracciante agricolo e che la conclusione del primo ciclo di istruzione non era indicativa di uno stabile ed irreversibile inserimento sociale e lavorativa in Italia.

4. D.O. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato ad un unico motivo.

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 10, lett. b), avendo chiesto l’audizione personale per chiarire ciò che fosse stato ritenuto di dubbia credibilità e che aveva puntualmente contestato, in sede di ricorso introduttivo del procedimento di primo grado, le conclusioni in punto di credibilità cui era giunta la Commissione e che la discrepanza sulla data di nascita era stata rilevata solamente dal Tribunale.

1.1 La censura è inammissibile.

1.2 Al riguardo va data continuità all’orientamento formatosi sul testo del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, per cui il giudice che sia investito del ricorso contro il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale può esimersi dall’audizione del richiedente se a quest’ultimo, nella fase amministrativa, sia stata data la facoltà di essere sentito e il verbale del colloquio, ove avvenuto, sia stato reso disponibile (Cass., 17 luglio 2020, n. 15318). Difatti nel giudizio d’impugnazione innanzi all’autorità giudiziaria, ove sia mancata la videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla commissione territoriale, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia stata garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni o davanti alla commissione territoriale o, se necessario, innanzi al tribunale (Cass., 20 gennaio 2020, n. 1088; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5973).

In proposito, questa Corte ha ripetutamente affermato che nessuna violazione processuale è ravvisabile, nel procedimento, in grado d’appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10 che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (Cass., 29 maggio 2019, n. 14600).

In tal caso, quindi, nell’omessa audizione personale del richiedente non è ravvisabile una violazione processuale, sanzionabile a pena di nullità, poichè l’audizione comunque non si traduce in un incombente automatico neppure dinanzi all’affermata non credibilità del racconto. Vi è semmai il diritto della parte di richiedere l’audizione personale a fronte di specifiche circostanze di fatto che si intendano chiarire, situazione giuridica soggettiva quest’ultima, tuttavia, cui si collega il potere officioso del giudice di valutare la rilevanza di quelle circostanze nel complesso degli elementi acquisiti, ben potendo il giudice del gravame respingere la domanda di protezione internazionale che risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dagli atti e di quelli emersi attraverso l’audizione svoltasi nella fase amministrativa (Cass., 7 febbraio 2018, n. 3003).

Questa Corte, di recente, ha affermato che “Nei giudizi in materia di

protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Cass., 7 ottobre 2020, n. 21584).

Ancor più di recente è stato, quindi, ribadito che l’audizione non è un obbligo, ma una facoltà che ha come presupposto imprescindibile l’esplicitazione dei motivi della decisione assunta al riguardo, a fronte della quale non si pone il diritto potestativo del ricorrente, come sarebbe se al fondo di essa fosse riscontrabile un incombente processuale automatico, necessariamente insito nella fissazione dell’udienza e tale da impedire al giudice di rigettare altrimenti la domanda e che il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza; nel senso che il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza (Cass., 11 novembre 2020, n. 25312).

1.3 Tanto premesso, nel caso in esame, il ricorrente non ha indicato le specifiche circostanze fattuali su cui avrebbe voluto essere sentito, nè l’incidenza di tali fatti nella fattispecie in esame, precisando che con l’audizione avrebbe volere chiarire ciò che fosse stato ritenuto (dal Tribunale) di dubbia credibilità, con la conseguenza che la censura si appalesa del tutto generica e, per conseguenza, priva di decisività e ciò avuto riguardo anche alle motivazioni spiegate dal Tribunale, alle pagine 2 e 3, del provvedimento impugnato sulle dichiarazioni del richiedente asilo.

2. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.

Nulla sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2021

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